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11.1995.272 • TRAC TI 11.1995.272 Generato dall'IA

Defendant Withdraws Appeal of Gaming Hall Access Ban Revocation

Numero d'incarto 11.1995.272
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was filed by a defendant against a lower court ruling that ordered the immediate revocation of a self-imposed access ban to gaming halls against the plaintiff, and which also imposed court costs and ordered reimbursement of the plaintiff's legal fees; however, the appellant subsequently withdrew the appeal, which the appellate court treated as a voluntary withdrawal, thereby terminating the proceedings and resulting in the appellant being assessed the reduced court costs and ordered to pay the opposing party a set amount for appellate legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 353 cpv. 1 CPC, Art. 151 CPC, Art. 21 LTG, art. 21 LTG per analogia; Defendant Withdraws Appeal of Gaming Hall Access Ban Revocation: sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 800.– per ripetibili di appello.

Parole chiave

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spese legali precetto esecutivo desistenza legittimazione a ricorrere ritiro dell'istanza giudiziaria rimborso delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 353 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the principle applicable when the withdrawal of the appeal ends the dispute, which implies the subsequent cost orders.

art. 21 LTG per analogia

Applied by analogy to moderate the court fee due to the cessation of proceedings without a final judgment.

art. 151 CPC

Cited in the reasoning as the basis for confirming the opposing party's request for indemnities due to the withdrawal.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00272 · Lugano 4 gennaio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

promossa con petizione 3 novembre 1994 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) Contro

__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 10 novembre 1995 da __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 18 ottobre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

2. Il giudizio su spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che con sentenza 18 ottobre 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha accolto la petizione proposta il 3 novembre 1994 da __________ __________ e ha fatto ordine alla __________ __________ __________ di revocare con effetto immediato il divieto di accesso alle sale da gioco pronunciato il __________ 1993 nei confronti dell’attore, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore l’importo di fr. 1000.– per ripetibili;

che con appello 10 novembre 1995 __________ __________ __________ ha chiesto in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione;

che nelle osservazioni

14 dicembre 1995 l’attore ha proposto di respingere il gravame sia in ordine, per tardività, che nel merito;

che nelle more della ricerca postale intrapresa dalla Camera, l’appellante ha comunicato il 28 dicembre 1995 di ritirare il ricorso, essendo corrette le osservazioni di controparte sulla tempestività;

Considerato

in diritto:

preso atto della dichiarazione dell’appellante di ritirare il gravame;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che nella fattispecie l’appellato, informato della desistenza di controparte, ha confermato di mantenere la richiesta di ripetibili formulata con le osservazioni all’appello (art. 151 CPC);

stabilito che la fine del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di giustizia (art.

21 LTG per analogia);

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decreta:

1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 800.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________

– avv. __________ __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria