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11.1996.104 • TRAC TI 11.1996.104 Generato dall'IA

Property Claim Execution Appeal Dismissal for Procedural Defects

Numero d'incarto 11.1996.104
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a dispute originating from petitions contesting a property claim related to seized assets in an execution proceeding against a spouse, the appellate court declared the appeal inadmissible because it failed to specify the factual and legal grounds for overturning the lower court's decision, nor did it clearly state the judgment sought in reform, violating formal procedural requirements. Given the manifest and irremediable deficiencies of the appeal, which was also not served on the opposing party, the court dismissed it without a substantive review, and consequently waived the imposition of costs and awarded no compensation for legal fees, referencing the appellant's alleged financial difficulties and foreign domicile.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Property Claim Execution Appeal Dismissal for Procedural Defects: Given the manifest and irremediable deficiencies of the appeal, which was also not served on the opposing party, the court dismissed it without a substantive review, and consequently waived the imposition of costs and awarded no compensation for legal fees, referencing the appellant's alleged financial difficulties and foreign domicile.

Parole chiave

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beni sequestrati vizio di procedura beni statali spese legali utile bene impignorabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was declared inadmissible and decided under the simplified procedure.

art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

The appeal was deemed inadmissible due to lack of specification of factual and legal grounds.

art. 309 cpv. 2 lett. e CPC

The appeal was deemed inadmissible due to lack of specification of the judgment to be rendered in reform of the contested decision.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited as the general basis for imposing procedural costs on the entirely unsuccessful appellant, although the court ultimately waived collection.

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Testo completo

Incarto n. 11.96.00104 · Lugano 26 giugno 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause n. __________ e __________ (contestazione della rivendicazione di proprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizioni del 30 novembre 1990 e del 7 gennaio 1991 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 18 giugno 1996 da __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 7 giugno 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

2. Il giudizio su spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che con petizioni 30 novembre 1990 (inc. n. __________) e 7 gennaio 1991 (inc. n. ______________________________ __________ ha promosso azione di contestazione della rivendicazione di proprietà sollevata da __________ __________ __________ su beni sequestrati nell’ambito di una procedura esecutiva contro il di lei marito __________ __________;

che con sentenza 7 giugno 1996 il Pretore ha accolto le petizioni e ha disconosciuto le rivendicazioni di proprietà della convenuta, a eccezione di quelle sugli oggetti n. 1 e 3 del verbale di sequestro datato 4 settembre 1990 (seq. n. __________/__________), ponendo la tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese a carico di __________ __________ __________, con l’obbligo di rifondere all’attore l’importo di fr. 22’000.– per ripetibili;

che con appello del 18 giugno 1996 __________ __________ __________ contesta la sentenza, asserendo che i documenti da lei presentati giustificano la veridicità delle sue rivendicazioni;

che il gravame non è stato notificato alla controparte;

considerato

in diritto:

che la convenuta dichiara di appellare la sentenza pretorile, che a suo dire non risponderebbe alla realtà e chiede una revisione e una presa in visione dei documenti da lei prodotti in causa, che giustificano la veridicità delle sue rivendicazioni di proprietà;

che l’appello non indica i motivi di fatto e di diritto per cui l’accoglimento delle petizioni sarebbe errato e risulta quindi carente dei requisiti formali prescritti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC;

che inoltre l’appello non precisa quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma della sentenza impugnata e difetta anche della condizione formale imposta dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC;

che la tolleranza e l’indulgenza da prestare nei confronti di appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non possono in concreto rimediare le manifeste e insanabili carenze dell’atto di appello (art. 309 cpv. 5 CPC);

che il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

che non si giustifica di riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;

che gli oneri processuali sarebbero di principio a carico dell’appellante, interamente soccombente (art.

148 cpv. 1 CPC);

che tuttavia, appare giustificato prescindere, in concreto, dal prelievo di oneri processuali, il cui incasso appare già sin d’ora difficile, sia in considerazione delle asserite difficoltà economiche dell’appellante, sia per il suo domicilio all’estero;

che, ciò posto, l’istanza di gratuito patrocinio contenuta nell’appello diviene senza oggetto;

Per questi motivi

pronuncia:

1. L’appello è irricevibile.

2. Non si prelevano né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________ __________, __________

– avv. __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria