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11.1995.60 • TRAC TI 11.1995.60 Generato dall'IA

Mother's Appeal Regarding Interdiction of Adult Son Denied

Numero d'incarto 11.1995.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A mother appealed the decision of a lower authority that had rejected her request to place her adult son under interdiction, temporary deprivation of civil rights, or incapacitation, arguing he could not act autonomously due to poor health and mental weakness; the appellate court, however, upheld the initial rejection because the evidence gathered, including hearings, did not establish the necessary grounds under the relevant civil code articles, specifically finding no evidence of prodigality, mismanagement, or a deep deficit of intellect and will that would warrant protective measures like interdiction, nor did the son's financial situation or ability to manage personal affairs indicate a need for protection, even if he occasionally made ill-advised purchases or relied on his former tutor for complex administration.

Regesto Legislator

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Art. 373 CC, Art. 46 cpv. 3 LAC, Art. 370 CC, Art. 369 cpv. 1 CC, Art. 395 cpv. 2 CC, Art. 374 cpv. 2 CC; Mother's Appeal Regarding Interdiction of Adult Son Denied: La ricorrente ha chiesto la pronuncia dell’interdizione sulla base dell’art. 370 CC, il figlio non essendo in grado - a suo dire - di agire in maniera autonoma.

Parole chiave

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interdizione civile protezione degli adulti privazione dell'autorità parentale privazione di diritti diritto acquisito rigore per motivi familiari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 373 CC
La procedura cantonale (art. 373 CC) non prevede invero una particolare procedura probatoria: l’autorità procede all’inchiesta allo scopo di stabilire e di verificare l’esistenza delle condizioni che possono essere determinanti e conclusive ai fini del giudizio sulla domanda di interdizione (art.
Art. 46 cpv. 3 LAC
Il fatto che questa Camera abbia deciso di istruire la causa non è decisivo, l’autorità di ricorso potendo anche assumere d’ufficio quelle prove o informazioni necessarie a formare o a completare la propria convinzione (art. 46 cpv. 3 LAC).
Art. 370 CC
This article was the basis for the appellant's request for interdiction, which the court ultimately rejected based on its provisions.
Art. 369 cpv. 1 CC
Innanzitutto va rilevato che la ricorrente non ha proposto di assoggettare il figlio a tutela per causa di infermità o debolezza di mente (art. 369 cpv. 1 CC).
Art. 395 cpv. 2 CC
Una relazione di periti è richiesta dalla legge solo quando l’interdizione, rispettivamente l’inabilitazione - ma solo ove si tratti dell’amministrazione della sostanza ai sensi dell’art. 395 cpv. 2 CC) - sia da decretare per infermità o debolezza di mente (art.
Art. 374 cpv. 2 CC
2 CC) - sia da decretare per infermità o debolezza di mente (art. 374 cpv. 2 CC) e non quando il provvedimento è chiesto per prodigalità o cattiva amministrazione (Rep.
Art. 386 cpv. 2 CC
Art. 395 CC
2 CC), l’inabilitazione (art. 395 CC) o la nomina di un curatore di gestione (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 370 CC

This article was the basis for the appellant's request for interdiction, which the court ultimately rejected based on its provisions.

art. 48 seconda frase LAC

This procedural rule was cited to justify charging the costs to the appellant because her request was deemed unfounded.

art. 148 cpv. 1 CPC

This procedural rule was applied to order that the costs and legal fees of this appeal follow the outcome (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00060 · Lugano 3 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nel procedimento di interdizione n. __________/__________ istruito dell’autorità di vigilanza sulle tutele e introdotto il 1° dicembre 1992 da

__________, __________, (patrocinata dall’avv. __________, __________) contro

__________, __________, (patrocinato dall’avv. dott. __________, __________)

esaminati gli atti,

posti a giudizio i seguenti

punti di questione:

1. Se dev’essere accolto il ricorso dell’8 ottobre 1993 di __________ contro la risoluzione n. __________ emessa il 1° settembre 1993 dal Consiglio di Stato;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A. Il 1° dicembre 1992 __________ ha presentato al Consiglio di Stato un’istanza di interdizione riguardante il figlio __________ (1943). Essa ha motivato la sua richiesta poiché al figlio, posto sotto tutela sino alla maggiore età a seguito del divorzio dei genitori, manca la facoltà di agire ragionevolmente, e continua di fatto ad essere influenzato dal suo precedente tutore avv. __________. L’istante ritiene inoltre che il figlio, a causa del suo precario stato di salute e della sua incapacità, dovuta a debolezza mentale, non è in grado di prendersi dovutamente cura di sé, come pure di amministrare convenientemente i propri affari. Essa ha pertanto postulato in via principale l’interdizione del figlio, in via subordinata la privazione provvisoria dell’esercizio dei diritti civili, con la conseguente nomina dell’avv. __________ quale rappresentante legale provvisorio e in via ancor più subordinata ha chiesto la pronuncia dell’inabilitazione del figlio.

Con osservazioni del 15 febbraio 1993 __________ ha contestato le argomentazioni della madre e ha postulato la reiezione dell’istanza.

B. Esperita l’istruttoria, durante la quale sono stati sentiti oltre alle parti in causa, il lic. iur. __________ e l’avv. __________, con risoluzione del 1° settembre 1993 il Consiglio di Stato, su proposta dell’autorità di vigilanza sulle tutele, ha integralmente respinto l’istanza. La tassa di giustizia di fr. 500.– è stata posta a carico dell’istante pure tenuta a rifondere alla controparte

fr. 2’000.– a titolo di ripetibili.

C. Avverso tale risoluzione __________ è insorta al Tribunale di appello con ricorso dell’8 ottobre 1993 in cui chiede in via principale la pronuncia dell’interdizione del figlio, in via subordinata la privazione provvisoria dell’esercizio dei diritti civili e in via ancor più subordinata la pronuncia dell’inabilitazione. La ricorrente censura le risultanze cui è giunto il Consiglio di Stato asseverando che il figlio non è in grado di agire in modo autonomo, donde la necessità di istituire a suo favore misure di protezione. Ritenendo inoltre che l’autorità di tutela ha compiuto un diniego di giustizia, la ricorrente chiede l’assunzione in questa sede dei mezzi di prova rifiutati dall’autorità di tutela e segnatamente il richiamo dalla Delegazione tutoria di __________ dell’incarto relativo a __________, l’allestimento di una perizia socio-ambientale o psichiatrica dell’interdicendo, l’audizione della ricorrente, dell’interdicendo, di __________, di __________, di __________ e dei dott. __________ e __________, l’edizione dall’avv. __________ di tutti i giustificativi inerenti ai conti dell’interdicendo e dei documenti relativi all’atto di compravendita della part. n. __________ RFD di __________ e l’ispezione del registro fondiario di __________.

Nelle rispettive osservazioni del 16 novembre 1993 e del 25 novembre 1993 il Consiglio di Stato e __________ chiedono la reiezione del gravame e la conferma della decisione dell’autorità di tutela.

D. Le parti sono state convocate da questa Camera all’udienza di discussione del 10 marzo 1994 in occasione della quale l’opponente ha esposto la sua situazione personale. Esperita l’istruttoria, durante la quale sono stati sentiti __________, __________ e l’avv. __________, e dopo che questa Camera ha respinto le ulteriori prove offerte dalla ricorrente con decreto del 9 maggio 1994, alla discussione finale del 26 ottobre 1994 le parti si sono confermate nelle rispettive argomentazioni e domande.

Considerato

in

diritto:

1. Nella misura in cui la ricorrente invoca un diniego di giustizia da parte dell’autorità di tutela, la censura è senza fondamento. La procedura d’interdizione è retta dal principio inquisitorio (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berna 1986, pag. 236) e l’autorità non è vincolata né alle allegazioni né alle prove offerte né alle richieste di giudizio. La procedura cantonale (art. 373 CC) non prevede invero una particolare procedura probatoria: l’autorità procede all’inchiesta allo scopo di stabilire e di verificare l’esistenza delle condizioni che possono essere determinanti e conclusive ai fini del giudizio sulla domanda di interdizione (art. 70 cpv. 1 del regolamento sulle tutele e curatele). Nel caso in esame l’autorità di tutela ha respinto l’istanza senza ulteriori approfondimenti o altri atti istruttori poiché l’audizione della denunciante e del diretto interessato erano già sufficienti per escludere l’esistenza di una causa di interdizione (risoluzione pag. 3). Questo apprezzamento anticipato delle prove - come si vedrà di seguito - merita conferma. Il fatto che questa Camera abbia deciso di istruire la causa non è decisivo, l’autorità di ricorso potendo anche assumere d’ufficio quelle prove o informazioni necessarie a formare o a completare la propria convinzione (art. 46 cpv. 3 LAC).

2. La ricorrente ha chiesto la pronuncia dell’interdizione sulla base dell’art. 370 CC, il figlio non essendo in grado - a suo dire - di agire in maniera autonoma.

Innanzitutto va rilevato che la ricorrente non ha proposto di assoggettare il figlio a tutela per causa di infermità o debolezza di mente (art. 369 cpv. 1 CC). Davanti all’autorità di tutela essa ha affermato che il precario stato di salute del figlio e la sua incapacità - dovuta a debolezza mentale - di prendersi cura di sé stesso erano sufficienti per fondare l’istanza conformemente all’art. 369 cpv. 1 CC (istanza, pag. 9), ma in questa sede essa ha chiesto che l’interdizione fosse pronunciata sulla base dell’art. 370 CC (cfr. domanda principale).

a) Per l’art. 370 CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne che, per prodigalità, abuso di bevande alcoliche, scostumatezza o per modo della propria amministrazione espone sé medesima o la sua famiglia al pericolo di cadere nel bisogno o nell’indigenza, o richiede durevole assistenza e protezione o mette in pericolo l’altrui sicurezza.

b) Esclusi l’alcolismo e la scostumatezza, dalle argomentazioni esposte dalla ricorrente risulta che il provvedimento è richiesto per prodigalità o cattiva amministrazione dell’interdicendo. I concetti di prodigalità e di cattiva amministrazione sono da interpretare in senso restrittivo (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, ed. 1982, n. 6, 21 e 49 ad art. 370). La prodigalità è data quando una persona, per grave difetto della volontà o dell’intelletto, effettua in continuazione spese insensate; la cattiva amministrazione quando (sempre per grave difetto della volontà o dell’intelletto) essa amministra le proprie entrate e il proprio patrimonio in modo manifestamente sproporzionato alla sua capacità economica mettendo in tal modo in pericolo o danneggiando le proprie entrate e il proprio patrimonio (DTF 108 II 92; Rep. 1991 436; Deschenaux/ Steinauer, op. cit., pag. 36 e 37). La prodigalità e la cattiva amministrazione di per sé non bastano ancora per giustificare un’interdizione, ma esse devono essere completate dall’esistenza di un bisogno speciale di protezione quali il rischio di esporre sé stessi o la propria famiglia al pericolo di cadere nel bisogno, la richiesta durevole di assistenza e protezione e la messa in pericolo della sicurezza altrui (art. 370 in fine CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit. pag. 37 e 38). Infine la prodigalità e la cattiva amministrazione, per entrare in linea di conto ai sensi dell’art. 370 CC, devono poter essere fatte risalire a una profonda carenza dell’intelletto e della volontà (Schnyder/Murer, op. cit. nri 6 e 24 ad art. 370).

3. a) Dall’istruttoria esperita da questa Camera non risulta che __________ necessiti di misure tutelari. Certo egli “ ha sempre avuto il vizio di comprare cose non sempre utili e di ordinare col catalogo” (teste __________ pag. 2), oppure che “bisogna tenerlo davanti alle bancarelle per gestire le sue spese” (teste __________ pag. 3), ma questo comportamento, oltre a risultare episodico - gli stessi testi evocano unicamente gli acquisti di un grill e di uno stereo - non significa ancora che egli dilapidi o diminuisca gli attivi del suo patrimonio o che egli sia incapace di controllare e ordinare i propri rapporti finanziari (RDT __________ 113). Ciò che, per sé stesso, esclude già l’elemento soggettivo della profonda carenza intellettiva e volitiva cui prodigalità e cattiva amministrazione devono essere fatte risalire. Attualmente __________ percepisce una rendita AI intera (teste avv. __________, pag. 4) che viene versata su di un libretto presso la Banca __________ di __________. Oltre a questo libretto, sul quale sono depositati circa fr. 20’000.–, l’interessato possiede risparmi per ulteriori fr. 20’000.– depositati su di un altro libretto presso una banca di __________. Inoltre non risulta che egli abbia contratto debiti o abbia richiesto prestiti (audizione __________, pag. 2). In sostanza egli non corre il pericolo di cadere in una situazione di necessità o di indigenza e neppure si trova già in simile stato. Infine l’interdicendo è senz’altro in grado di agire autonomamente: egli svolge personalmente le mansioni domestiche (teste __________ pag. 2) e effettua le spese e gli acquisti abituali e i pagamenti delle piccole fatture (audizione __________).

b) Dall’istruttoria non sono nemmeno emersi indizi sufficienti da rendere verosimile l’incapacità civile dell’opponente, di modo che la richiesta perizia psichiatrica non è stata ammessa. Una relazione di periti è richiesta dalla legge solo quando l’interdizione, rispettivamente l’inabilitazione - ma solo ove si tratti dell’amministrazione della sostanza ai sensi dell’art. 395 cpv. 2 CC) - sia da decretare per infermità o debolezza di mente (art. 374 cpv. 2 CC) e non quando il provvedimento è chiesto per prodigalità o cattiva amministrazione (Rep. __________ 438). D’altronde le persone di spirito semplice non raggiungono ancora quel grado di anomalia necessitante un bisogno di protezione (DTF

50 II 436/437). Che poi l’interessato sia una persona troppo fiduciosa verso estranei (teste __________ pag. 3) non significa ancora un bisogno di protezione, a tutt’oggi non risultando casi in cui questa fiducia sia stata mal riposta (teste __________).

c) Certo può destare qualche perplessità la circostanza che malgrado la fine della tutela il precedente tutore (avv. __________) abbia continuato a gestire i redditi e la sostanza dell’ex pupillo e a occuparsi di tutte le sue questioni amministrative (teste __________), ma ciò non è ancora sufficiente per intravedere bisogno di protezione, cure e assistenza costanti (ricorso pag. 15). Rimettere a terzi l’amministrazione e la gestione del proprio patrimonio, anche se modesto, è infatti divenuto oggi fatto ordinario, viste le complessità amministrative, burocratiche e fiscali. La scelta dell’avv. __________, che era stato tutore dell’interessato durante la sua minore età, appare in quest’ottica del tutto ragionevole, tanto più che l’ex pupillo si fidava pienamente di lui (audizione __________ 1° luglio 1993, pag. 3, incarto Consiglio di Stato).

Neppure può essere affermato che l’opponente necessita di cure e assistenza costanti. Egli è affetto da tachicardia sopraventricolare (doc. A incarto C.d.S.), e da problemi alla schiena (ernia discale) comportante un’inabilità lavorativa al 75% (audizione __________ pag. 2; teste __________ pag. 4), ma ciò non permette di scorgere un bisogno di particolare protezione, dal momento che l’interessato stesso si occupa adeguatamente del proprio stato di salute. Egli è infatti costantemente seguito dai medici dott. __________ e __________ (doc. A) e si è sottoposto ad intervento chirurgico al CHUV di Losanna (doc. B). La circostanza che egli abbia continuato a lavorare è da ricondurre non a incuranza delle proprie condizioni di salute, bensì al suo carattere, che gli impone di avere sempre qualche cosa da fare (teste __________, pag. 2)

d) Infine neppure dalla vendita del rustico di __________, circostanza che parrebbe aver innescato la presente procedura, si desumono elementi per decretare misure tutelari. A prescindere dal fatto che la vicenda riveste piuttosto carattere civile, dato che la ricorrente si duole della violazione del suo diritto di prelazione, per stessa ammissione dell’istante la vendita del rustico ha comportato per il figlio benefici maggiori, trattandosi di un diroccato senza reddito né uso. Il ricavo della vendita è stato oculatamente impiegato, di modo che non si può ravvisare in tale episodio indizio alcuno di cattiva amministrazione.

In definitiva in siffatte condizioni non solo non denotano nel comportamento dell’opponente indizi sufficienti giustificanti l’interdizione, ma tali cause nemmeno risultano parzialmente, per cui non si può far luogo neppure alla pronuncia di altre misure tutelari, quali la privazione provvisoria dei diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC), l’inabilitazione (art. 395 CC) o la nomina di un curatore di gestione (art. 393 cifra 2 CC).

4. La ricorrente ritiene infine che l’ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili sia esorbitante e punitiva nei suoi confronti.

Per l’art. 48 prima frase LAC le spese del procedura d’interdizione sono a carico dell’interdicendo. Nel caso in cui un terzo interessato introduca la domanda dichiarata poi priva di fondamento, le spese possono essergli addebitate (art.

48 seconda frase LAC). Nel caso in esame nulla in concreto giustificava la richiesta di misure tutelari a carico di __________, ciò che legittima l’addebito di spese e ripetibili alla denunciante. In merito all’ammontare della tassa di giustizia l’art. 28 LPAmm (applicabile per il rinvio dell’art. 3 della tariffa in materia di tutele e curatele) prevede per i procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario una tassa da fr. 10.– a fr. 5’000.– se applicata dal Consiglio di Stato. Ne discende che la tassa fissata dall’autorità di tutela rientra tra i minimi e i massimi della tariffa nel legittimo potere di apprezzamento che spetta all’autorità di tutela, ciò che esclude una modifica. Per quanto concerne l’indennità per ripetibili, essa tiene in debita considerazione l’impegno svolto dal patrocinatore dell’interdicendo. Egli ha infatti dovuto esaminare la fattispecie, ha redatto un allegato di risposta, ha partecipato a un’udienza davanti l’autorità di vigilanza sulle tutele e ha avuto un colloquio con il proprio cliente, ciò che corrisponde verosimilmente a una giornata di lavoro. Tale dispendio, remunerato fr. 250.– l’ora, senz’altro consono alla particolarità della fattispecie, giustifica un’indennità di fr. 2’000.– a titolo di ripetibili. Si aggiunga a questo proposito che sebbene la ricorrente non abbia neppure preteso una disparità di trattamento, in altre procedure simili l’autorità di vigilanza sulle tutele ha fissato ripetibili persino maggiori (cfr. I CCA 5 gennaio 1990 in re B./B. in Rep.__________ 436, consid. non pubblicato).

In questa sede spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto poste a carico della ricorrente. Nella commisurazione delle ripetibili si tiene conto del fatto che l’avvocato dell’opponente ha dovuto partecipare a quattro udienze, ha allestito un allegato ed ha avuto almeno un colloquio con il proprio cliente: ciò legittima un’indennità di fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri del presente giudizio consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) testi fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

totale fr. 500.–

sono a carico della ricorrente che rifonderà a __________ fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.

3. Intimazione a:

- avv. dott. __________, __________

- avv. dott. __________, __________

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, Bellinzona

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria