Appellant v. Lower Authority Regarding Interdiction Revocation Procedure
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was brought against a lower authority's decision that rejected a request to lift a long-standing interdiction, despite having allowed the interdicted person to manage their own income temporarily. The court found that the lower authority violated federal law by failing to personally question the appellant during the revocation procedure, which is required even when the issue was not raised on appeal. Consequently, the appellate court partially upheld the appeal, annulled the decision, and remanded the matter for a new ruling after the required interrogation of the appellant, noting that the court would also consider the appellant's behavior during the temporary income management period and evaluate less restrictive measures, while simultaneously rejecting the request for legal aid due to the appellant's existing assets.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 CC, Art. 433 cpv. 1 CC, Art. 434 cpv. 1 CC, Art. 71 RTC, Art. 78 RTC, Art. 395 CC; Appellant v. Lower Authority Regarding Interdiction Revocation Procedure: The court found that the lower authority violated federal law by failing to personally question the appellant during the revocation procedure, which is required even when the issue was not raised on appeal. Consequently, the appellate court partially upheld the appeal, annulled the decision, and remanded the matter for a new ruling after the required interrogation of the appellant, noting that the court would also consider the appellant's behavior during the temporary income management period and evaluate less restrictive measures, while simultaneously rejecting the request for legal aid due to the appellant's existing assets.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAMentioned as a potential measure to be examined by the authority upon remand, although the main order relates to annulling the previous decision due to procedural flaws.
Cited in the reasoning for deciding costs based on mutual success (vicendevole soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 11.95.00279 · Lugano 20 febbraio 1997/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera
sedente
per statuire nel procedimento n. ___/____ (revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni promosso con istanza del 16 settembre 1994 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso del 20 novembre 1995 presentato da __________ __________ contro la decisione del 19 ottobre 1995 emessa dalla Divisione __________ __________;
2. Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decisione del 29 ottobre 1963 lo __________di __________ ha pronunciato, in applicazione dell’art. 369 CC, l’interdizione di __________ __________ (1943);
che il 7 settembre 1983 la stessa autorità e l’11 gennaio 1994 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino hanno rigettato richieste di __________ __________ intese alla revoca dell’interdizione;
che il 16 settembre 1994 __________ __________ ha postulato nuovamente la revoca dell’interdizione;
che esperita l’istruttoria, il 19 ottobre 1995 la Divisione __________ __________ ha respinto l’istanza, consentendo nondimeno al tutelato, a titolo di prova e per un anno, di gestire in modo autonomo e indipendente i propri redditi;
che con ricorso del 20 novembre 1995 __________ __________ chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, l’annullamento della decisione impugnata e la revoca dell’interdizione;
che con osservazioni del
13 dicembre 1995 la Divisione __________ __________ propone di confermare la decisione impugnata;
considerando
in diritto: che per l’art. 433 cpv. 1 CC in caso di interdizione la tutela cessa con la revoca da parte dell’autorità competente, la quale è obbligata a ordinarla tosto che la causa di tutela sia scomparsa (cpv. 2);
che a norma dell’art. 434 cpv. 1 CC la procedura è stabilita dai Cantoni;
che secondo l’art. 78 del Regolamento sulle tutele e curatele (RTC: RL 4.1.2.2) “la revoca dell’interdizione deve essere ordinata d’ufficio o decisa a seguito di istanza diretta dall’autorità di vigilanza sulle tutele in base alle norme stabilite dagli art. 66 segg.” del regolamento medesimo;
che, come il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire recentemente, nella procedura di revoca dell’interdizione il diritto federale esige l’audizione dell’interdetto (DTF
117 II 380 consid. 2);
che tale orientamento è seguito dalla dottrina recente (Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrchts, Berna 1981, pag. 102, n. 200; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
2a edizione, pag. 273 n. 1012; Strub, Die Aufhebung der Ent-mündigung, Friburgo 1983, pag. 151 seg.);
che invero l’art. 71 RTC, applicabile per analogia (art. 78 RTC) prevede l’interrogatorio dell’interdicendo;
che nella fattispecie la Divisione __________ __________ non ha proceduto all’audizione del ricorrente, né lo stesso è stato sentito da altre persone;
che, in effetti, i colloqui avuti dal tutelato con il dott. __________ __________ e il dott. __________ __________ sono precedenti all’introduzione della nuova domanda di revoca dell’interdizione;
che pertanto l’autorità di vigilanza sulle tutele ha disatteso il diritto federale, la cui violazione, pur non essendo stata sollevata dal ricorrente, deve essere rilevata d’ufficio;
che tale violazione potrebbe al limite essere sanata con l’audi-zione del ricorrente da parte della Camera civile di appello (DTF 117 II 141 consid. 4a);
che, nondimeno, si giustifica di rinviare gli atti all’autorità di vigilanza perché, interrogando il tutelato, tenga conto anche di come quest’ultimo si è comportato nel frattempo;
che in effetti, con la decisione impugnata, la Divisione __________ __________ aveva concesso al ricorrente la possibilità di gestire in modo autonomo e indipendente il proprio reddito per 12 mesi;
che, valutando nuovamente la situazione, l’autorità competente esaminerà inoltre la possibilità di adottare una misura meno incisiva, come per esempio l’inabilitazione (art. 395 CC);
che, ciò posto, il ricorso deve essere parzialmente accolto e il fascicolo della causa ritornato alla Divisione __________ __________ per la completazione dell’istruttoria;
che le spese e le ripetibili dell’attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC);
che in effetti il ricorrente ottiene l’annullamento del giudizio impugnato, ma non (ancora) la revoca dell’interdizione;
che, per quanto attiene alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta poiché il ricorrente dispone di una sostanza di almeno fr. 24’500.– (deposizione del tutore __________ __________);
che ciò nondimeno, vista la particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelevare oneri processuali e dall’assegnare ripetibili;
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Divisione __________ __________ per un nuovo giudizio previo interrogatorio del tutelato;
2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________o;
– Divisione __________ __________, __________;
– Delegazione tutoria del Comune di __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria