Appealability of Discovery Order in Divorce Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a divorce proceeding, one party appealed a lower court's decree that ordered the other party to provide documentation regarding bank assets, based on a procedural interpretation treating the request as an order for information under civil code, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because a request for information under the relevant Civil Code article is decided by a "decision" following a chamber consultation procedure requiring a hearing, not a non-appealable decree issued without prior adversarial proceedings, meaning the appealed decree, issued before the scheduled hearing, was procedurally improper and thus unreviewable on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 CC, Art. 379 cpv. 2 CPC, Art. 170 cpv. 2 CC, Art. 370 CPC, Art. 5 LAC, Art. 363 CPC; Appealability of Discovery Order in Divorce Proceedings: - avv. __________, __________ - avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to manage the appeal through the simplified preliminary examination procedure due to inadmissibility.
Mentioned in the reasoning regarding the principle for allocating costs (though costs were ultimately waived).
Mentioned in the reasoning regarding the required procedure for contested chamber proceedings.
Mentioned in the reasoning regarding the type of decision for information requests under Art. 170 CC.
Mentioned in the reasoning regarding the judge's power to issue provisional measures before the hearing.
Mentioned in the reasoning regarding the appealability of provisional measures issued after contradictory process.
Testo completo
Incarto n. 11.96.00114 · Lugano 16 luglio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (obbligo di informazione in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 4 giugno 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se dev’essere accolto l’appello dell’8 luglio 1996 presentato da __________ contro il decreto emesso il 25 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto
che il 10 maggio 1995 __________ ha inoltrato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio contro la moglie __________;
che in data 4 giugno 1996 __________ ha chiesto che la documentazione relativa ai conti bancari della convenuta fosse completata con una dichiarazione relativa agli averi della moglie presso la Società di __________ dal 1° gennaio 1991;
che la convenuta si è opposta a tale richiesta nelle osservazioni del 22 giugno 1996;
che con decreto del 25 giugno 1996 il Pretore ha accolto l’istanza, da lui ritenuta domanda di informazione ai sensi dell’art. 170 CC, facendo ordine alla convenuta di produrre entro 20 giorni l’attestazione bancaria richiesta;
che contro tale decreto __________ ha presentato un appello dell’8 luglio 1996 in cui postula, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la reiezione della domanda di informazione;
che nel frattempo il Pretore, pur non ritenendo applicabile l’art. 379 cpv. 2 CPC, ha indetto l’udienza di contraddittorio il 27 agosto 1996 su istanza presentata il 4 luglio 1996 dalla convenuta, ribadendo comunque che restava in vigore il termine di 20 giorni assegnato nel decreto 25 giugno 1996;
che l’appello non è stato intimato a __________;
e considerando
in diritto:
che
sulla domanda di informazione (art. 170 cpv. 2 CC) il giudice statuisce con *decisione*(art. 370 CPC: procedura di camera di consiglio), non con decreto cautelare
(art. 5 LAC, applicabile all’art. 4 n. 4 LAC);
che la procedura contenziosa di camera di consiglio impone la citazione delle parti a un’udienza per la discussione (art. 363 CPC);
che prima di tale udienza il Pretore può emanare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC), in concreto neppure chiesti esplicitamente dall’istante, ma ciò non lo esonera dall’indire la discussione;
che a ogni modo solo i provvedimenti cautelari emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC per analogia);
che nel caso specifico è pacifico che non vi è ancora stato contraddittorio, l’udienza di discussione essendo prevista per il 27 agosto 1996, di modo che il decreto impugnato non è appellabile e il gravame sfugge d’acchito a un esame di merito;
che vista l’irricevibilità dell’appello, lo stesso può venire evaso con la procedura di esame preliminare prevista dall'art. 313*bis* CPC;
che le spese del pronunciato odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che viste le particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelevare spese e tassa di giustizia;
che infatti l’appello è diretta conseguenza dell’erronea impostazione procedurale di prima sede, il primo giudice avendo accolto l’istanza con decreto senza seguire le formalità previste per la procedura di camera di consiglio;
che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
richiamato l’art. 313*bis* CPC
pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- avv. __________, __________ - avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria