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11.1995.261 • TRAC TI 11.1995.261 Generato dall'IA

Husband's Divorce and Termination of Spousal Support Upheld on Appeal Due to Untimely Filing

Numero d'incarto 11.1995.261
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a divorce proceeding initiated by the husband, who sought the dissolution of the marriage and termination of spousal support obligations following a prior separation, the lower court granted the divorce and freed the husband from all support payments, despite the wife failing to respond to the petition. The appellate court rejected the wife's subsequent request for court-appointed counsel to appeal the divorce decree, reasoning that even assuming grounds for appointing counsel existed, the appeal would be inadmissible because the request to appeal was submitted well beyond the statutory twenty-day deadline, as calculated from the date the wife received (and refused to accept delivery of) the divorce judgment via registered mail.

Regesto Legislator

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Art. 39 CPC, Art. 308 cpv. 1 CPC, Art. 120 cpv. 1 CPC, Art. 342 CPC, Art. 309 CPC, Art. 313bis CPC; Husband's Divorce and Termination of Spousal Support Upheld on Appeal Due to Untimely Filing: The appellate court rejected the wife's subsequent request for court-appointed counsel to appeal the divorce decree, reasoning that even assuming grounds for appointing counsel existed, the appeal would be inadmissible because the request to appeal was submitted well beyond the statutory twenty-day deadline, as calculated from the date the wife received (and refused to accept delivery of) the divorce judgment via registered mail.

Parole chiave

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sentenza di divorzio deposito tardivo difesa d'ufficio cessione legale durata del mantenimento post-matrimoniale scadenza di disdetta Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This provision is explicitly cited before the orders and governs the decision regarding the request for assignment of an official defense attorney.

art. 39 CPC

This provision concerning the assignment of a defense attorney was mentioned in the reasoning, but the court ultimately rejected the request based on art. 313bis CPC, without explicitly using art. 39 CPC in the operative orders.

art. 308 cpv. 1 CPC

This provision concerning the deadline for appeal was cited in the reasoning to establish that the appeal was late, but it was not explicitly cited in the operative orders.

art. 120 cpv. 1 CPC

This provision concerning notification procedures was cited in the reasoning but not in the operative orders.

art. 309 CPC

This provision concerning formal requirements for appeal was cited in the reasoning but not in the operative orders.

art. 342 CPC

This provision concerning the deadline for revision was cited in the reasoning but not in the operative orders.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00261 · Lugano 24 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Giani, presidente f.f. Pellegrini e Zali (in sostituzione dei giudice Epiney-Colombo e G. Bernasconi, astenutisi)

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. ____ ___ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 2 giugno 1994 da

__________ __________ __________, __________ contro

__________ __________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se dev’essere accolta l’istanza presentata il 3 ottobre 1995 da __________ __________ __________ chiedente la nomina di un patrocinatore d’ufficio per presentare appello contro la sentenza emanata l’8 maggio 1995, in luogo e vece del Pretore, dalla Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che __________ __________ __________ e __________ nata __________ si sono uniti in matrimonio a __________ __________ 1966 e dalla loro unione sono nati i figli __________ __________ (1966) e __________ (1970);

che il 31 marzo 1980 il Pretore della giurisdizione di __________ _-__________ ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato dei coniugi __________ __________, obbligando il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 200.--;

che il 2 maggio 1994 __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore di pronunciare il divorzio con l’esonero da qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie;

che __________ __________ __________, non avendo presentato la risposta di causa, neppure entro il termine di grazia, è stata preclusa;

che il 4 aprile 1995 si è tenuto il dibattimento finale al quale, assente la convenuta, il marito ha confermato le proprie domande;

che statuendo l’8 maggio 1995, in luogo e vece del Pretore, la Segretaria assessora ha pronunciato il divorzio, liberando il marito da qualsiasi obbligo alimentare nei confronti della moglie;

che con scritto del 3 ottobre 1995 __________ __________ __________ postula la nomina di un patrocinatore d’ufficio allo scopo di chiedere l’annullamento della decisione pretorile;

che lo scritto non è stato notificato alla controparte;

Considerando

in

diritto:

che nella fattispecie l’appellante si limita invero a postulare la nomina di un difensore d’ufficio al fine di chiedere l’annullamento di una sentenza della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6;

che, da quanto è dato di capire, l’appellante intende insorgere contro la sentenza dell’8 maggio 1995 con la quale la Segretaria assessora della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra i coniugi __________ __________;

che quand’anche ricorressero gli estremi per la nomina di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 39 CPC, circostanza che appare comunque dubbia, nel caso concreto non si giustifica di accogliere la richiesta dell’appellante, il cui appello contro la predetta sentenza sarebbe in ogni caso tardivo;

che in effetti per l’art.

308 cpv. 1 CPC l’appello si propone entro il termine di venti giorni;

che la sentenza in questione, intimata per raccomandata il 9 maggio 1995, è stata respinta dall’appellante il 13 maggio 1995, come risulta dall’indicazione figurante sulla busta d’intimazione e recante la firma della stessa appellante;

che per l’art. 120 cpv. 1 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare al destinatario;

che il termine di ricorso decorre dal momento del ritiro effettivo, o in caso in cui il destinatario prende visione della raccomandata e del suo mittente ma non la ritira, dopo il termine di giacenza di sette giorni;

che analogo discorso vale nell’ipotesi di un’eventuale domanda di revisione della sentenza, proponibile entro venti giorni dalla notificazione della stessa (art. 342 CPC);

che quand’anche si volesse trattare lo scritto 3 ottobre 1995 alla stregua di un appello, lo stesso si rivelerebbe irricevibile;

che l’atto, redatto da persona sprovvista di cognizioni giuridiche, non è nullo anche se non risponde in modo preciso ai requisiti formali posti dall’art. 309 CPC, poiché è chiara l’intenzione della parte di impugnare la sentenza di primo grado e di ottenere la reiezione della petizione (Rep. 1981 185, 1986 271);

che nella fattispecie non risulta l’intenzione della ricorrente di impugnare la sentenza come tale, la quale, a suo dire, le sarebbe ignota;

che ciò posto l’appello dev’essere in ogni caso dichiarato irricevibile;

che vista la particolarità della fattispecie, appare giustificato rinunciare al prelievo di spese e tassa di giustizia;

che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

per questi motivi,

richiamato l’art. 313bis CPC,

pronuncia:

1. L’istanza di nomina di un difensore d’ufficio è respinta.

2. Non si riscuotono né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________ __________ __________, __________

- __________ __________ __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente f.f. La segretaria