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11.1996.107 • TRAC TI 11.1996.107 Generato dall'IA

Condominium Fee Dispute Withdrawal and Fee Allocation

Numero d'incarto 11.1996.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was brought by a co-owners' association concerning a lower court's decision to provisionally order a legal mortgage of CHF 783.35 against a property owner for unpaid condominium fees; however, the appellant subsequently notified the court that an out-of-court agreement had been reached with the opposing party. The court consequently dismissed the appeal as withdrawn (desistance), ruling that withdrawal terminates the litigation and generally requires the appellant to bear costs and reimburse the counterparty's fees, but due to the parties' mutual agreement to compensate the fees and the demonstrated goodwill in settling the dispute extrajudicially, the court waived the collection of court fees and taxes, ordering only the compensation of legal fees between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC; Condominium Fee Dispute Withdrawal and Fee Allocation: The court consequently dismissed the appeal as withdrawn (desistance), ruling that withdrawal terminates the litigation and generally requires the appellant to bear costs and reimburse the counterparty's fees, but due to the parties' mutual agreement to compensate the fees and the demonstrated goodwill in settling the dispute extrajudicially, the court waived the collection of court fees and taxes, ordering only the compensation of legal fees between the parties.

Parole chiave

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spese legali proprietà per piani ripartizione delle spese goodwill restituzione di fondo fine del processo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for stricking the appeal from the roll due to withdrawal (desistenza).

art. 148 cpv. 2 CPC

Cited as the basis for deciding not to collect court fees and costs due to the amicable settlement.

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Testo completo

Incarto n. 11.96.00107 · Lugano 18 dicembre 1996/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di __________ -__________, promossa con istanza del 21 luglio 1994 da

Comunione dei comproprietari del condominio __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, studio legale __________, __________)

contro

__________, __________ (__) (patrocinato dall’avv. __________, __________);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione (*recte*: l’appel-lo) presentato dalla Comunione dei comproprietari del condominio __________ il 18 settembre 1995 contro la sentenza emessa il 7 settembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di __________ -__________;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con sentenza 7 settembre 1995 il Pretore della giurisdizione di __________, in parziale accoglimento di un'istanza 21 luglio 1994 presentata dalla Comunione dei comproprietari “Condominio __________ ”, ha fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario di iscrivere in via provvisoria un’ipoteca legale di fr. 783,35 oltre interessi al 5% a carico della proprietà per piani n. __________, appartenente al convenuto __________;

che il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese per 6/7 a carico dell’istante e per 1/7 a carico del convenuto, al quale ha riconosciuto un’indennità per ripetibili di fr. 700.–;

che la Comunione dei comproprietari “Condominio __________ ” è insorta il 18 settembre 1995 con un ricorso per cassazione, in cui postula l’accoglimento integrale dell’istanza 21 luglio 1994;

che __________ ha a sua volta chiesto, con osservazioni del 16 ottobre 1995, l’annullamento della sentenza pretorile e il rinvio degli atti al primo giudice per l’emanazione di un nuovo giudizio;

che con sentenza 24 giugno 1996 la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha trasmesso l’incarto per competenza alla prima Camera civile;

che con l'ordinanza 28 ottobre 1996 la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra le parti;

che l’appellante ha comunicato il 9 dicembre 1996 di avere trovato un accordo con la controparte e che la causa può essere quindi stralciata dai ruoli;

che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

che nella fattispecie le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore dell’appellato il 9 dicembre 1996;

che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese né tasse di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________;

– Ufficio dei Registri, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di ____________________

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria