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11.1995.232 • TRAC TI 11.1995.232 Generato dall'IA

Liquidation and Retroactive Re-registration of Legal Capacity to Sue

Numero d'incarto 11.1995.232
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A company pursuing a final artisan's lien claim had been placed in liquidation and struck from the commercial register, leading the lower court to dismiss the case due to loss of legal capacity to sue. The company appealed, arguing that re-registration, for which a request was submitted the day before the dismissal order, retroactively validated its standing. The appellate court rejected the appeal, reasoning that a legal entity only acquires legal personality, and thus the capacity to be a party, upon its actual entry in the commercial register, which is determined by the date of publication in the official gazette, not the date the re-registration request was submitted; since the re-registration was not finalized until after the dismissal, the company lacked procedural capacity at the time the dismissal order was issued, rendering the lower court's decision correct.

Regesto Legislator

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Art. 110 cpv. 2 CPC, Art. 322 lett. a CPC, Art. 38 cpv. 1 CPC, Art. 643 cpv. 1 CO, Art. 932 cpv. 1 CO, Art. 940 CO; Liquidation and Retroactive Re-registration of Legal Capacity to Sue: The company appealed, arguing that re-registration, for which a request was submitted the day before the dismissal order, retroactively validated its standing. The appellate court rejected the appeal, reasoning that a legal entity only acquires legal personality, and thus the capacity to be a party, upon its actual entry in the commercial register, which is determined by the date of publication in the official gazette, not the date the re-registration request was submitted; since the re-registration was not finalized until after the dismissal, the company lacked procedural capacity at the time the dismissal order was issued, rendering the lower court's decision correct.

Parole chiave

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iscrizione di un'ipoteca legale registrazione di società godimento dei diritti civili liquidazione del fallimento legittimazione a ricorrere capacità processuale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 38 cpv. 1 CPC

This article was the main ground for rejecting the appeal, as the appellant lacked legal capacity to be a party at the time the lower court's decision was issued.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article governed the allocation of procedural costs following the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00232 · Lugano 21 settembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ (iscrizione definitiva di ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, promossa con petizione 27 ottobre 1992 da

__________ __________ __________. in liquidazione, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),

Contro

__________ __________, __________, (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

letti ed esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 3 luglio 1995 dalla __________ __________. in liquidazione contro il decreto di stralcio emanato il 27 giugno 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il giudizio sulle spese e ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A. La __________ __________. ha inoltrato in data 27 ottobre 1992 alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3, una petizione intesa a ottenere l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale degli artigiani per un importo di fr. 24’389,70 sulla particella n. ____________________ di __________a, proprietà di __________ __________i. L’ipoteca provvisoria era stata iscritta a registro fondiario con decreto 24 settembre 1992 (incarto n. __________/__________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3). In pendenza di causa la ditta attrice è stata posta in liquidazione ed è stata cancellata dal registro di commercio il 4 aprile 1995 (pubblicazione sul FUSC del __________ 1995).

B. __________ __________ ha chiesto il 24 maggio 1995 lo stralcio della causa, dal momento che l’attrice, cancellata dal registro di commercio, non aveva più la capacità processuale. Invitata a esprimersi su tale istanza, l’attrice si è opposta allo stralcio, adducendo di aver ceduto in data 29 dicembre 1994 i suoi crediti, compreso quello vantato nei confronti del convenuto, alla __________ __________. di __________ (__________), che subentrava quindi in causa. Il convenuto si è opposto il 22 giugno 1995 al subingresso nella lite della cessionaria avvalendosi dell’art. 110 cpv. 2 CPC, e ha ribadito la propria istanza di stralcio della causa.

C. La __________ __________ __________, liquidatrice della __________ __________, ha inoltrato il 23 giugno 1995 un’istanza di reinscrizione della società __________ __________. in liquidazione all’Ufficio del registro di commercio di Lugano. La richiesta è giunta all’ufficio il 26 giugno 1995. Nel frattempo, preso atto della cancellazione della società attrice dal registro di commercio, il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli con decreto 27 giugno 1995.

D. __________ __________ in liquidazione chiede con appello 3 luglio 1995 la constatazione della nullità del decreto pretorile, per il motivo che l’istanza di reinscrizione era pervenuta all’Ufficio del registro di commercio ed era stata iscritta a giornale il giorno prima dell’emanazione del decreto di stralcio.

E. __________ __________ ha proposto nelle osservazioni 8 agosto 1995 la conferma della decisione pretorile.

F. Con ordinanza 9 agosto 1995 il giudice delegato della Camera, in applicazione dell’art. 322 lett. a CPC, ha acquisito agli atti gli estratti del registro di commercio relativi alla __________ __________ in liquidazione (__________/__________e __________/__________) assegnando alle parti un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. L’appellato ha rinunciato a tale facoltà mentre l’appellante si è riconfermato con le osservazioni 21 agosto 1995 nelle domande d’appello.

Considerato

in diritto:

1. In concreto è in discussione il quesito di sapere se al momento in cui il Pretore ha decretato lo stralcio della causa dai ruoli l’attrice godeva della personalità giuridica e poteva quindi essere parte in causa (art. 38 cpv. 1 CPC). La stessa attrice ammette pacificamente di essere stata posta in liquidazione nel corso dell’istruttoria di causa e di essere stata cancellata dal registro di commercio il 13 aprile 1995. Essa sostiene tuttavia di essere stata reinscritta il giorno prima dell’emanazione del decreto di stralcio, ossia il 26 giugno 1995. Invitata a esprimersi sulle risultanze dell’istruttoria condotta, su sua stessa richiesta, dal giudice delegato della Camera, e dalla quale risultava che essa era invece stata reinscritta a giornale il 30 giugno 1995, l’appellante ha sostenuto che è determinante la data d’entrata dell’istanza all’Ufficio del registro di commercio e non la data di iscrizione a giornale.

2. La società anonima acquista la personalità giuridica soltanto con l’iscrizione nel registro di commercio (art. 643 cpv. 1 CO) e la perde con la radiazione (Patry, Précis de droit suisse des sociétés, vol. II, Berna 1977, pag. 283-284). Se i liquidatori di una società anonima radiata desiderano proseguire una causa avviata prima della radiazione dal registro di commercio devono chiederne la reinscrizione. Mancando l’iscrizione a registro di commercio, infatti, la società anonima è priva della personalità giuridica (art. 643 cpv. 1 CO; Montavon/Wermelinger, Droit et pratique de la société anonyme, vol. II, Losanna 1994, § 5, cap. II ) e difetta quindi della capacità di essere parte in causa.

3. La data dell’iscrizione nel registro di commercio è quella in cui la notificazione è stata registrata nel giornale (art. 932 cpv. 1 CO). L’Ufficiale del registro di commercio esegue l’iscrizione a giornale dopo aver verificato se ne ricorrono le condizioni legali (art. 940 CO, 19 e 21 ORC; Eckert, in: Obligationenrecht II, edito da Honsell/Vogt/Walter, Zurigo, 1993, pag. 1746 ). Egli non può operare alcuna iscrizione in mancanza

di un’esplicita richiesta o se questa non è presentata secondo le norme (Patry, Das Handelsregister, in: Schweizerisches

Privatrecht, VIII/1, 1976, pag. 136 ).

L’appellante rileva, correttamente, che il sistema d’iscrizione a registro di commercio diverge da quello del registro fondiario. Infatti per quanto riguarda il registro fondiario, l’ufficiale registra nel giornale l’istanza non appena la riceve (art. 14 cpv.

1 ORF, testo in vigore dal 1° gennaio 1995, pubblicato in RU 1995 pag. 14-30) e dopo verifica esegue le iscrizioni nel libro mastro con la data delle iscrizioni corrispondenti nel giornale (art. 26 cpv. 1 ORF). Nel registro di commercio, per contro, l’ufficiale esegue l’iscrizione a giornale solo dopo aver verificato la validità formale dell’istanza, ciò che può comportare, come ammette lo stesso appellante, un certo lasso di tempo per verificare la regolarità e la completezza dell’istanza stessa. La funzione e la caratteristica del giornale a registro di commercio non può quindi essere paragonata con quella del giornale a registro fondiario, già per la diversità delle norme giuridiche applicabili a ognuna delle istituzioni.

4. L’argomentazione dell’appellante, secondo la quale deve far stato la data di presentazione dell’istanza, non può essere condivisa, essendo in contrasto con il chiaro testo delle norme legali applicabili (art. 932 cpv. 1 CO, art. 19 cpv. 2 e 21 ORC), che non necessita di interpretazione. Vi è inoltre da rilevare che in concreto l’iscrizione litigiosa, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, è avvenuta in tempi brevi. L’istanza è giunta all’Ufficio del registro di commercio lunedì 26 giugno 1995, e la reinscrizione a giornale della __________ __________ in liquidazione è avvenuta venerdì __________ 1995, come ammesso dalla stessa appellante nelle osservazioni aggiuntive. Ciò significa che il funzionario incaricato ha impiegato due giorni, martedì 27 e mercoledì 28 giugno 1995, per eseguire le verifiche necessarie alla reinscrizione della __________ __________ in liquidazione. Il giovedì 29 giugno 1995 era infatti giorno festivo e non può essere considerato nel computo. L’iscrizione a giornale è pertanto avvenuta in tempi e modi adeguati al caso, in considerazione dell’obbligo di verifica che la legge impone all’ufficiale del registro di commercio (art. 21 cpv. 2 ORC).

Spettava semmai ai responsabili dell’appellante, cui era nota già a fine maggio l’istanza di stralcio presentata dal convenuto per l’intervenuta carenza della capacità di essere parte dell’attrice, prendere tempestivamente le misure atte a salvaguardarne gli interessi. Non poteva del resto sfuggire all’attrice che la sua radiazione dal registro di commercio avrebbe avuto conseguenze rilevanti sulla causa avviata nei confronti del convenuto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 38 n. 11, pag. 80), poiché il subingresso della cessionaria, avuto riguardo al chiaro tenore letterale dell’art. 110 cpv. 2 CPC, richiedeva l’esplicito consenso della controparte.

5. L’appello deve quindi essere respinto, visto che al momento dell’emanazione del decreto di stralcio l’attrice, radiata dal Registro di commercio, non aveva più personalità giuridica e, di conseguenza, difettava della capacità processuale (art. 38 cpv.

1 CPC).

Spese e ripetibili seguono l’integrale soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________ l’importo di fr. 1500.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione a:

avv. __________ __________, __________

avv. __________ __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria