Property Owner v. Neighbors (Moot Nuisance Case Cost Allocation)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner sued neighbors, heirs of a neighboring farm, seeking to stop nuisance from cattle housed in a converted hay shed, leading the lower court to dismiss the case as moot after the cattle were removed following administrative orders. The appellate court reasoned that when a case becomes moot, costs and attorney fees should be allocated based on the likely outcome had the case proceeded, finding that the plaintiff likely would have succeeded on the merits of the neighborhood law claim regarding excessive animal-related emissions, but would likely have lost the request for provisional measures due to lack of proven urgency. Consequently, the court reformed the lower court's cost allocation, dividing the first instance costs one-third to the plaintiff and two-thirds to the defendants, and similarly apportioned the appeal costs based on this relative success.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 1 CPC, Art. 151 CPC, Art. 383 cpv. 1 CPC, Art. 376 CPC, Art. 679 CC, Art. 58 CO; Property Owner v. Neighbors (Moot Nuisance Case Cost Allocation): The appellate court reasoned that when a case becomes moot, costs and attorney fees should be allocated based on the likely outcome had the case proceeded, finding that the plaintiff likely would have succeeded on the merits of the neighborhood law claim regarding excessive animal-related emissions, but would likely have lost the request for provisional measures due to lack of proven urgency. Consequently, the court reformed the lower court's cost allocation, dividing the first instance costs one-third to the plaintiff and two-thirds to the defendants, and similarly apportioned the appeal costs based on this relative success.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the lower court decision (dispositivo II) which the appeal contested regarding procedural costs, based on the cause becoming objectless.
The reasoning suggests this article was used analogously to justify the one-third/two-thirds split of the costs when the case became objectless, although it is not explicitly cited in the final orders, the analysis references its principle regarding cost apportionment where success is partial.
Referenced in the reasoning to uphold the amount fixed for reduced party compensation (ripetibili).
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of certain procedural filings, although not directly used in the final orders regarding the merits or costs distribution.
Cited in the reasoning to explain the prerequisites for provisional measures (which were deemed unlikely to succeed).
Cited in the reasoning to determine the likely success of the main action concerning neighborhood nuisances (immissions).
Cited in the reasoning to define excessive property use in relation to neighborhood law.
Cited in the reasoning as the rule governing costs in cases of withdrawal, settlement, or acquiescence, used by analogy for objectless cases.
Cited in the reasoning regarding the requirement of urgency for provisional measures.
Cited in the reasoning for comparison with building police regulations concerning neighborly relations.
The reasoning suggests this article was used to justify the proportional split of costs in the first instance judgment (one third/two thirds).
The reasoning mentions this article in the context of upholding the determined amount for reduced party compensation.
This provision is not explicitly mentioned in the final orders regarding costs or appeal grounds.
This provision is not explicitly mentioned in the final orders.
This provision is not explicitly mentioned in the final orders.
This provision is not explicitly mentioned in the final orders.
This provision is not explicitly mentioned in the final orders.
This provision is not explicitly mentioned in the final orders.
The final order does not explicitly cite this, but the proportional split of costs in order 1 and 2 refers to the division established based on the degree of success, mirroring the principle discussed.
This provision is not explicitly mentioned in the final orders.
This provision is not explicitly mentioned in the final orders.
Not cited in the dispositive orders.
Not cited in the dispositive orders.
The initial decision to strike the case was based on this rule, and the appeal judgment partially upholds the appeal against the cost assessment derived from this strike.
Not cited in the dispositive orders.
Not cited in the dispositive orders.
Not cited in the dispositive orders.
Not cited in the dispositive orders.
Not cited in the dispositive orders.
The principle of proportional cost division (1/3 vs 2/3) applied in order 1 and 2 reflects the application of this rule regarding the division of costs based on reciprocal success.
The setting of the reduced party compensation amount in order 1 and 2 reflects the application of this rule.
The division of appeal costs in order 2 is based on the reciprocal degree of success, as determined by the application of this rule principle.
The award of reduced appeal compensation in order 2 reflects the application of this rule.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00269 · Lugano 22 maggio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. _____ (diritto di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione del 31 luglio 1995 da
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
(patrocinato dallo studio legale __________ __________ __________, __________), contro
Comunione ereditaria fu __________ __________i, già in __________, composta di: __________ __________, __________ __________ di __________,
__________ __________, __________ __________ di __________,
__________ __________, __________ __________ di __________,
__________ __________, __________ __________ di __________,
__________ __________, __________ __________ di __________,
__________ __________, __________ __________ di __________,
__________ __________, __________ __________ di __________,
(tutti patrocinati dall’avv. __________ __________, __________), esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se deve essere accolto l’appello 31 ottobre 1985 promosso da __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ __________, contro il decreto di stralcio emesso l’11 ottobre 1995 dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________ è proprietario del fondo n. ___________ RFD di __________, situato nel nucleo e sul quale sorge una casa di abitazione; __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ __________, membri della comunione ereditaria fu __________ __________, sono proprietari della particella contigua n. __________ (doc. M), sulla quale __________ __________ gestisce un’azienda agricola a carattere familiare. Il 7 luglio 1973 il Municipio di __________ ha concesso a __________ __________, all’epoca proprietario del fondo n. __________RFD __________, una licenza edilizia comunale per la costruzione di una tettoia, subordinata all’ossequio “delle disposizioni sul deposito del fieno o altri molesti”, emanate dal Municipio e dal Dipartimento delle opere sociali (doc. A). In seguito al rilascio della citata licenza è stato costruito un portico (subalterno H) destinato al deposito di fieno.
Nella prima metà del 1994 __________ __________ ha constatato che il portico era utilizzato come ricovero per i bovini che non trovavano spazio nella stalla, occupata da mucche, vitelli e maiali. Lamentando la presenza di rumori e odori molesti provenienti dagli animali, __________ __________ si è rivolto al Municipio di __________ e al Dipartimento delle Istituzioni perché adottassero i provvedimenti opportuni per ovviare alla situazione. Con risoluzione del 4 ottobre 1994 il Municipio ha ordinato a __________ __________, allora proprietaria del fondo, di presentare una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione del subalterno H, con obbligo di sospendere immediatamente l’uso improprio della tettoia (doc. H). Contro tale decisione __________ e __________ __________ sono insorti al Consiglio di Stato; che il 23 maggio 1995 ha confermato la risoluzione impugnata (doc. I). I ricorrenti hanno impugnato anche questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo.
B. Dopo un sopralluogo esperito il 6 giugno 1995 alla presenza dei vicini interessati, dei rappresentanti del Municipio di __________ e dell’Ufficio cantonale veterinario, gli eredi __________ non hanno allontanato gli animali. Con petizione del 31 luglio 1995 __________ __________ ha pertanto convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord i vicini; fondandosi sulle normative inerenti a diritto di vicinato (art. 679 e 684 CC) l’attore ha chiesto che, previo accertamento dell’eccesso pregiudizievole dell’uso del fondo da parte dei convenuti, fosse fatto ordine a costoro di allontanare immediatamente tutti i bovini. Egli ha formulato le stesse domande in via cautelare e supercautelare.
C. Alla discussione sulle misure cautelari del 18 agosto 1995 i convenuti hanno presentato un memoriale con cui hanno postulato la reiezione della domanda, contestandone sia la tempestività, sia il fondamento (assenza di molestie), sia la fattibilità. Nel frattempo, con decisione del 28 agosto 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato la decisione del Consiglio di Stato, facendo divieto agli eredi __________ di tenere bovini sotto la tettoia e obbligandoli a presentare una domanda di costruzione in sanatoria. In un memoriale di “replica” del 24 agosto 1995, rispettivamente in uno di ”duplica” del 5 settembre 1995, entrambi presentati nell’ambito della procedura cautelare, le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande, opponendosi a quelle avversarie.
D. In occasione del sopralluogo esperito dalla Pretura il 3 ottobre 1995 è risultato che sotto la tettoia non vi erano più bovini, i convenuti avendoli allontanati e per loro stessa ammissione macellati, in esecuzione della citata decisione del Tribunale amministrativo. I convenuti hanno precisato nondimeno che altre nove mucche, unitamente a vitelli e maiali, sono tuttora nella stalla.
E. Preso atto della situazione, con decreto 11 ottobre 1995 la Segretaria-assessora, agendo in luogo e vece del Pretore, ha ritenuto che la causa fosse divenuta priva d’oggetto e ne ha decretato lo stralcio dai ruoli in applicazione dell’art. 351 cpv. 1 CPC. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti, in solido, con l’obbligo di rifondere alla controparte - sempre con vincolo di solidarietà - l’importo di fr. 600.– a titolo di ripetibili.
F. Contro tale decreto sono insorti i convenuti con un appello del 31 ottobre 1995 in cui chiedono che, in riforma del giudizio impugnato, gli oneri processuali di prima sede siano posti integralmente a carico dell’attore, come pure le ripetibili di fr. 600.–.
G. Con osservazioni dell’11 dicembre 1995 l’appellato postula la reiezione dell’appello e la conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto:
1. La Segretaria-assessora, constatato in occasione del sopralluogo che non vi erano più animali sotto la nota tettoia, ha stralciato la causa dai ruoli reputandola priva di oggetto. Essa ha implicitamente ammesso la soccombenza dei convenuti, condannati al pagamento degli oneri processuali e delle ripetibili. Gli appellanti sostengono che il primo giudice avrebbe caricato loro a torto gli oneri processuali e le ripetibili, dato che l’attore era soccombente. Essi avrebbero allontanato gli animali solo per ottemperare alla decisione 28 agosto 1995 del Tribunale cantonale amministrativo, di modo che nel loro comportamento non si potrebbe intravedere un atto di acquiescenza; inoltre, l’attore non avrebbe provato nemmeno l’esistenza di immissioni eccessive. In riforma del giudizio impugnato, oneri processuali e ripetibili sarebbero quindi da porre a suo carico.
2. Un decreto di stralcio può essere appellato in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag.
145 in fondo). Giusta l’art. 351 cpv. 1 CPC il giudice, udite le parti, stralcia la causa dai ruoli se una causa diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico. Il codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato sulle spese e le ripetibili qualora la causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico: l’art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la transazione o l’acquiescenza e prevede che in tali ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”.
Ove una lite diventi priva di oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), in materia di spese e ripetibili si applica per analogia l’art. 72 della legge di procedura civile federale (Rep. 1990 284, 1992 292). Tale norma dispone che, quando una lite diventa priva d’oggetto o di interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorre pertanto valutare sommariamente quale probabilità di buon esito avrebbe avuto la petizione se i convenuti non avessero allontanato i bovini dalla tettoia (DTF 118 Ia 488 consid. 4a pag. 494/495, DTF 111 Ib 191 consid. 7a).
3. Ora, con la petizione l’attore ha chiesto in via cautelare, supercautelare e nel merito che, previo accertamento dell’eccesso pregiudizievole nell’uso del fondo n. __________da parte dei convenuti, fosse fatto a costoro obbligo di allontanare immediatamente tuttii bovini presenti sul fondo. La questione del probabile buon esito della causa va esaminato distintamente per la procedura cautelare e per quella di merito.
4 a) Quanto al procedimento cautelare, ancorché irrilevante per il merito della vertenza, giova premettere che la Segretaria-assessora ha autorizzato a torto i memoriali di “replica” (24 agosto 1995) e di “duplica” (5 settembre 1995) provvisionale prodotti dalle parti. Tali allegati non sono infatti previsti dal codice di procedura (art. 379 e 119*bis* CPC) e poco importa al riguardo che la produzione dei medesimi sia avvenuta a richiesta delle parti stesse (pag. 8 verbale udienza di discussione del 28 agosto 1995). La Segretaria-assessora è invitata a non più ammettere simili irregolarità formali.
b) L’emanazione di un provvedimento cautelare è subordinata a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un *notevole pregiudizio*, la necessità di procedere con *urgenza* e la *parvenza di buon esito* insita nell’azione di merito, l’istante essendo responsabile per altro dei danni causati da provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32; 91 II 144; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo). La verosimiglianza dei tre requisiti non giustifica in ogni modo l’adozione di qualsiasi provvedimento cautelare. Il principio della proporzionalità esige che - comunque sia - la misura richiesta si limiti allo stretto indispensabile, mantenga cioè un
ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral
ou cantonal? Losanna 1987, pag. 83 segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht
und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
c). L’estremo dell’urgenza è dato soltanto quando esista un’impellente necessità di togliere gravi inconvenienti la cui persistenza, durante la causa di merito, potrebbe avere per effetto quello di mutare una situazione di fatto non più, o difficilmente, ricostruibile a causa ultimata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, art. 376 CPC n. 4 e rif. cit.). Come si vedrà in appresso, il requisito dell’urgenza nella fattispecie non è realizzato. L’istanza cautelare risale al 31 luglio 1995. La data precisa dell’inizio delle emissioni lamentate dall’attore non risulta dagli atti: nella petizione l’appellato la fa risalire a oltre un anno prima dell’avvio della causa, ossia alla prima metà del 1994 (petizione pag. 2 punto 3). Dagli atti risulta che verosimilmente essa data dalla fine del 1993 o dall’inizio del 1994. L’attore ha infatti menzionato nella lettera inviata il 26 settembre 1994 alla Sezione degli enti locali che il vicino usava in modo improprio la tettoia “dall’inizio di quest’anno” (doc. D). Nella lettera 6 luglio 1994 all’Ufficio tecnico comunale (doc. B) l’attore ha indicato che la tettoia veniva utilizzata come stalla “da qualche tempo” e nella risoluzione del Consiglio di Stato 23 maggio 1995 (doc. I) si accenna al fatto che il cambiamento di destinazione della tettoia, da deposito di fieno a stalla sarebbe “avvenuto nel corso del 1994”. Ora, che fosse impellente intervenire nelle vie cautelari a circa un anno e mezzo dall’inizio delle lamentate emissioni non è stato reso verosimile. L’attore ha dapprima cercato di ottenere soddisfazione coinvolgendo le autorità amministrative (Ufficio tecnico comunale, Municipio di __________, Sezione enti locali, doc. B, D, G), ma questo solo fatto non basta a rendere verosimile che tutt’a un tratto il provvedimento richiesto fosse divenuto urgente. L’istante non deve vedersi rimproverare la buona volontà dimostrata nel tentativo di comporre una vertenza senza ricorrere ai tribunali, ma una simile disponibilità non è sufficiente - da sola - a rendere attendibile l’urgenza di un provvedimento che l’istante ha rinunciato a chiedere in via giudiziale per ben un anno e mezzo.
Così stando le cose, se ne può dedurre che l’istanza cautelare sarebbe verosimilmente stata respinta, e ciò senza che sia necessario esaminare gli ulteriori requisiti del notevole pregiudizio e della parvenza di buon esito insito nella causa di merito, trattandosi - come si è detto - di condizioni cumulative. Di conseguenza l’attore si sarebbe verosimilmente rivelato soccombente nella procedura provvisionale.
5. Resta da esaminare l’esito verosimile della causa di merito. Giusta l’art. 679 CC chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Come dottrina e giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare, il disposto presuppone un uso eccessivo della proprietà, che esplica effetti dannosi su di un altro fondo (Meier-Hayoz, Commentario bernese, art. 679 CC n. 79, 83). La distinzione tra l’uso lecito e l’eccesso nell’esercizio della proprietà avviene alla luce della normativa del
diritto di vicinato (in particolare degli art. 684 segg. CC): l’uso è considerato eccessivo quando le immissioni superano l’obbligo di tolleranza imposto al vicino, da stabilire secondo criteri oggettivi (Meier-Hayoz, op. cit., art. 679 CC, n. 85, 88).
Nel caso concreto, con la petizione l’attore ha postulato l’allontanamento di tutto il bestiame dal fondo di proprietà dei convenuti (cfr. petizione, punto 1 §§ richieste di giudizio nel merito), ossia di dieci bovine e quindici vitelli, a vari stadi di età, che si trovano sotto la nota tettoia (cfr. risoluzione 23 maggio 1995 del Consiglio di Stato, pag. 2, 11, doc. I) come pure di 9 mucche, con relativi vitelli (in numero imprecisato) e maiali, che sono allevati tuttora nella stalla posta sul medesimo fondo (verbale sopralluogo 3 ottobre 1995, appello pag. 4).
L’attività agricola svolta dal convenuto __________ __________ ha quindi per oggetto un numero importante di animali (almeno trentaquattro) ed è esercitata nel nucleo abitato di __________, a confine con il fondo dell’attore (doc. M), sul quale è posta la sua casa d’abitazione. A un esame necessariamente sommario della fattispecie (in mancanza dell’allegato di risposta e dell’istruttoria di merito, come pure dell’istruttoria provvisionale, rimasta incompleta) non si può negare, secondo la comune esperienza e il normale andamento delle cose, che la presenza di più di trenta bovini comporti rumori e odori eccessivi.
L’attività agricola, dopo l’aumento dei capi di bestiame, era diventata perciò fonte di verosimili immissioni. Che i confinanti fossero chiaramente disturbati risulta del resto dalla decisione del Consiglio di Stato agli atti (doc. I), secondo cui “il cambiamento [di destinazione] attuato è certamente atto a creare immissioni foniche e atmosferiche a danno dei vicini, oltre che eventuali problemi di evacuazione dei liquami” (pag. 11 in fondo). Tale era anche l’opinione del Municipio di __________, ribadita nelle osservazioni al Consiglio di Stato sul ricorso inoltrato dai convenuti contro la decisione del Municipio stesso.
Tanto il Consiglio di Stato quanto il Municipio ritenevano, in sostanza, che “l’uso del porticato come ricovero per animali” comportasse “importanti ripercussioni sull’ambiente circostante” (decisione del Consiglio di Stato, pag. 4 in alto e pag. 12 in alto). E’ vero che le norme di polizia edilizia non perseguono necessariamente gli stessi obiettivi delle norme di vicinato (Brehm in Berner Kommentar, n. 61 ad art. 58 CO), ma è altrettanto vero che entrambi gli ordinamenti tutelano la quiete, la salubrità e l’igiene, seppure le une come interesse pubblico e le altre come interesse privato.
Tutto induce quindi a supporre, a un esame necessariamente sommario, che se la lite non fosse divenuta priva d’oggetto l’azione sarebbe stata verosimilmente accolta. Da questo profilo il giudizio sulle spese e le ripetibili del decreto di stralcio resiste alla critica. Quanto la Segretaria-assessora ha omesso di apprezzare è il verosimile insuccesso dell’istanza cautelare, che si sarebbe ripercosso negativamente sull’attore in materia di spese e ripetibili. Certo, la causa di merito era senz’altro più importante della procedura cautelare, ma ciò non toglie che un riparto degli oneri si imponeva.
Tutto ben considerato, una suddivisione delle spese in ragione di un terzo a carico dell’attore e di due terzi a carico dei convenuti in solido appariva quindi legittima (art. 148 cpv.
2 CPC). I convenuti devono essere tenuti a rifondere agli attori, di converso, un’indennità per ripetibili ridotte, che richiamata la tariffa dell’Ordine degli avvocati (art. 150 CPC) può senz’altro rimanere quella fissata dalla Segretaria-assessora, anche tenendo conto della verosimile soccombenza dell’attore in sede cautelare.
6. Gli oneri processuali di appello seguono il medesimo grado di vicendevole soccombenza stabilito ai fini del decreto impugnato
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo II del decreto impugnato è così riformato:
Le spese processuali e la tassa di giustizia di fr. 400.– sono poste per un terzo a carico dell’attore e per due terzi a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno all’attore –sempre con vincolo di solidarietà– fr. 400.– per ripetibili ridotte.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 40.–
fr. 240.–
sono posti per un terzo a carico di __________ __________ e per due terzi a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte – sempre con vincolo di solidarietà – fr. 400.– per ripetibili ridotte di appello.
3. Intimazione:
- lic. iur. __________ __________, __________
- avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria