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11.1995.241 • TRAC TI 11.1995.241 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal and Lapse of Cross-Appeal in Divorce Modification Proceedings

Numero d'incarto 11.1995.241
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought modification of a divorce decree concerning child custody and support, followed by the same party withdrawing their appeal, which constitutes a desistment that terminates the proceedings. The court reasoned that the withdrawal of the principal appeal causes the accessory cross-appeal to lapse, and generally requires the withdrawing party to bear the procedural costs and indemnify the opposing party, although the withdrawing party was granted legal aid due to indigence and the favorable outlook on the merits of the initial custody/support claims. Consequently, the main appeal was struck from the roll due to desistment, the costs were assigned to the appellant who must reimburse the counterparty for fair compensation, and the cross-appeal was declared void without costs or compensation.

Regesto Legislator

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Art. 353 cpv. 1 CPC, Art. 162 CPC, Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Withdrawal of Appeal and Lapse of Cross-Appeal in Divorce Modification Proceedings: The court reasoned that the withdrawal of the principal appeal causes the accessory cross-appeal to lapse, and generally requires the withdrawing party to bear the procedural costs and indemnify the opposing party, although the withdrawing party was granted legal aid due to indigence and the favorable outlook on the merits of the initial custody/support claims. Consequently, the main appeal was struck from the roll due to desistment, the costs were assigned to the appellant who must reimburse the counterparty for fair compensation, and the cross-appeal was declared void without costs or compensation.

Parole chiave

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modifica della sentenza di divorzio revoca del gratuito patrocinio mantenimento del figlio spese di procedura divorzio internazionale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 III 496
151), di modo che la parte che ritira l’appello principale dovrebbe, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
DTF 120 II 229
Swiss Federal Supreme Court on Custody, Visitation, and the Official Investigation Maxim in Appeals
DTF 117 Ia 513
Husband Denied Reimbursement for Legal Fees Awarded Against Ex-Wife on Legal Aid
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 353 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish that the withdrawal of the appeal ends the dispute, which is the basis for striking the main appeal from the roll in order 1.

art. 162 CPC

Cited in relation to the costs and indemnities imposed on the appellant in order 3, which pertains to legal aid.

art. 21 LTG

Cited by analogy in the reasoning to justify the moderation of the court fee imposed on the appellant in order 3.

art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as a concluding reference before the dispositive, relating to the procedure finalized by the decision.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00241 · Lugano 9 maggio 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretario: · Romanzini, vicecancelliere

sedente

per statuire nella causa n._____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 27 settembre 1993 da

__________ -__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ ha interposto appello il 7 settembre 1995 contro la

sentenza del 9 agosto 1995 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha modificato la sentenza di divorzio pronunciata tra le parti, affidando in particolare le figlie __________ e __________ al padre;

constatato che __________ -__________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo il 2 ottobre 1995 contro la medesima sentenza;

osservato che le parti sono state convocate il 18 settembre 1996 dalla Camera per il dibattimento orale, essendo in discussione il cambiamento di affidamento delle figlie e il contributo alimentare a loro favore;

preso atto che l’appellante ha comunicato il 28 ottobre 1996 di ritirare l’appello per favorire l’instaurarsi di una certa serenità nei rapporti con le figlie;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con l’obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151), di modo che la parte che ritira l’appello principale dovrebbe, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);

accertato che __________ -__________ __________ ha comunicato il 24 aprile 1997 di rinunciare alle ripetibili per la procedura adesiva;

ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza, sulla base dei dati accertati dal Pretore, sia quello della possibilità di esito favorevole, tanto più che l’oggetto della vertenza era l’affidamento delle figlie e il contributo alimentare a loro favore, soggetto alla massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II 229);

stabilito che appare equo tuttavia che l’appellante principale sopporti il pagamento degli oneri processuali del suo gravame e rifonda alla controparte un’equa indennità per ripetibili, alla quale non soccorre lo Stato con la concessione dell’assistenza giudiziaria (art. 162 CPC; DTF 117 Ia 513);

rilevato che la fine del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di giustizia (art. 21 LTG per analogia), nella cui fissazione si tiene conto – in concreto – della buona volontà dimostrata dall’appellante nel comporre la vertenza;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L’appello principale è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

3. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.– per ripetibili di appello.

4. L’appello adesivo è dichiarato caduco.

5.Non si prelevano tasse e spese per l’appello adesivo, né si assegnano ripetibili.

6. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario