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11.1995.256 • TRAC TI 11.1995.256 Generato dall'IA

Appeal Struck for Desistance After Formal Withdrawal Prior to Service

Numero d'incarto 11.1995.256
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal stemming from a lower court's divorce decree that regulated ancillary matters, the appellate court noted that the appellant formally withdrew the appeal prior to service, concluding that the withdrawal constitutes a desistance, which terminates the legal action pursuant to procedural law. Based on the fact that the appeal had not yet been served, the court ruled to strike the appeal from the rolls for desistance and, considering the circumstances and pursuant to the discretionary power regarding costs, decided not to collect court fees nor award costs or compensation for legal expenses to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC; Appeal Struck for Desistance After Formal Withdrawal Prior to Service: Based on the fact that the appeal had not yet been served, the court ruled to strike the appeal from the rolls for desistance and, considering the circumstances and pursuant to the discretionary power regarding costs, decided not to collect court fees nor award costs or compensation for legal expenses to the opposing party.

Parole chiave

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ritiro dell'azione di divorzio spese legali disdetta in periodo di prova deroga al diritto perenzione dell'esecuzione della decisione legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Used in the operative order to declare the appeal struck from the rolls due to withdrawal (desistenza).

art. 148 cpv. 2 CPC

Used in the operative order to rule that no court fees shall be collected (waiver of costs).

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00256 · Lugano 18 ottobre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ (divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 18 ottobre 1993 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) Contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ ha interposto appello il 20 settembre 1995 contro la sentenza 29 agosto 1995 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio fra i coniugi __________ e __________ __________ e ha regolamentato le conseguenze accessorie dello stesso;

preso atto che l’11 ottobre 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che in concreto non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, l'atto di appello non essendo ancora stato notificato;

ritenuto che appare equo, viste le circostanze, rinunciare in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:

1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________

– avv. __________ __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria