Appeal Dismissed: Insufficient Evidence for Revocation of Parental Authority Despite Custody Issues
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe father sought to revoke the mother's parental authority over their minor daughter, alleging the mother's involvement in prostitution rendered her unfit, despite the daughter already being placed in institutional care and under a legal guardian following prior protective measures. The appellate court, finding the father's appeal only partially admissible regarding the revocation of parental authority, reasoned that while the mother's situation might warrant the deprivation of custody, there was insufficient objective evidence showing an incapacity to correctly exercise parental *authority* itself, especially since the mother appeared affectionate and attentive, and the father conceded his own inability to assume care; therefore, existing measures like custody deprivation and guardianship were deemed sufficient for the child's current welfare, leading to the dismissal of the appeal for full parental authority revocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 308 CC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 39 cpv. 3 LAC, Art. 301 cpv. 1 CC, Art. 311 CC, Art. 310 CC; Appeal Dismissed: Insufficient Evidence for Revocation of Parental Authority Despite Custody Issues: The appellate court, finding the father's appeal only partially admissible regarding the revocation of parental authority, reasoned that while the mother's situation might warrant the deprivation of custody, there was insufficient objective evidence showing an incapacity to correctly exercise parental *authority* itself, especially since the mother appeared affectionate and attentive, and the father conceded his own inability to assume care; therefore, existing measures like custody deprivation and guardianship were deemed sufficient for the child's current welfare, leading to the dismissal of the appeal for full parental authority revocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court confirmed the lower court's decision, which rejected the request to strip parental authority, implicitly confirming that the conditions for application of this article (removal of parental authority) were not met.
Cited to support the argument that future changes in circumstances can lead to reassessment of protective measures, supporting the rejection of the appeal for extreme measures.
Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was ultimately unsuccessful.
This is the general rule for allocating procedural costs which the court references before making an exception regarding costs.
Cited by analogy to justify not awarding costs/indemnities to the administrative authority (Dipartimento degli interni).
Cited in the reasoning to define the scope of the appeal, specifically concerning the decision on the deprivation of parental authority (which was upheld in order 1).
Cited in the reasoning to establish that only the decision on the non-deprivation of parental authority was subject to appeal, which limits the scope of the rejected appeal in order 1.
Cited in the reasoning regarding the formal admissibility of the appeal, which the court deemed satisfied despite formal deficiencies.
Although not explicitly cited in the final orders, the concepts of legal aid (Assistenza giudiziaria) were resolved in orders 2 and 3, which correspond to the application of legal aid provisions, even if the citation in the text is *art. 155 CPC* and *art. 157 CPC* (procedural rules for legal aid in this cantonal context, applied in orders 2 and 3).
Testo completo
Incarto n. 11.96.00109 · Lugano 28 agosto 1996/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ________ (privazione dell’autorità parentale) del Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli
interni, promossa con istanza del ______ 1994 da
__________, __________, (già patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se dev’essere accolto il ricorso 2 luglio 1996 di __________ contro la decisione 30 maggio 1996 della Divisione degli interni;
2. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il
23 luglio 1996 dal ricorrente;
3. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata il
12 agosto 1996 da __________;
4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ (1992) è nata dalla relazione fra __________ __________, cittadina della Repubblica Dominicana, e __________. Con decisione del 16 maggio 1995 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha istituito in favore della minore una curatela ai sensi dell’art. 308 CC, avente lo scopo di disciplinare il diritto di visita del padre e di vegliare sull’evoluzione della bambina. Il 14 settembre 1994 la medesima Delegazione tutoria disponeva il collocamento di __________ presso la __________ di __________.
B. Nel frattempo, __________ ha chiesto con istanza del 9 agosto 1994 di privare __________ dell’autorità parentale sulla figlia __________, adducendo che la madre, dedita alla prostituzione, sarebbe inidonea a curare ed educare la bambina.
Esperita l’istruttoria, durante la quale sono stati sentiti i genitori di __________ ed è stato presentato un dettagliato rapporto del Servizio medico psicologico di Bellinzona, con decisione del 30 maggio 1996 la Divisione degli interni del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l’istanza, ma ha nondimeno privato la madre della custodia parentale, ha collocato __________ presso l’istituto __________, ha regolamentato il diritto di visita dei genitori e ha confermato la curatela ai sensi dell’art. 308 CC. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 2’000.– sono state poste a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla controparte l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili.
C. __________ è insorto il 2 luglio 1996 con un ricorso nel quale chiede di annullare la citata decisione e di pronunciare le misure da lui chieste nelle osservazioni finali del 22 aprile 1996 presentate alla Divisione degli interni. Il 23 luglio successivo il ricorrente ha instato per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. Con osservazioni del
12 agosto 1996 __________ propone di respingere il gravame e chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle osservazioni del 13 agosto 1996 la Divisione degli interni postula la conferma della decisione. __________, curatrice della minore, e la Delegazione tutoria di Bellinzona concludono per il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto:
1. Il ricorso, ancorché non adempia puntualmente i requisiti formali previsti dalla legge, è ricevibile. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la sanzione della nullità prevista dall’art. 309 cpv. 5 CPC – applicabile per analogia anche a un ricorso in materia di tutele e curatele – va applicata con cautela: quantunque non adempia in modo preciso le esigenze formali della norma, l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la decisione di primo grado, se dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e se l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272, 1985 pag. 338 in alto). Nel caso concreto il ricorso di __________ denota senza equivoco la volontà di far annullare la decisione 30 maggio 1996 della Divisione degli interni, di far privare __________ dell’autorità parentale sulla figlia __________ e di farsi affidare quest’ultima. La richiesta di giudizio è quindi sufficientemente chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi. In tale misura il gravame è dunque ammissibile. Si aggiunga che solo la decisione sulla mancata privazione dell’autorità parentale può essere oggetto di ricorso al Tribunale di appello (art. 39 cpv. 3 LAC e 62 del Regolamento sulle tutele e curatele); nella misura in cui il ricorrente si duole delle altre misure adottate dalla Divisione degli interni, il ricorso non è ricevibile.
2. Giusta l’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. L’autorità parentale è il potere legale dei genitori di prendere tutte le decisioni necessarie per il figlio; essa costituisce la base giuridica dei genitori per l’educazione e la rappresentanza e l’amministrazione dei beni del figlio stesso (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3a edizione, Berna 1990, pag. 164). Per l’art. 311 CC se altre misure di protezione del figlio (art. 307 e segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cpv. 1 n. 1). Inoltre la privazione dell’autorità parentale può essere pronunciata quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cpv. 1 n. 2). L’applicazione di questa norma presuppone un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze, la revoca dell’autorità parentale configurando la perdita di un
diritto della personalità, ed è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio appaiono d’acchito insufficienti: il principio della proporzionalità dell’intervento impone in tutti i casi un’attenzione particolare (DTF 119 II 11 consid. 4a con riferimenti dottrinali).
3. Nel caso in esame la Delegazione tutoria di __________ ha già preso misure per la protezione della minore, in particolare istituendo una curatela ai sensi dell’art. 308 CC e collocando la bambina presso la __________ di __________.
L’autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto l’istanza di privazione dell’autorità parentale ritenendo che la madre, pur essendosi verosimilmente dedicata alla prostituzione, sia in grado di dare una valida educazione alla figlia. Inoltre, il suo attuale convivente, con il quale sembra avere una relazione stabile, appare in grado di esercitare un certo controllo sullo stile di vita della compagna, la quale per altro ha stabilizzato la sua attività lavorativa dopo essersi impiegata come cucitrice in una ditta di ____________________ (__________). L’autorità di vigilanza ha concluso che allo stato attuale delle cose il benessere fisico e morale della minore può essere salvaguardato con un provvedimento meno restrittivo della privazione dell’autorità parentale, come la privazione della *custodia* parentale.
Il ricorrente, riferendosi alle sue osservazioni finali del 22 aprile 1996, chiede in sostanza di privare la madre dell’*autorità* parentale poiché costei sarebbe inaffidabile e non sarebbe in grado di occuparsi convenientemente della figlia. Egli inoltre, rinviando ai suoi scritti successivi alla perizia, contesta che la madre non sia più dedita alla prostituzione e assevera che la relazione con __________ è terminata.
4. L’art. 310 CC (privazione della custodia parentale) stabilisce che quando il figlio non possa essere sottratto al pericolo, l’autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (cpv. 1). Il provvedimento è applicabile anche quando le relazioni tra genitori e figli siano così gravemente turbate che non si possa più esigere ragionevolmente la convivenza ulteriore e, secondo le circostanze, non si possa rimediare altrimenti (cpv. 2). Se la privazione della custodia parentale non è sufficiente, l’art. 311 CC prevede una misura estrema: la privazione dell’*autorità* parentale (sopra, consid. 2). Per rapporto al genitore privato dell’autorità parentale, che si vede sostituire o dall’altro genitore o da un tutore (art. 311 cpv. 2 CC), il genitore privato della *custodia* può ancora esercitare le prerogative connesse all’esercizio dell’autorità parentale, ma non scegliere la residenza del figlio (Hegnauer, op. cit., pag. 192 in alto). In qualità di rappresentante legale egli può ancora prendere misure a favore del figlio, sia in materia di cure (per esempio in caso di intervento medico), sia in materia di scelte scolastiche e professionali – tant’è che gli incombe di collaborare con i docenti, con le istituzioni pubbliche e con quelle di aiuto alla gioventù (art. 302 cpv. 3 CC)
– sia in materia di educazione religiosa, sia promuovendo le relazioni con i terzi (Stettler in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, pag. 404 segg.), sia amministrando i beni del figlio (art. 318 segg. CC).
5. La questione è di sapere, nella fattispecie, se siano dati i presupposti per l’applicazione dell’art. 311 CC oppure se – quanto meno allo stato attuale delle cose – basti togliere alla madre la custodia parentale. La soluzione dipende dal quesito di sapere se lasciando alla madre l’autorità parentale (senza custodia), il bene della figlia appaia ancora minacciato.
La privazione dell’autorità parentale deve fondarsi su elementi oggettivi, che comprovino l’incapacità del detentore di esercitarla in modo corretto. Determinante in tale esame risultano le circostanze esistenti al momento della decisione (Hegnauer, op. cit., pag. 193). Ora, non risulta – e nemmeno è stato sostenuto dal ricorrente – che la madre abbia preso decisioni o sia incorsa in omissioni incompatibili con i compiti educativi che la legge impone ai detentori dell’autorità parentale. Certo, l’appellante sostiene che la figlia vivrebbe in ambienti a contatto con il mondo della prostituzione e che la minore è costretta a seguire la madre in locali pubblici pieni di fumo.
Questi fatti, ancorché non del tutto chiariti dall’istruttoria condotta dall’autorità di vigilanza, giustificano se mai la privazione della custodia, non dell’autorità parentale. Dagli atti si evince che la genitrice dà l’impressione di essere una madre assai affettuosa, attenta ai bisogni della figlia e in genere rispettosa della sensibilità della bambina (perizia dott. __________, pag. 14 e 20). Il perito, pur con qualche preoccupazione, conclude che essa è in grado di dare un apporto valido alla figlia (perizia, pag. 23). Il ricorrente ha invero criticato vigorosamente il referto peritale (lettera 24 maggio 1996), ma queste contestazioni vertono essenzialmente sulle conclusioni tratte dal perito sulla sua personalità, e non su quella della madre (osservazioni finali del 22 aprile 1996, pag. 8).
È possibile che attualmente la situazione personale della madre sia mutata, ma i timori del ricorrente sono prematuri e non giustificano per il momento l’adozione di ulteriori misure a protezione della bambina, tanto più che queste possono essere adattate in ogni tempo a un cambiamento di circostanze (art. 313 cpv. 1 CC). In altri termini, non si riscontrano elementi che inducano a ritenere insufficiente –al momento del giudizio– una privazione della custodia parentale con curatela educativa. Resta il fatto che, qualora la madre si dimostrasse incapace una o più volte di esercitare correttamente l’autorità parentale (sia prendendo decisioni concrete che non sono nell’ interesse della figlia, sia omettendo di prenderne nell’interesse della medesima, sia comportandosi in maniera inammissibile in circostanze precise o dando segni di squilibrio inequivocabile, non fondato su generiche impressioni), il ricorrente – o la Delegazione tutoria – potrà ripresentare un’istanza di privazione dell’autorità parentale valendosi di tali
fatti.
Né dagli atti si evince, per avventura, che la madre non intenda occuparsi dello sviluppo della figlia delegando costantemente a terzi le cure dovute e non intraprendendo alcunché per stabilire o intrattenere un rapporto affettivo interiore (DTF 118 II 25 consid. 2d in relazione all’art. 274 cpv. 2 CC). Non si può quindi affermare che essa si disinteressi della sorte della figlia (art. 311 cpv. 1 n. 2 CC). Ciò impedisce di privare attualmente la madre dell’autorità parentale sulla figlia, la quale per il momento dispone di adeguati strumenti di protezione. Si aggiunga che lo stesso ricorrente riconosce di non potersi, allo stadio attuale delle cose, occupare della figlia, non essendosi ancora creato i presupposti essenziali “casa, figura materna, fonte di sostentamento” (ricorso pag. 4 punto 4). Ciò posto, non occorre esaminare oltre l’idoneità del padre per l’eventuale affidamento. Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata.
6. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Vista la natura e la particolarità della fattispecie, si giustifica tuttavia di rinunciare al prelievo di tasse e spese. __________ __________ rifonderà in ogni caso a __________, che ha dovuto farsi patrocinare da un legale, un adeguato importo a titolo di ripetibili. Per quel che concerne il Dipartimento degli interni, i servizi amministrativi statali hanno agito nell’ambito della loro normale attività e non possono chiedere indennità per ripetibili (art. 159 cpv. 2 in fine OG per analogia). La curatrice, infine, è già remunerata come funzionaria dell’ente pubblico e non è il caso di attribuirle ripetibili.
__________ ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (art. 155 CPC). A prescindere dalla circostanza che egli non è patrocinato, la richiesta non può essere accolta difettando il requisito dell’esito favorevole del ricorso (art.
157 CPC). Tenuto conto del fatto che con ogni verosimiglianza il ricorrente non è in grado di versare ripetibili alla controparte, si giustifica invece di ammettere __________ al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
3. __________ è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________ __________, __________.
4. Non si riscuotono tasse né spese. __________ rifonderà a __________ l’importo di fr. 500.– a titolo di ripetibili per la sede di ricorso.
5. Intimazione a:
– __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________;
– Divisione degli interni, __________;
– Delegazione tutoria del Comune di __________;
– __________ __________, servizio sociale, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria