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11.1995.70 • TRAC TI 11.1995.70 Generato dall'IA

Disbursement Reimbursement Appeal in Moot Pre-emption Right Action

Numero d'incarto 11.1995.70
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

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An appellant sought to increase the reimbursement for legal costs awarded by a lower court after the primary action, which involved an attempt to register a restriction on the disposal of co-owned property stemming from a separate pre-emption right proceeding, was dismissed as moot by the lower court. The appellate court reasoned that while decrees dismissing actions as moot are generally only appealable on the issue of costs and disbursements, the initial award of only 100 units for disbursements was insufficient given the circumstances, finding the requested amount excessive but acknowledging the limited effort involved in the summary proceeding; therefore, the court partially granted the appeal, increasing the payable disbursement amount to 1,000 units while splitting the appeal costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 206 LAC, Art. 960 CC, Art. 150 CPC, Art. 13 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC; Disbursement Reimbursement Appeal in Moot Pre-emption Right Action: The appellate court reasoned that while decrees dismissing actions as moot are generally only appealable on the issue of costs and disbursements, the initial award of only 100 units for disbursements was insufficient given the circumstances, finding the requested amount excessive but acknowledging the limited effort involved in the summary proceeding; therefore, the court partially granted the appeal, increasing the payable disbursement amount to 1,000 units while splitting the appeal costs between the parties.

Parole chiave

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rimborso delle spese diritto di prelazione utile anticipo delle spese ripetibili azione inibitoria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 2 CPC

Used to determine that the costs of the appeal judgment are to be divided equally between the parties, with costs for the successful appeal being compensated (mutually set off).

art. 13 CPC

Cited in the reasoning section as a potential procedural step (though not explicitly used in the final orders, it is mentioned in the context of clarifying the value of the dispute, which informs the final cost order).

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00070 · Lugano 24 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa n. ___/__ spec. (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con

istanza del 28 dicembre 1991 da

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) contro

__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 24 giugno 1994 presentata da __________ contro il decreto emesso il 17 giugno 1994 dal Pretore del Distretto di Leventina;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________ e comproprietario, con __________, delle particelle n. __________e __________;

che il 28 novembre 1991 __________ ha presentato all’Ufficio dei registri del Distretto di Leventina un’azione, fondata sull’art. 206 LAC, tendente al riscatto delle quote di comproprietà delle particelle n. __________e __________RFD di __________ detenute da __________;

che parallelamente il medesimo giorno __________ ha adito il Pretore del Distretto di Leventina chiedendo l’iscrizione a registro fondiario di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 CC sulle citate particelle;

che all’udienza indetta per la discussione del dicembre 1991, le parti hanno convenuto di sospendere l’istruttoria in attesa dell’esito della procedura pendente dinanzi all’Ufficio dei registri;

che il 17 giugno 1994 il Pretore, ritenuta la causa priva d’oggetto, ha decretato lo stralcio della stessa, ponendo la tassa di giudizio e le spese a carico dell’istante, tenuto a rifondere al convenuto fr. 100.– per ripetibili;

che insorto con appello del 24 giugno 1994 __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, l’aumento a fr. 2’000.– delle ripetibili dovute da __________;

che nelle osservazioni del

12 settembre 1994 __________ propone la reiezione del gravame e la conferma del decreto del Pretore;

Considerando

in diritto:

che un decreto di stralcio per avvenuta transazione, ritiro dell’azione o acquiescenza, avendo portata meramente dichiarativa, è appellabile - per principio - solo in materia di spese e ripetibili (Rep. __________145 in fondo);

che il primo giudice, senza motivare la decisione, ha fissato in fr. 100.– le ripetibili a favore dell’appellante;

che questi chiede un’indennità di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili, per tenere conto del valore della causa e del dispendio di tempo dedicato alla pratica;

che le ripetibili devono di regola essere determinate sulla base del valore litigioso, in relazione alla tariffa dell’Ordine degli avvocati, la quale non vincola in ogni caso il giudice (Rep. __________96; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 3 ad art. 150 CPC);

che nel caso concreto non è noto il valore litigioso, motivo per cui gli atti potrebbero essere inviati al Pretore affinchè rimedi alla mancanza (art. 13 CPC);

che tuttavia il primo giudice potrebbe procedere al riguardo senza l’ausilio di un perito, nessun dato ragionevolmente preciso sul valore delle quote di comproprietà desumendosi dall’incarto;

che nondimeno, l’allestimento di una perizia al solo scopo di determinare un’indennità per ripetibili sarebbe manifestamente sproporzionata in un caso come quello in esame, tanto più che - a prescindere dal valore di lite - l’indennità dovuta alla parte vincente deve sempre essere commisurata all’opera concretamente svolta dal patrocinatore;

che nella fattispecie l’impegno profuso nella causa dal patrocinatore del convenuto è stato relativamente limitato, il processo essendosi svolto con rito sommario e avendo richiesto la partecipazione a un’unica udienza, senza ulteriore istruttoria;

che ciò posto l’importo richiesto dall’appellante appare eccessivo per una siffatta procedura, non semplice, ma neppure particolarmente complessa;

che appare pertanto equo stimare prudentemente le prestazioni del patrocinatore e riconoscere all’appellante l’importo di fr. 1’000.– a titolo di ripetibili;

che tale importo corrisponde d’altronde a un dispendio di 5 ore, retribuite fr. 200.– l’una, rimunerazione senz’altro adeguata per una pratica come quella in esame e comunque superiore al minimo tariffario previsto dalla TOA;

che non giova all’appellante il fatto che il patrocinatore si sia occupato anche della parallela procedura dinanzi l’Ufficio dei registri, l’indennità per ripetibili essendo dovuta unicamente per la presente procedura;

che, in definitiva, l’appellante vede accolto il suo appello per metà.

che gli oneri del presente giudizio vanno pertanto suddivisi tra le parti in ragione di metà ciascuno, mentre le ripetibili sono compensate (art. 148 cpv. 2 CPC);

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

“2. La tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese sono a carico dell’istante, che rifonderà al convenuto fr. 1’000.– a titolo di ripetibili”.

II. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

da anticipare dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Intimazione a:

- avv. dott. __________, __________;

- avv. __________ i, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria