Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.1995.239 • TRAC TI 11.1995.239 Generato dall'IA

Spousal Support Calculation Error Rectification Refused

Numero d'incarto 11.1995.239
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party sought rectification of a prior judgment that set a provisional spousal support payment at a specific amount, alleging a calculation error that should result in a lower monthly sum. The court acknowledged the request for correction of a presumed calculation error under simplified procedure because the opposing party did not object, but ultimately rejected the substance of the application, finding that the alleged error stemmed from a typographical mistake in citing the established net marital income (which was correctly used elsewhere in the judgment for the calculation) and therefore no substantive correction was warranted beyond noting the typographical discrepancy.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 339 cpv. 1 CPC, art. 148 cpv. 1 e 2 CPC; Spousal Support Calculation Error Rectification Refused: The court acknowledged the request for correction of a presumed calculation error under simplified procedure because the opposing party did not object, but ultimately rejected the substance of the application, finding that the alleged error stemmed from a typographical mistake in citing the established net marital income (which was correctly used elsewhere in the judgment for the calculation) and therefore no substantive correction was warranted beyond noting the typographical discrepancy.

Parole chiave

Generato dall'IA
errore di calcolo calcolo del reddito rettificazione della decisione ricalcolo del mantenimento postmatrimoniale pagamento provvisorio errori materiali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 339 cpv. 1 CPC

This article governed the simplified procedure used to address the rectification request, as the parties were deemed to have implicitly agreed to it.

art. 148 cpv. 1 e 2 CPC

This article governed the allocation of procedural costs following the rejection of the rectification request.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.95.00239 · Lugano, 14 settembre 1995/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Baur-Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di rettifica del 5 settembre 1995 presentata da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

relativa alla sentenza emessa da questa Camera il 21 agosto 1995 (__________.__________.__________) nella causa di stato che oppone l’istante ad

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se dev’essere accolta l’istanza di rettifica;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che con sentenza del 21 agosto 1995 la I Camera civile di appello ha condannato il dott. __________ __________, in parziale riforma di un decreto cautelare emanato l’11 febbraio 1994 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano (sezione 6), a erogare alla moglie __________ __________ __________ un contributo alimentare di fr. 2495.– mensili dal 1° ottobre 1992 per la durata della causa di stato;

che il 5 settembre 1995 __________ __________ ha presentato alla Camera un’istanza di rettifica in cui postula la correzione di un presunto errore di calcolo nella definizione del contributo provvisionale, il quale dovrebbe ammontare non a fr. 2495.–, bensì a fr. 2477.– mensili;

che __________ __________ __________ ha previamente autorizzato l’istante, con lettera del 31 agosto 1995, a procedere come meglio avrebbe ritenuto opportuno;

che l’istanza di rettifica non è stata intimata alla controparte;

e considerando

in

diritto:

che a norma dell’art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi, può essere chiesta – in caso di accordo tra le parti – con un’unica istanza “ed è fatta senza altra procedura e notificata con copie corrette e nuove”, mentre in caso di disaccordo la domanda va trattata nella forma per l’interpretazione delle sentenze (cpv. 2);

che __________ __________ __________, pur non aderendo alle conclusioni del marito, nemmeno si è opposta all’introduzione dell’istanza, di modo che in concreto è lecito far capo alla procedura semplificata dell’art. 339 cpv. 1 CPC;

che l’errore di calcolo riguarderebbe, nella fattispecie, la definizione del contributo provvisionale per la moglie, il quale ammonterebbe – come detto – a fr. 2477.– mensili e non a fr. 2495.–;

che l’opinione dell’istante sarebbe fondata qualora il reddito co-niugale fosse di fr. 6029.– mensili netti (come figura nell’istanza, pag. 2), mentre il Segretario assessore ha accertato siffatto red-dito in fr. 6062.– netti mensili (decreto, pag. 7 in fondo) e questa Camera ha confermato tale accertamento, respingendo appunto l’appello del marito;

che nella sentenza del 21 agosto 1995 è indicato per vero un reddito di fr. 6029.– netti mensili (pag. 11, prima riga), ma tale cifra si riconduce a un manifesto errore di battuta, come risulta senza equivoco da pag. 6 della sentenza stessa, ove per due volte è detto che il reddito coniugale ammonta a fr. 6062.– men-sili al netto da imposta (quarta e tredicesima riga);

che, ciò posto, la sentenza in rassegna non abbisogna alcuna rettifica nel merito, salvo la precisazione formale che la cifra “6029.–” alla prima riga di pag. 11 deve leggersi “6062.–”;

che le spese dell’attuale procedura, ancorché ridotte per tenere conto della precisazione citata, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC);

che non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla moglie, cui l’istanza non è neppure stata intimata;

pronuncia:

1. L’istanza è respinta nel senso dei considerandi.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

La presidente: La segretaria: