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11.1995.93 • TRAC TI 11.1995.93 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal in Provisional Mortgage Registration Case

Numero d'incarto 11.1995.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Appellants in a provisional mortgage registration case appealed a prior ruling but subsequently withdrew their appeal, which the court treated as a formal desistance. The court consequently struck the case from the rolls, imposing the procedural costs, consisting of a reduced court fee and expenses, jointly on the appellants, while ordering compensation for the opposing parties' legal expenses.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Withdrawal of Appeal in Provisional Mortgage Registration Case: The court consequently struck the case from the rolls, imposing the procedural costs, consisting of a reduced court fee and expenses, jointly on the appellants, while ordering compensation for the opposing parties' legal expenses.

Parole chiave

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iscrizione d'ipoteca spese di procedura ritiro delle conclusioni civili effetti delle pronunce pregiudiziali misure cautelari nel divorzio pagamento provvisorio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

The court cited this provision to justify the reduction of the court fee because the procedure did not end with a judgment on the merits.

art. 352 cpv. 1 CPC

This procedural article was cited in the context leading up to the final orders regarding the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00093 · Lugano 04 marzo 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Petralli, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa n. ______ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 9 giugno 1992 da

__________ __________ e __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ -__________ (entrambe patrocinate dall’avv. __________ __________, __________)

__________ __________, __________;

premesso che il 31 dicembre 1992 __________ __________ e __________ __________ __________ __________ hanno presentato appello contro la sentenza emanata il 18 dicembre 1992 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

preso atto che con lettera del 3 marzo 1997 gli appellanti hanno comunicato di ritirare il ricorso;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________pag. 375) e comporta – per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dall’ac-cordo agli atti;

ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico degli appellanti in solido. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________;

– __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria