Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.1996.1 • TRAC TI 11.1996.1 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely and Improperly Filed Revision Request in Property Division Case

Numero d'incarto 11.1996.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal challenging a prior judgment that dismissed an appeal concerning the division of co-owned property, which involved the allocation of land parcels, a monetary adjustment, the provision of a cable car, and the establishment of a right of way, was deemed inadmissible because the revision request was submitted in the wrong language (German instead of Italian) and was filed after the statutory twenty-day deadline following the issuance of the decision under review. The court concluded that due to these fatal procedural defects and the impossibility of a merits review, the request could be dismissed summarily without imposing costs or awarding fees to the opposing party, which had not been notified.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 340 CPC, Art. 341 CPC, Art. 117 CPC, Art. 342 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 150 CPC; Appeal Dismissed Due to Untimely and Improperly Filed Revision Request in Property Division Case: The court concluded that due to these fatal procedural defects and the impossibility of a merits review, the request could be dismissed summarily without imposing costs or awarding fees to the opposing party, which had not been notified.

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione di una decisione controllo della procedura esame nel merito divisione della proprietà ritiro della domanda di revisione termine legale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 342 CPC

The revision request was declared inadmissible because it was filed after the twenty-day deadline prescribed by this article.

Art. 150 CPC

Applied to waive the collection of fees and the awarding of costs (ripetibili) due to the particularity of the case.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.96.00001 · Lugano 4 gennaio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice G. Bernasconi, astenuto)

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di revisione della sentenza 30 giugno 1994 (n. __________/__________) di questa Camera presentata in data 16 dicembre 1995 da

__________ __________, __________,

nella causa n. __________ (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, che lo opponeva a

__________ __________, __________ -__________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

Ritenuto

in fatto:

che con sentenza 14 novembre 1988 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha sciolto i rapporti di comproprietà esistenti tra i fratelli __________ e __________ __________, ha assegnato a ognuno dei comproprietari uno scorporo di terreno, con l’obbligo per l’attore __________ __________ di versare al convenuto __________ __________ un conguaglio di fr. 40’000.– e di mettere a disposizione di quest’ultimo la teleferica per il trasporto di materiali e infine ha costituito una servitù di passo pedonale per accedere all’impianto a favore del convenuto;

che con sentenza 20 dicembre 1989 di questa Camera su appello di __________ __________, il giudizio pretorile è stato confermato ma l’incarto è stato rinviato al Pretore per l’allestimento di una planimetria con l’indicazione dell’esatto tracciato del passo;

che il ricorso dell’attore contro questa sentenza è stato dichiarato inammissibile il 17 maggio 1990 dalla II Corte civile del Tribunale federale;

che __________ __________ ha interposto appello anche contro la successiva sentenza 5 aprile 1993 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, con la quale è stato fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere i trapassi immobiliari e la servitù di passo pedonale definita nel piano di mutazione 17 marzo 1993;

che l’appello è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza 30 giugno 1994;

che con istanza 16 dicembre 1995, redatta in lingua tedesca, __________ __________ chiede la revisione della citata sentenza, asserendo che la stessa è giustificata dalle numerose “assurdità” emerse dalla procedura;

che tale istanza non è stata notificata alla controparte;

Considerato

in diritto:

che a norma dell’art. 340 CPC la domanda di revisione di una sentenza può essere richiesta, in particolare, se la sentenza contiene disposizioni contraddittorie (lett. c) o se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa (lett. d);

che la domanda di revisione di una sentenza della Camera civile si propone mediante appello alla Camera che ha giudicato (art. 341 CPC);

che in concreto l’istanza non risponde ai requisiti formali, essendo stata proposta in lingua tedesca e non in lingua italiana, come prescritto dall'art. 117 CPC;

che in concreto si può prescindere dall’assegnare all’istante un termine per rimediare al difetto procedurale, dal momento che l’istanza, come che sia, non è ricevibile;

che infatti la sentenza di cui viene chiesta la revisione è stata emanata il 30 giugno 1994, motivo per cui la domanda di revisione è tardiva, essendo stata proposta ben oltre il termine di venti giorni prescritto dall'art. 342 CPC;

che data la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’istanza di revisione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

che in considerazione della particolarità del caso concreto, si giustifica rinunciare al prelievo di tasse e spese, mentre non si giustifica di accordare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC) alla quale l’istanza non è nemmeno stato notificata;

Per questi motivi,

pronuncia:

1. L’istanza di revisione è irricevibile.

2. Non si prelevano tasse e spese e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________, __________

– avv. __________ __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria