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11.1996.11 • TRAC TI 11.1996.11 Generato dall'IA

Appellant Fails to Establish Title for Annulment of Bearer Mortgage Bond

Numero d'incarto 11.1996.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought the annulment of a bearer mortgage bond, claiming it was lost after being returned to his father, the original pledgor, following the repayment of a loan for which it served as collateral; however, the court upheld the lower court's rejection of the request because the appellant failed to make the necessary facts plausible, specifically failing to credibly establish his right to the title at the time of the alleged loss, offering contradictory accounts of the loan's beneficiary, and relying on new, unalleged facts in the appeal, which constituted an insufficient basis for amortization proceedings requiring the claimant to render possession and loss highly probable.

Regesto Legislator

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Art. 871 CC, Art. 870 CC, Art. 981 CO, Art. 3 LAC, Art. 360 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Appellant Fails to Establish Title for Annulment of Bearer Mortgage Bond: a) L’art. 870 CC stabilisce che “essendo stato smarrito o distrutto un titolo od un tagliando senza intenzione di estinguerlo, il giudice può annullarlo ed obbligare il debitore al pagamento; se il credito non è ancora scaduto, è rilasciato un nuovo titolo o tagliando” (cpv. 1). L’annullamento ha luogo secondo la procedura di ammortamento dei titoli al portatore, con il termine di un anno per le pubblicazioni (cpv. 2). “Nella stessa guisa” l’annullamento può essere chiesto dal debitore ove il titolo pagato sia stato smarrito (cpv. 3).

Parole chiave

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obbligazione fondiaria procedura di annullamento rimborso del mutuo mancata prova della solvibilità usurpazione di un titolo opposizione al precetto esecutivo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 148 cpv. 1 CPC

Cited to establish that appeal costs follow the event of losing the appeal (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 11.96.00011 · Lugano, 29 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________ (ammortamento di cartella ipotecaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 17 novembre 1995 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________i, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se dev’essere accolto l’appello del

16 gennaio 1996 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 4 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto:

A. __________ __________i, proprietario della particella n. __________ RFD di __________ ricevuta in donazione dal padre __________ il 21 aprile 1992, ha instato il 17 novembre 1995 per l’ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore (di nominali fr. 20 000.–), a suo dire smarrita, iscritta in primo grado il 2 settembre 1988 sulla particella stessa. Il Pretore ha invitato l’istante, il 27 novembre 1995, a documentare il suo diritto al titolo e a indicare le circostanze dello smarrimento. __________ __________ ha risposto il

7 dicembre 1995, adducendo che il titolo era stato consegnato da suo padre all’__________ di __________ __________ di __________ in garanzia di un mutuo. Dopo l’estinzione del mutuo, il 28 settembre 1990, la banca aveva restituito la cartella ipotecaria “al legittimo portatore”. Il giudice ha sollecitato l’istante a indicare, allora, chi fosse il “legittimo portatore” (lettera del 2 gennaio 1996). __________ __________ ha reagito il 3 gennaio 1996 affermando che la banca non aveva alcun obbligo di informazione al riguardo.

B. Con decisione del 4 gennaio 1996 il Pretore ha respinto l’istan-za di ammortamento. Dopo avere premesso che incombe a chi postula l’annullamento di un titolo rendere verosimile la perdita del documento, egli ha rilevato che nella fattispecie __________ __________ non aveva reso attendibile né di aver mai posseduto la cartella ipotecaria né, tanto meno, di averla smarrita. Non essendo ancora decorso il termine decennale dell’art. 871 CC, l’istanza andava perciò rigettata. Le spese processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste a carico dell’istante.

C. Insorto il 16 gennaio 1996 con un appello contro la decisione del Pretore, __________ __________ chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere l’istanza di ammortamento e di rinviare gli atti al Pretore per le pubblicazioni di legge, senza prelevare spese.

Considerando

in

diritto:

1. a) L’art. 870 CC stabilisce che “essendo stato smarrito o distrutto un titolo od un tagliando senza intenzione di estinguerlo, il giudice può annullarlo ed obbligare il debitore al pagamento; se il credito non è ancora scaduto, è rilasciato un nuovo titolo o tagliando” (cpv. 1). L’annullamento ha luogo secondo la procedura di ammortamento dei titoli al portatore, con il termine di un anno per le pubblicazioni (cpv. 2). “Nella stessa guisa” l’annullamento può essere chiesto dal debitore ove il titolo pagato sia stato smarrito (cpv. 3).

b) Secondo l’art. 981 CO l’ammortamento di un titolo al portatore è pronunciato dal giudice competente al domicilio del de-bitore (cpv. 2). L’istante deve rendere verosimili il possesso e la perdita del titolo (cpv. 3). La procedura è, nel Ticino, quella non contenziosa di camera di consiglio (art.

2 lett. b n. 5 e art. 3 LAC). Il Pretore ha la facoltà di assumere informazioni di propria iniziativa e di provocare anche spiegazioni “da altri interessati” (art.

360 cpv. 2 CPC).

c) Chi postula l’ammortamento di una cartavolore deve rendere verosimile, ciò premesso, che all’atto dello smarrimento o della relativa

scoperta egli aveva diritto al titolo e che il titolo è andato smarrito (Furter in: Honsell/Vogt/Watter, Obligationenrecht

II, Basilea 1994, nota 8 ad art. 981 CO; Jäggi/ Druey/von Greyerz, Wertpapierrecht, Basilea 1985, pag. 76; Jäggi in: Zürcher Kommentar, note 114 e

146 segg. ad art. 971–972 CO). Rendere verosimile non significa recare la prova assoluta: è sufficiente far apparire quanto addotto altamente probabile; semplici affermazioni dell’istante, in ogni modo, non bastano (Rep. 1971 pag. 307).

2. L’appellante fa valere che la cartella ipotecaria di cui è chiesto l’ammortamento è stata emessa nel 1988 su richiesta di suo padre __________, allora proprietario della particella n. __________RFD. Questi aveva poi consegnato il titolo all’__________ di __________ __________ di __________ in garanzia di un mutuo (fr. 20 000.–) concesso dalla banca al fratello dell’appellante, __________ __________. In seguito tale mutuo è stato rimborsato, di modo che l’__________ di __________ __________ ha restituito il titolo “al legittimo portatore”, “che null’al-tri poteva essere che il padre del qui istante” (appello, pag. 3 in fondo). L’appellante soggiunge di non essere mai stato personalmente in possesso della cartella ipotecaria (pag. 5 in alto): ribadisce che possessore del titolo è stato, fino al 28 settembre 1990, il citato istituto di credito, che in esito al rimborso del prestito ha ritornato la cartella a suo padre __________. Nonostante le ricerche intraprese, il documento non è stato però ritrovato.

3. Nella misura in cui l’appellante adduce in appello circostanze non allegate davanti al primo giudice (mutuo concesso dall’ __________ di __________ __________ al fratello __________ __________, avvenuta restituzione della cartella ipotecaria al padre __________ __________), il gravame potrebbe essere dichiarato irricevibile senza altra disamina (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Certo, nell’ambito della procedura non contenziosa vige il principio inquisitorio, di modo che il giudice collabora all’accertamento dei fatti e all’assunzio-ne delle prove (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 360). Ciò non esonera tuttavia la parte dal proprio onere di allegazione (DTF 111 II 284 consid. 3, 112 III 80 consid. 2), tanto meno quando essa è patrocinata da un legale. Nella fattispecie il Pretore aveva invitato esplicitamente l’istante a integrare la propria richiesta (lettere del 27 novembre 1995 e del 2 gennaio 1996), vedendosi per finire opporre il segreto bancario (che non può essere invocato da terzi e che non è di alcuna pertinenza in sede civile: Rep. 1991 pag. 478, 1984 pag. 383). L’istante non può quindi rimediare in appello a tale deliberata scelta né produre documenti nuovi (l’art. 322 lett. a CPC non è destinato, come che sia, a supplire negligenze probatorie delle parti: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 322 CPC).

4. Si volesse anche prescindere dalla parziale irricevibilità dell’ap-pello, l’esito del ricorso non muta. Nel gravame invero l’istante non rende lontanamente verosimile che al momento dello smarrimento – o al momento in cui si è accorto dello smarrimento – egli avesse diritto al titolo. A parte il fatto ch’egli nemmeno indica quando si sarebbe avveduto di aver perso la cartavalore (li-mitandosi ad allegare che “approfondite ricerche sono rimaste infruttuose”: appello, pag. 5), nulla conforta l’ipotesi ch’egli abbia mai ricevuto la cartella ipotecaria a titolo di successione universale o particolare. Al contrario: egli medesimo ribadisce di non essere mai entrato in possesso del titolo (appello, loc. cit.). Nel gravame pretende bensì che il padre __________ fosse suo predecessore in diritto (loc. cit.), nondimeno l’affermazione manca di qualsiasi verosimile riscontro. Non solo: davanti al Pretore egli aveva asserito che il documento era stato consegnato “all’__________ di __________ per un mutuo concesso all’allora debitore e proprietario del fondo __________ __________ ” (lettera del 7 dicembre 1995), salvo poi sostenere in appello che il mutuo sarebbe stato concesso dalla banca al fratello __________. Chi abbia realmente consegnato il titolo alla banca (e a chi la banca lo abbia poi restituito) rimane pertanto un interrogativo. A giusta ragione il Pretore ha rilevato, di conseguenza, che l’istante non è riuscito a rendere verosimile né di aver mai avuto diritto al titolo né di aver smarrito la cartavalore.

5. In subordine l’appellante si duole della tassa di giustizia, facendo valere che il primo giudice avrebbe dovuto rinunciare al prelievo di oneri o, nella peggiore delle ipotesi, avrebbe dovuto riscuotere una tassa di giustizia di fr. 100.– al massimo. Ora, per le procedure sommarie non contenziose l’art.

22 n. 2 LTG prevede una tassa di giustizia compresa tra fr. 20.– e fr. 1000.–. Entro tali limiti la tassa è determinata “in considerazione del va-lore, della natura e della complessità dell’atto o della controversia” (art. 3 cpv. 1 LTG). Al riguardo il primo giudice fruisce di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1995 in re GMS c. T. e B., consid. 8). L’importo di fr. 400.– fissato in concreto del Pretore (compensivo nondimeno delle spese) risulta indubbiamente elevato e può fors’anche apparire punitivo, tuttavia non è ancora il risultato di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. Per quanto il valore della cartella ipotecaria sia relativamente modesto (fr. 20 000.–), il Pretore è dovuto intervenire due volte nella procedura per far completare gli atti. Se si considera che tale sforzo è risultato vano e che la seconda volta l’istante ha rifiutato – a torto – ogni collaborazione (lettera del 3 gennaio 1996), ben poteva il giudice concludere nel senso che per finire l’istante aveva gravato il tribunale di lavoro inutile. L’elevata tassa di giustizia tiene conto anche di tale circostanza.

6. Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 200.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La Segretaria