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11.1996.127 • TRAC TI 11.1996.127 Generato dall'IA

Heirs' Right to Estate Renunciation After Seeking Inheritance Certificate

Numero d'incarto 11.1996.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The lower court had rejected the heirs' attempt to formally renounce a deceased person's estate, reasoning that their prior request for an inheritance certificate constituted an improper intervention in estate affairs under the Civil Code, thereby forfeiting their right to renounce. The appellate court, however, accepted the appeal, reasoning that obtaining the inheritance certificate was a necessary preliminary step to ascertain the estate's solvency, particularly to access a safety deposit box, and that the short interval between obtaining the certificate, examining the box (in the presence of tax authorities, without disposing of assets), and filing the renunciation declaration demonstrated the intent was merely to assess the situation before renouncing, not to administer the estate. Consequently, the court upheld the right to renounce, revoked the previously issued inheritance certificate, and ordered the official liquidation of the repudiated estate, foregoing costs and attorney fees.

Regesto Legislator

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Art. 571 cpv. 2 CC, Art. 571 CC, Art. 321 lett. b CPC, Art. 559 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Heirs' Right to Estate Renunciation After Seeking Inheritance Certificate: The appellate court, however, accepted the appeal, reasoning that obtaining the inheritance certificate was a necessary preliminary step to ascertain the estate's solvency, particularly to access a safety deposit box, and that the short interval between obtaining the certificate, examining the box (in the presence of tax authorities, without disposing of assets), and filing the renunciation declaration demonstrated the intent was merely to assess the situation before renouncing, not to administer the estate. Consequently, the court upheld the right to renounce, revoked the previously issued inheritance certificate, and ordered the official liquidation of the repudiated estate, foregoing costs and attorney fees.

Parole chiave

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rinuncia d'eredità diritto al deposito diritto d'informazione degli eredi indegnità a succedere revoca dell'annullamento pubblicazione del testamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 571 cpv. 2 CC

The court based its final decision to grant the appeal on the analysis of whether the heirs had forfeited their right to renounce the inheritance under this article.

Art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited as the general rule governing the allocation of procedural costs (although costs were ultimately waived).

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Testo completo

Incarto n.. 11.96.00127 · Lugano 17 settembre 1996/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa n. __________ (rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con istanza 25 luglio 1996 da

__________, __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________, __________);

nell’ambito della successione relitta da

__________ (1932), cittadino __________, già domiciliato a __________, deceduto a __________ il __________ 1996 esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto l’appello del 9 agosto 1996 presentato da __________ __________, __________, __________, ____________________ __________ e __________ contro la sentenza emessa il 30 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A. __________, __________ domiciliato a __________, è deceduto il __________ 1996, lasciando come eredi legittimi la moglie __________ nata __________ e i figli __________, __________, __________ in __________ e __________. Su istanza 4 luglio 1996 di questi ultimi, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha rilasciato l’11 luglio 1996 il certificato ereditario dal quale risultava che unici eredi di __________ __________ erano la moglie e i figli (inc. n. __________ __________).

B. In data 25 luglio 1996 __________, __________, __________ __________, __________ __________ e __________ hanno inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, una dichiarazione di rinuncia alla successione di __________ __________. Il Pretore ha respinto l’istanza il 30 luglio 1996, per il motivo che il rilascio del certificato ereditario costituiva ingerenza negli affari della successione ai sensi dell’art. 571 cpv. 2 CC ed equivaleva ad accettazione della successione.

C. __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno interposto il 9 agosto 1996 un appello con cui chiedono la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la rinuncia alla successione di __________ __________.

Considerato

in diritto:

1. Il Pretore ha ritenuto che in concreto gli eredi hanno perso il diritto di rinunciare all’eredità, poiché essi hanno ottenuto il rilascio del certificato ereditario e si sono così intromessi negli affari della successione, ai sensi dell’art.

571 cpv. 2 CC. Gli appellanti sostengono invece che il rilascio del certificato ereditario era necessario per ottenere informazioni dalla Banca __________ __________ di __________, presso cui il defunto aveva una cassetta di sicurezza, e che essi non hanno compiuto alcun atto di disposizione sui beni della successione, conservando così il diritto di rinunciarvi, dopo aver constatato che essa era oberata.

2. Secondo l’art. 571 cpv. 2 CC perde il diritto di rinunciare alla successione l’erede che si è ingerito negli affari della successione o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all’eredità. Il Pretore ha ravvisato in concreto un’ingerenza degli eredi provvisori nel fatto di aver chiesto il rilascio del certificato ereditario. È vero che parte della dottrina menziona la richiesta di rilascio del certificato ereditario fra gli esempi concreti di ingerenza negli affari della successione (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2a ed., Berna 1966, n. 10 ad art. 571 CC). Secondo la giurisprudenza, tuttavia, per giungere a siffatta conclusione occorre valutare di caso in caso le circostanze (Rep. 1978 p. 79; SJZ 1989 pag. 65; SJ 1988 pag. 336) e determinare in concreto se l’erede aveva l’intenzione di amministrare la successione o di compiere atti di disposizione incompatibili con la rinuncia.

3. Nell’ambito di una procedura *non* contenziosa, come quella relativa alla rinuncia di una successione (cfr. art. 2 n. 11 LAC), il giudice può inquisire d’ufficio, ma non è tenuto - ove non lo ritenga opportuno - né a indire udienze né a interrogare terzi (ICCA 12 ottobre 1995 in causa A/B, 22 ottobre 1992 nella causa B/B). Tale facoltà rientra nel suo libero potere di apprezzamento. Dinanzi a questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto, gli appellanti hanno potuto far valere tutte le loro argomentazioni, di modo che il loro

diritto di essere sentiti è stato rispettato. La documentazione prodotta in appello a sostegno della tesi degli istanti è pertanto ammissibile, nonostante l’art.

321 lett. b CPC, trattandosi di prove che avrebbero potuto essere acquisite agli atti già dal primo giudice, se questi avesse interpellato gli istanti per chiedere informazioni sui motivi che li avevano indotti a instare per il rilascio del certificato ereditario.

Non è invece necessario procedere all’audizione dei funzionari di banca menzionati nell’appello, la loro deposizione rivelandosi superflua. Infatti è notorio che le banche rilasciano informazioni agli eredi solo su presentazione del certificato ereditario (cfr. Aubert/Béguin/Graziano-Von Burg/Schwob/Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3a ed., Berna 1995, pag. 308).

4. Nella fattispecie gli appellanti sostengono di aver dovuto chiedere il certificato ereditario per poter esaminare la cassetta di sicurezza intestata al defunto presso la Banca __________ di __________. L’apertura della nota cassetta di sicurezza è avvenuta il 17 luglio 1996, alla presenza, oltre che dei funzionari dell’istituto bancario e di alcuni eredi, anche di una funzionaria dell’Ufficio imposte di successioni (verbale di apertura prodotto con l’appello). Il breve periodo di tempo intercorso tra l’emissione del certificato ereditario (__________1996, __________.__________), l’apertura della cassetta di sicurezza (__________1996) e la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla successione (____________________1996) rende del tutto plausibile che gli istanti abbiano chiesto il rilascio del certificato ereditario nell’intento di verificare la consistenza della massa successoria per determinarsi in vista della prevista rinuncia, il cui termine scadeva il __________ 1996. La richiesta di informazioni in tal senso non configura dunque un’ingerenza negli affari della successione, tali ragguagli essendo indispensabili anche ai fini di un’eventuale decisione di rinuncia (Druey, Grundriss des Erbrechts, 2a ed., Berna 1988, § 15 n. 34 pag. 193). Nella fattispecie il verbale di apertura della cassetta di sicurezza dimostra che gli eredi provvisori non hanno disposto degli oggetti ivi rinvenuti - per altro di nessun valore -, i quali sono rimasti depositati presso il loro legale con il consenso dell’Ufficio imposte di successioni. Gli istanti hanno quindi reso verosimile di non aver compiuto atti incompatibili con la rinuncia alla successione e l’appello deve pertanto essere accolto.

5. Il certificato ereditario costituisce solo un attestato provvisorio di legittimazione (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2a ed., 1966, n. 20 ad art. 559 CC) che non ha portata materiale (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 23 ad art. 559 CC; Guinand/

Stettler, Droit civil II, Successions [art. 457 -640 CC], 3a ed., Fribourg 1995, pag. 173 n. 363). Nel caso concreto la validità del certificato ereditario decade con la rinuncia degli eredi alla successione e a tutela dei terzi di buona fede l’atto rilasciato __________ 1996 deve pertanto essere formalmente annullato d’ufficio.

6. Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Viste le particolarità della procedura non contenziosa, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese. Gli appellanti avrebbero potuto evitare la presente procedura motivando l’istanza intesa al rilascio del certificato ereditario, così da ottenere un certificato provvisorio che li abilitasse a ottenere informazioni dalla banca (Piotet, Traité de droit privé suisse, § 91 pag. 644). Si giustifica pertanto di non attribuire loro ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così modificata:

1. L’istanza è accolta.

2. È accertato che la successione fu __________ __________, 1932, qdm. __________, __________ già domiciliato a __________ e ivi deceduto il __________ 1996 è ripudiata da tutti gli eredi.

3. (invariato)

4. È revocato il certificato ereditario emesso __________ 1996.

5. Intimazione agli istanti e all’Ufficio fallimenti di __________, affinché proceda alla liquidazione d’ufficio dell’eredità ripudiata.

II. Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.

III. Intimazione a:

- avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria