Neighborly Water Drainage Suit Dismissed for Procedural Inactivity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAppellants challenged a lower court's decree dismissing their 1977 neighborly rights lawsuit concerning water drainage, arguing the dismissal based on procedural statutory peremption (two years of inactivity) was improper. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that although the statute concerning the two-year inactivity period did not apply while awaiting a final judgment (a change effective in 1988), the peremption period between the 1982 final hearing and the 1988 legislative change remained relevant, and the appellants' alleged oral or written requests to expedite the case were insufficient to interrupt the statutory two-year deadline, leading to the confirmation of the dismissal and the imposition of costs on the appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 2 CPC, Art. 107 CPC, Art. 351 cpv. 3 CPC, Art. 351 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Neighborly Water Drainage Suit Dismissed for Procedural Inactivity: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that although the statute concerning the two-year inactivity period did not apply while awaiting a final judgment (a change effective in 1988), the peremption period between the 1982 final hearing and the 1988 legislative change remained relevant, and the appellants' alleged oral or written requests to expedite the case were insufficient to interrupt the statutory two-year deadline, leading to the confirmation of the dismissal and the imposition of costs on the appellants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive to order that procedural costs and indemnities follow the event of the case (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 11.95.00246 · Lugano, 8 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 29 aprile 1977 da
__________ e __________ __________ -__________, __________a (ora patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________., __________ (ora patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se dev’essere accolto l’appello del
12 settembre 1995 presentato da __________ e __________ __________ -__________ contro il decreto di stralcio emesso l’8 agosto 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che __________ e __________ __________ -__________ hanno promosso causa il 29 aprile 1977 davanti al Pretore della (allora) giurisdizione di Lugano Campagna chiedendo la condanna di __________ __________ __________. al ripristino di una condotta per il naturale deflusso delle acque dal loro fondo e l’accertamento del danno conseguito all’ostruzione di tale condotta;
che il dibattimento finale della causa ha avuto luogo il __________ 1982;
che con decreto dell’8 agosto 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;
che contro tale decreto __________ e __________ __________ -__________ hanno presentato un appello del 12 settembre 1995 inteso all’annullamento della decisione impugnata e al rinvio della causa al Pretore per l’emanazione della sentenza;
che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello;
e considerando
in
diritto:
che secondo la più recente giurisprudenza di questa Camera un decreto di stralcio può essere appellato non solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), ma anche sull’ effettiva caducità del processo (escluse tuttavia le cause che possono averla provocata: I CCA,
sentenza del __________ 1994 nella causa L. contro L., consid. 1);
che a norma dell’art. 351 cpv. 2 CPC una lite è presunta senza interesse giuridico qualora, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti abbia compiuto un atto processuale;
che tale presunzione ha carattere assoluto (come ricorda il Tribunale federale: DTF inedita del __________ 1991 nella causa P. contro G. e A.-A., consid. 2), non potendo essere infirmata da prove contrarie;
che il citato termine di perenzione non decorre, in ogni modo, quando il processo è sospeso giusta l’art. 107 CPC o quando le parti sono in attesa dell’emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 1988: BU 87 pag. 343);
che nel caso specifico le parti erano effettivamente in attesa del giudizio di merito;
che l’art. 351 cpv. 3 CPC si applica anche alle procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 514*bis* CPC), compreso quindi – dal 1° gennaio 1988 – il caso in rassegna;
che, per converso, l’art. 351 cpv. 3 CPC non ha valore retroattivo e non impedisce che un termine biennale di perenzione si sia compiuto anteriormente al 1° gennaio 1988;
che, invero, la perenzione processuale fa decadere la litispendenza di diritto, per il solo decorso di due anni senza validi atti interruttivi (v. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 351);
che da questo profilo il decreto di stralcio ha
portata meramente dichiarativa, non costitutiva (cfr. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozessund Gerichtsorganisationsrecht,
Basilea 1986, pag. 137, n. 387);
che la situazione non risulta essere diversa, del resto, negli altri Cantoni che conoscono l’istituto della perenzione processuale (Vaud: art. 274 e 276 CPC; Ginevra: art. 117 segg. CPC);
che in concreto occorre verificare dunque se nel periodo di inattività giudiziaria, tra il 2 aprile 1982 (giorno successivo al dibattimento finale) e il 1° gennaio 1988 (entrata in vigore della novella legislativa), siano stati compiuti atti interruttivi della peren-zione;
che gli appellanti invocano “solleciti orali e scritti da parte dello scrivente studio legale”, ma semplici solleciti verbali o telefonici non sono idonei a interrompere la perenzione processuale (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art.
351 CPC), mentre agli atti non figura alcun sollecito scritto;
che in tali circostanze non è dato di scorgere, in oltre cinque anni di inattività processuale, alcuna interruzione del termine perentorio;
che l’appello si rivela, ciò posto, privo di buon
diritto;
che spese e ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 150.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La Segretaria