Custody Appeal Withdrawal and Accessory Cross-Appeal Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court addressed an appeal concerning a prior ruling that awarded custody of a child to the mother, granted visitation rights to the father, and set monthly alimony and child support obligations for the father. The court noted that the primary appellant subsequently withdrew their appeal, which terminated the main proceeding and rendered the cross-appeal (which included a request for legal aid) accessory and thus moot. Furthermore, the court rejected the request for legal aid because the applicant demonstrated a monthly financial surplus, indicating they were not indigent, and ultimately ordered the withdrawing appellant to bear the appeal costs and reimburse the opposing party for appeal expenses, while moderating the judicial fee due to the parties' amicable resolution efforts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 64 LTF; Custody Appeal Withdrawal and Accessory Cross-Appeal Ruling: The court noted that the primary appellant subsequently withdrew their appeal, which terminated the main proceeding and rendered the cross-appeal (which included a request for legal aid) accessory and thus moot. Furthermore, the court rejected the request for legal aid because the applicant demonstrated a monthly financial surplus, indicating they were not indigent, and ultimately ordered the withdrawing appellant to bear the appeal costs and reimburse the opposing party for appeal expenses, while moderating the judicial fee due to the parties' amicable resolution efforts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the moderation of the court fee due to the parties' cooperation in resolving the dispute.
Cited as the procedural basis for rendering the decision regarding the withdrawal of the appeal.
This provision governs the legal aid (assistance judiciaire) requested by the cross-appellant, which was subsequently rejected in order 5.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00285 · Lugano 20 marzo 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __ __._____ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 17 marzo 1995 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ ha interposto appello il 24 novembre 1995 contro il decreto 13 novembre 1995 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato la figlia __________ alla madre con un diritto di visita per il padre, e ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1’050.-- per la figlia e di fr. 2’314.-- fino al mese di maggio 1995 e successivamente di fr. 1’779.-- a favore della moglie;
visto l’appello adesivo, con istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, introdotto da __________ __________ il 28 dicembre 1995;
preso atto che l’appellante principale ha dichiarato l’8 febbraio 1996 di ritirare il gravame;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151);
ritenuto che la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo non può essere accolta, poiché l’istante dispone di un’eccedenza mensile di fr. 377.-- (osservazioni pag. 8) e non può essere considerato indigente nel senso inteso dalla giurisprudenza (DTF 118 Ia 369);
considerato che appare inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 400.-- per ripetibili di appello.
3. L’appello adesivo è dichiarato caduco.
4. Non si prelevano né tasse né spese per l’appello adesivo.
5. L’istanza di assistenza giudiziaria presentata il 28 dicembre 1995 da __________ __________ è respinta.
6. Intimazione a:
- avv. __________ __________, __________;
- avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria