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11.1995.33 • TRAC TI 11.1995.33 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible: Untimely Filing on Provisional Child Support in Divorce Decree

Numero d'incarto 11.1995.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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In a divorce action where one party appealed a lower court's decision that not only granted the divorce but also addressed a provisional child support matter by confirming its cessation from a specific past date, the appellate court found the appeal inadmissible because it was filed past the ten-day deadline applicable to provisional measures decided by decree, regardless of the trial judge having improperly combined the provisional ruling with the final judgment; consequently, the appeal was dismissed as untimely, the appellant's request for free legal aid was denied due to the lack of merit in the appeal, but court costs were waived due to the procedural irregularity caused by the combined ruling, and the opposing party was awarded a modest indemnity for costs.

Regesto Legislator

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Art. 145 cpv. 2 CC, Art. 376 cpv. 2 lett. d CPC, Art. 308 cpv. 1 CPC, Art. 101 CPC, Art. 157 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC; Appeal Inadmissible: Untimely Filing on Provisional Child Support in Divorce Decree: La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellata è accolta nella misura in cui le ripetibili saranno di impossibile incasso.

Parole chiave

Generato dall'IA
contributo di mantenimento cautelare deposito tardivo sentenza di divorzio giusto motivo termine processuale perentorio spese legali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 2 CPC

This article is cited implicitly through the justification that the appellant's error induced by the mixed decision constitutes a 'just cause' (giusto motivo) for waiving fees and costs.

art. 157 CPC

The court rejected the appellant's request for legal aid because the appeal lacked any prospect of success.

art. 308 cpv. 1 CPC

This article is mentioned in the reasoning to establish the deadline for appealing a provisional measure, which supports the finding that the appeal was late (tardivo).

art. 290 lett. b seconda frase CPC

This article is mentioned in the reasoning to classify the decision on provisional measures as a 'decree' (decreto) subject to a shorter appeal period.

art. 376 cpv. 2 lett. d CPC

This article is mentioned in the reasoning concerning the summary procedure for issuing provisional measures under art. 145 para. 2 CC.

art. 66 al. 1 LTF

Although the text uses 'Non si riscuotono tasse né spese' in order 4, the reasoning refers to circumstances justifying the waiver of taxes/costs, which relates to the costs provisions generally.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00033 · Lugano 13 marzo 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera,

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 16 febbraio 1994.

__________, __________, (ora rappresentato dall’avv. __________, __________) contro

__________ __________, nata __________, __________, (rappresentata dall’avv. __________, __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 31 gennaio 1995 di __________ __________ contro la sentenza del 13 gennaio 1995 del Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata il giorno stesso da __________ __________;

3. Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata il 6 febbraio 1995 da __________ __________;

4. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che __________ __________ (1943) e __________ __________ (1951), entrambi di cittadinanza italiana, si sono sposati a __________ (Italia) il __________gennaio 1973 e dalla loro unione sono nati i figli __________ (1973), __________ (1974) e __________ (1976);

che con sentenza del 14 dicembre 1990 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato la separazione personale per tempo indeterminato dei coniugi, omologando nel contempo la convenzione sugli effetti accessori della separazione nella quale era previsto - tra l’altro - il versamento di un contributo alimentare di fr. 333.-- a favore della figlia __________;

che il 16 febbraio 1994 __________ __________ ha introdotto azione di divorzio e ha postulato l’esonero da qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie e della figlia stessa:

che con risposta del 28 febbraio 1994 __________ __________, pur aderendo alla domanda di divorzio, ha postulato - tra l’altro - il versamento di un contributo alimentare di fr. 500.-- a favore della figlia __________;

che replicando il 31 marzo 1994 il marito si è opposto alla richiesta della moglie e ha postulato in via cautelare la soppressione del contributo alimentare a favore della figlia;

che all’udienza del 28 aprile 1994 indetta per la discussione della domanda cautelare, il marito ha confermato la propria richiesta, alla quale si è opposta la moglie;

che al dibattimento finale del 12 gennaio 1995, relativo pure alla procedura di merito, la moglie ha confermato la propria opposizione, mentre il marito nel memoriale conclusivo del 19 dicembre 1994 ha mantenuto la sua domanda cautelare;

che con sentenza del 13 gennaio 1995 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha esonerato il marito da qualunque contributo per la moglie e per la figlia;

che nella medesima sentenza il Pretore ha respinto l’istanza cautelare presentata da __________ __________ e ha confermato il contributo alimentare per la figlia __________ di fr. 500.-- fino al mese di agosto 1994, sopprimendolo a partire da questa data;

che insorto contro la sentenza del Pretore con appello del 31 gennaio 1995, __________ __________ non contesta il pronunciato del divorzio, ma chiede in riforma del giudizio impugnato la soppressione del contributo cautelare a favore della figlia __________;

che nelle sue osservazioni del 6 febbraio 1995 __________ __________ propone di respingere il gravame in quanto tardivo;

Considerato

in

diritto:

che l’appello verte sulla mancata soppressione del contributo cautelare fr. 500.-- mensili a favore della figlia __________, che il Pretore ha emanato insieme al giudizio di merito (dispositivo 4.1 della sentenza querelata);

che le misure provvisionali dell’art. 145 cpv. 2 CC sono emesse dal giudice con procedura sommaria (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC) e il Pretore statuisce pertanto con *“decreto”* (art. 290 lett. b seconda frase CPC), appellabile nel termine di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC);

che, come detto, il primo giudice ha statuito sulla domanda cautelare insieme con il merito;

che sotto il profilo dell’art. 101 CPC v’è da domandarsi se tale modo di procedere sia lecito: ancorché risponda a esigenze pratiche, esso lede infatti alla sicurezza giuridica relativamente ai termini di impugnazione, che nel processo ordinario sono lunghi il doppio rispetto a quelli di una procedura meramente sommaria (art. 308 cpv. 1 CPC);

che, quand’anche si ammettesse la legittimità dell’operato pretorile, nel caso in esame il dispositivo 4.1 del giudizio impugnato mantiene natura cautelare;

che del resto non sarebbe sostenibile che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi in sede provvisionale per il solo fatto che il Pretore emani un giudizio unico, comprensivo anche del merito;

che nel caso concreto la sentenza è stata ricevuta dal legale dell’appellante il 16 gennaio 1995 (appello pag. 2), ragione per cui l’atto presentato il 31 gennaio 1995 risulta tardivo e pertanto non può essere vagliato nel merito;

che la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere accolta, il ricorso mancando di ogni possibilità di successo (art. 157 CPC);

che nondimeno è giustificato tenere conto della circostanza che l’errore dell’ appellante è in parte indotto dall’emanazione di un giudizio unico, comprensivo anche del merito, ciò che configura un “giusto motivo” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare al prelievo di tasse e spese, comunque di difficile incasso;

che avendo presentato osservazioni, l’appellata deve beneficiare in ogni modo di un’equa indennità per ripetibili;

che la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è per contro accolta nel misura in cui le ripetibili saranno di impossibile incasso;

per questi motivi,

pronuncia:

1. L’appello è irricevibile.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è respinta.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellata è accolta nella misura in cui le ripetibili saranno di impossibile incasso.

4. Non si riscuotono tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 400.-- per ripetibili.

5. Intimazione:

- avv. __________, __________

- avv. __________, __________

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria