Possessory Action Appeal Dismissed for Lack of Formal Motivation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a possessory action originally brought by heirs against a neighbor concerning unauthorized construction on their property, the lower court ordered the defendant to demolish the structures and restore the previous state, splitting costs between the parties. The defendant appealed, arguing that the lower court failed to address specific claims regarding surrounding terrain alteration, access rights, and parking restrictions, and requested the sentence be suspended. The appellate court found the appeal inadmissible because it lacked the required formal motivation, failing to specify which legal or technical mandates were allegedly violated by the existing construction or what specific judgment should be rendered on appeal, thereby affirming the original decision's enforceability and assessing costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 CPC, Art. 370 CPC, Art. 46 cpv. 2 CPC, Art. 110 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC; Possessory Action Appeal Dismissed for Lack of Formal Motivation: The defendant appealed, arguing that the lower court failed to address specific claims regarding surrounding terrain alteration, access rights, and parking restrictions, and requested the sentence be suspended. The appellate court found the appeal inadmissible because it lacked the required formal motivation, failing to specify which legal or technical mandates were allegedly violated by the existing construction or what specific judgment should be rendered on appeal, thereby affirming the original decision's enforceability and assessing costs against the appellant.
Parole chiave
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Generato dall'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of motivation concerning technical or legal imperatives.
Used to declare the appeal inadmissible because it lacked the formal requirement regarding the judgment to be issued in reform.
Used because the appeal, deemed inadmissible, was disposed of using the simplified procedure.
Applied to impose procedural costs on the appellant, as they were entirely unsuccessful.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00291 · Lugano 29 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________/__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 4 gennaio 1988 da
__________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ formanti la Comunione ereditaria fu __________ __________ (già patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se deve essere accolto il ricorso (*recte*: l’appello) presentato l’11 dicembre 1995 da __________ __________ contro la sentenza emanata il 30 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con istanza 4 gennaio 1988 gli eredi del defunto __________ __________, ossia la vedova __________ __________ e i figli __________ __________ e __________ __________ hanno promosso azione possessoria contro il vicino __________ __________ per ottenere la demolizione di quanto da lui costruito sul fondo n. __________RFD __________, di proprietà degli istanti, rispettivamente di quanto in pericolo di detto fondo;
che l’azione possessoria, nonostante il suo carattere di urgenza, è stata sospesa dal 18 aprile 1988 al 25 novembre 1992 in vista di trattative tra le parti, rimaste senza esito;
che con sentenza 30 novembre 1995 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha condannato il convenuto a demolire quanto da lui costruito sul fondo n. __________RFD __________ e a ripristinare la situazione esistente prima dell’inizio dei lavori, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 4000.–, comprensive dei costi di perizia, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili;
che con ricorso (*recte*: appello) dell’11 dicembre 1995 __________ __________ chiede di “sospendere la sentenza”;
che il gravame non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che la vertenza concerne una procedura possessoria immobiliare e soggiace quindi alla procedura di camera di consiglio (art. 374 CPC, che rinvia agli art. 361 e segg. CPC), motivo per cui la sentenza emanata dal Pretore può essere impugnata con appello nel termine di 10 giorni (art. 370 CPC);
che la ricorrente, indicata nella sentenza impugnata come membro di una comunione ereditaria, è legittimata a interporre appello anche senza l’intervento degli altri litisconsorti necessari (art. 46 cpv. 2 CPC);
che l’eventuale trapasso di proprietà dalla Comunione ereditaria all’appellante e al fratello, evocato nel gravame, non risulta dagli atti e neppure è mai stato addotto dagli istanti, che al momento dell’introduzione dell’istanza 4 gennaio 1988 si sono anzi legittimati come formanti la Comunione ereditaria fu __________ __________;
che a ogni modo in caso di alienazione dell’oggetto litigioso il processo continua fra le parti in causa, a meno che l’acquirente subentri in causa all’alienante (cfr. art. 110 CPC), ciò che non risulta essere avvenuto nella fattispecie, di modo che la censura sollevata a proposito dell’indicazione formale delle parti nella sentenza impugnata non può essere condivisa;
che la ricorrente lamenta la mancata menzione nella sentenza di una decisione relativa alla sopraelevazione del terreno confinante, al diritto di accesso degli istanti al muro posto sul confine, ormai precluso dalla costruzione del convenuto, alla costruzione di un muro di contenimento da parte del convenuto e al divieto di posteggiare a ridosso della casa degli istanti e chiede per tale motivo la “sospensione” della sentenza;
che con tale indicazione, invero confusa, essa contesta verosimilmente la decisione impugnata nella misura in cui non ha ordinato la demolizione dei manufatti costruiti dal convenuto sul fondo n. __________di sua proprietà, in particolare la sopraelevazione del terrapieno rispetto al livello originario del terreno e la pavimentazione dello stesso fino al confine con il fondo n. __________, senza rispettare distanza alcuna;
che a prescindere dalla circostanza che un’indicazione precisa dei manufatti da demolire manca sia nell’istanza 4 gennaio 1988 che nel verbale del dibattimento finale e nel riassunto scritto 28 settembre 1995, l’appellante non spiega per quale motivo la sistemazione della particella n. __________con la formazione di un terrapieno pavimentato usato come posteggio a ridosso del muro sul fondo n. __________costituisca una turbativa della proprietà degli istanti, limitandosi a dare per scontato che tale sistemazione sia di per sé lesiva del suo diritto;
che il gravame è pertanto carente di una qualsiasi motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC) poiché non indica quali imperativi tecnici o legali disattenderebbe l’opera edilizia e imporrebbe l’accoglimento integrale dell’istanza;
che inoltre l’appello non precisa quale giudizio dovrebbe essere emanato in riforma della sentenza impugnata e difetta anche della condizione formale imposta dall'art.
309 cpv. 2 lett. e CPC;
che la tolleranza e l’indulgenza da prestare nei confronti di appellanti sprovvisti di cognizioni giuridiche non possono in concreto rimediare le manifeste e insanabili carenze dell’atto di appello (art. 309 cpv. 5 CPC);
che il gravame, irricevibile, sfugge quindi a un esame di merito e può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali rimangono a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria