Appeal Withdrawal and Procedural Costs Liability
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant initiated an appeal against a lower court's decree that had dismissed their possessory action due to jurisdictional incompetence; however, the appeal was subsequently withdrawn because the parties reached a settlement. The court ruled that a withdrawal constitutes a desistment, placing the procedural costs, including a reduced court fee due to no merits decision, upon the withdrawing party, and ordered the appellant to reimburse the opposing party CHF 600 for appeal costs, while denying costs to the other party who filed no observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 151 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, Art. 150 CPC; Appeal Withdrawal and Procedural Costs Liability: The court ruled that a withdrawal constitutes a desistment, placing the procedural costs, including a reduced court fee due to no merits decision, upon the withdrawing party, and ordered the appellant to reimburse the opposing party CHF 600 for appeal costs, while denying costs to the other party who filed no observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court reduced the court fee, considering that no decision on the merits was issued.
Used to determine the amount of the reimbursement for legal costs (cost allocation).
Cited as the general procedural rule governing costs when a case is withdrawn due to settlement or acquiescence.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00085 · Lugano 2 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. ______ spec. (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 21 settembre 1994 da
Patriziato di Lodrino, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) e __________, __________.
premesso che il Patriziato di __________ ha interposto il 24 ottobre 1994 un appello contro un decreto emesso il 17 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di __________, con cui è stata respinta, per incompetenza giurisdizionale, l’azione possessoria introdotta dallo stesso Patriziato di __________;
preso atto che il 17 marzo 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti avendo raggiunto un accordo;
visto che il Patriziato di Ira__________a, con lettera del 4 aprile 1994, ha comunicato di non rinunciare alle ripetibili di appello;
ricordato che se una causa è tolta per desistenza, transazione o acquiescenza le tasse, le spese e le ripetibili sono stabilite, a richiesta di parte, dal giudice adito (art. 151 CPC);
osservato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________375), pone fine alla procedura di ricorso e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
rilevato che in caso di desistenza la valutazione dell’equa indennità considera il recedente, seppure con un largo margine di apprezzamento in ogni singola fattispecie, come soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato n. 10 ad art. 148);
accertato che nel caso concreto non risultano giusti motivi per suddividere tra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC);
considerato nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che non è stata emanata una decisione di merito (art. 21 LTG);
ritenuto che per l’art. 150 CPC le ripetibili sono fissate entro i limiti della tariffa dell’Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore, ragion per cui l’importo di fr. 600.-- a favore del Patriziato di __________ appare nella fattispecie equo e consono all’impegno profuso da quest’ultimo nella procedura di ricorso, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili a __________ che non ha presentato osservazioni all’appello;
per questi motivi,
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.--
b) spese fr. 50.--
fr. 150.--
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà al Patriziato di __________ l’importo di fr. 600.-- a titolo di ripetibili di appello. Non si assegnano ripetibili a __________.
3. Intimazione a:
- avv. __________, __________
- avv. __________, __________
- __________, __________
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria