Appeal Struck Upon Withdrawal After Settlement of Accessory Divorce Effects
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning temporary measures established during divorce proceedings regarding spousal support for a child and visitation rights, the appellate court struck the appeal from the roll because the appellant formally withdrew it after the parties reached a settlement on the accessory effects of the divorce. The court ruled that the withdrawal constituted a discontinuance of the appeal procedure, ordered the appeal costs, including a reduced judicial fee reflecting the parties' cooperation, to be borne by the appellant, and deemed the procedural legal fees incurred by the opposing party to be compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, art. 21 LTG per analogia; Appeal Struck Upon Withdrawal After Settlement of Accessory Divorce Effects: The court ruled that the withdrawal constituted a discontinuance of the appeal procedure, ordered the appeal costs, including a reduced judicial fee reflecting the parties' cooperation, to be borne by the appellant, and deemed the procedural legal fees incurred by the opposing party to be compensated between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough cited in the reasoning regarding withdrawal, this provision is often linked to the procedural outcome of striking the appeal from the roll due to desistance, which is the core of order 1.
Applied in the reasoning section to justify the reduction of the court fee, which relates to the assessment of costs in order 2.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00088 · Lugano 14 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Enrico Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____ DSA (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell’11 settembre 1991 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________, __________) contro
__________, __________, (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________)
*e ora sul decreto cautelare* emanato il
15 ottobre 1993 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore;
premesso che il 2 novembre 1993 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 15 ottobre 1993 con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato il contributo alimentare del marito per la figlia __________ (1984) e il relativo diritto di visita durante la procedura di divorzio;
preso atto che con dichiarazione registrata a verbale il 23 febbraio 1995 davanti al Segretario assessore l’attrice ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep __________pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);
accertato che le parti hanno dichiarato, su richiesta del giudice delegato, di compensare le ripetibili del procedimento in appello, lasciando le spese processuali a carico di chi le ha anticipate;
considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 70.–
*b)* spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
– avv. dott. __________, __________;
– avv. dott. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria