Withdrawal of Unserved Divorce Appeal and Cost Determination
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal stemming from a divorce action initiated by petition in September 1993, the appellant formally withdrew their appeal in July 1996, which the court recognized as an act of desistment, typically resulting in the withdrawing party bearing procedural costs and reimbursing the counterparty for expenses. However, because the appeal had not been formally served upon the opposing party, the court determined that no reimbursement for expenses was due, and due to the specific circumstances of the case, the court decided to waive the imposition of any judicial fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAnon si riscuotono spese né si attribuiscono ripetibili; Withdrawal of Unserved Divorce Appeal and Cost Determination: However, because the appeal had not been formally served upon the opposing party, the court determined that no reimbursement for expenses was due, and due to the specific circumstances of the case, the court decided to waive the imposition of any judicial fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis phrase in order 2 dictates the handling of costs and indemnities following the withdrawal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.96.00111 · Lugano 8 luglio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gianinazzi
sedente per statuire nella causa n. _______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 settembre 1993 da
____________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________ ) contro
__________, __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
premesso che il 1° luglio 1996 __________ ha presentato appello contro una sentenza emessa il 10 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
preso atto che con lettera del 5 luglio 1996 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla procedura, con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie l’appello non è stato intimato alla controparte, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire;
ritenuto che la particolarità della fattispecie permette di rinunciare in questa sede al prelievo di tasse e di spese;
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
- avv. __________, __________;
- avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria