Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.1995.226 • TRAC TI 11.1995.226 Generato dall'IA

Paternity Challenge Appeal Dismissed Due to Presumption and Untimeliness

Numero d'incarto 11.1995.226
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was lodged against a lower court's decision that rejected a husband's petition to disown paternity of a child born during the marriage, relying on the presumption of paternity due to marital relations during the conception period and the action's untimeliness under domestic law. The appellate court upheld the lower ruling, finding the appeal manifestly unfounded because evidence supported the existence of intimate relations between the spouses during the relevant time, which rebutted any potential arguments for disregarding the presumption under either Swiss or French law (which was considered as potentially applicable due to the child's birthplace), and further noting the action was filed after the statutory limitation period under both legal systems.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 255 cpv. 1 CC, Art. 256c CC, Art. 308 cpv. 1 CPC, Art. 309 CPC, Art. 313bis CPC, Art. 256b cpv. 2 CC; Paternity Challenge Appeal Dismissed Due to Presumption and Untimeliness: The appellate court upheld the lower ruling, finding the appeal manifestly unfounded because evidence supported the existence of intimate relations between the spouses during the relevant time, which rebutted any potential arguments for disregarding the presumption under either Swiss or French law (which was considered as potentially applicable due to the child's birthplace), and further noting the action was filed after the statutory limitation period under both legal systems.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione di paternità presunzione norma di conflitto discendente ordinamenti giuridici termini Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313bis CPC

The appeal was dismissed using the simplified procedure because it was manifestly unfounded.

art. 256b cpv. 2 CC

The court confirmed the lower court's finding that paternity was presumed under this article, which was not refuted.

art. 256c CC

The court confirmed the lower court's finding that the action was time-barred under this article.

art. 66 LDIP

This article was cited in the reasoning to confirm the lower court's competence regarding applicable law, which supports the final decision.

art. 308 cpv. 1 CPC

This procedural rule regarding the appeal deadline was discussed in relation to the admissibility of the appeal, which was confirmed as rejected in the dispositive.

art. 309 CPC

This article regarding formal requirements for appeals was mentioned in relation to the appeal's acceptance despite informal submission.

art. 68 e 69 LDIP

These conflict-of-law rules were analyzed to determine the applicable law for the paternity action.

art. 312

The court analyzed the French Civil Code provision establishing the presumption of the husband's paternity, which mirrors the Swiss outcome.

art. 311-1, 311-2, 313-1 CCF

These articles regarding the loss of paternity presumption under French law were analyzed.

art. 313-2 CCF

This article regarding the revival of paternity presumption under French law was analyzed.

art. 311 CCF

This article defining the legal period for conception under French law was analyzed.

art. 316 CCF

This article regarding the deadline for challenging paternity under French law was analyzed.

art. 64 LTF

This general article concerning legal aid was not explicitly cited in the dispositive, but the court waived court fees/costs in order 2.

Art. 66 LTF

This article concerning costs was applied in the context of not assigning costs (repeitible) in order 2.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.95.00226 · Lugano 10 luglio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: · Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________ __________ della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione 26 agosto 1994 da

__________ __________ __________, __________ (__________) contro

__________ __________ -__________, __________, ed __________ __________, __________, (rappresentata dalla tutrice __________ __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto l’appello 30 giugno 1995 di __________ __________–__________ contro la sentenza 29 maggio 1995 emanata dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che __________ __________ e __________ nata __________ si sono uniti in matrimonio il __________ 1975;

che con sentenza 13 luglio 1983 il Tribunale del circolo di __________ ha autorizzato le parti a vivere separate;

che in data 27 febbraio 1992 __________ __________ ha dato alla luce a __________ (Francia) la figlia __________, che è stata iscritta nel registro svizzero dello stato civile come figlia di __________ __________, sulla base della presunzione posta dall'art.

255 cpv. 1 CC;

che __________ __________ ha promosso il 26 agosto 1994 azione di disconoscimento della sua paternità su __________, convenendo in causa la figlia e la moglie;

che con risposta 19 ottobre 1994 la moglie ha dichiarato di aderire alla richiesta dell’attore;

che esperita l’istruttoria e indetto il 26 aprile 1995 il dibattimento finale, il Pretore ha respinto la petizione con sentenza 29 maggio 1995;

che __________ __________ è insorta con atto 30 giugno 1995, chiedendo in riforma dell’impugnata sentenza l’accoglimento della petizione;

che tale gravame non è stato notificato alla controparte e all’altra convenuta in causa;

Considerato

in diritto:

che nella sentenza impugnata il primo giudice ha respinto la petizione, da un lato perché dall’istruttoria era emersa l’esistenza di rapporti intimi fra i coniugi separati nel periodo determinante per il concepimento di __________ e dall’altro perché l’azione del marito, presentata più di un anno dopo il termine previsto dall'art. 256c CC, era comunque tardiva;

che l’appellante chiede nell’atto presentato il 30 giugno 1995 di “sentenziare per amore alla verità e non considerare gli inceppi legali”;

che ci si potrebbe invero chiedere se il gravame, consegnato all’Ufficio postale di Lugano il 30 giugno 1995, sia stato presentato nei 20 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC) e sia quindi tempestivo;

che non è tuttavia necessario procedere alla ricerca postale per chiarire la ricevibilità del gravame, che è a ogni modo da respingere nel merito, come si vedrà in seguito;

che il gravame, redatto da persona sprovvista di cognizioni giuridiche, non è nullo anche se non risponde in modo preciso ai requisiti formali posti dall'art. 309 CPC, poiché è chiara l’intenzione della parte di impugnare la sentenza di primo grado e di ottenere l’accoglimento della petizione (Rep. __________185, __________271);

che comunque nel merito l’appello è manifestamente infondato e può dunque essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

che il Pretore ha constatato che la paternità dell’attore su __________ era presunta ai sensi dell’art. 256b cpv. 2 CC, la moglie avendo ammesso rapporti intimi con il marito nel periodo del concepimento, e che non era stata portata una prova atta a inficiare tale presunzione, le parti avendo rifiutato di sottoporsi alla perizia sierologica;

che il primo giudice ha inoltre rilevato la tardività dell’azione, promossa il 26 agosto 1994, ossia ben dopo il termine sancito dall’art. 256c CC, l’attore essendo stato a conoscenza della nascita di __________ sin dall’inizio;

che essendo __________ nata in Francia, ci si potrebbe chiedere se non sia applicabile il diritto francese (art. 68 e 69 LDIP) invece di quello svizzero scelto dal Pretore, che non ha dato indicazioni sui motivi di tale scelta;

che non è tuttavia necessario approfondire il quesito, perché la petizione dovrebbe essere respinta anche sulla base del diritto francese;

che infatti il codice civile francese prevede la presunzione di paternità del marito della madre sui figli nati durante il matrimonio (art. 312 );

che tale presunzione può cadere quando il figlio, iscritto allo stato civile senza l’indicazione del nome del marito, è stato allevato solo dalla madre (cosiddetta *possession d’état*, art. 311–1, 311–2, 313-1 CCF), come l’appellante sostiene sia avvenuto per __________, di cui non è però stato prodotto l’atto di nascita;

che tuttavia la presunzione di paternità del marito rinasce se i coniugi hanno avuto rapporti intimi nel periodo legale del concepimento (art. 313-2 CCF), che corrisponde a quello previsto dal diritto svizzero (180–300 giorni prima della nascita, art.

311 CCF);

che in concreto nel periodo legale di concepimento vi è stato, per ammissione dell’appellante, rapporto intimo fra i coniugi, di modo che la paternità dell’attore sarebbe presunta anche secondo il diritto francese;

che per di più secondo quel diritto il termine per avviare la causa di contestazione della paternità è di sei mesi dalla nascita quando il marito si trovava sul posto (art. 316 CCF), ciò che è appunto il caso, dato che __________ è nata a __________, luogo di residenza del marito;

che quindi la sentenza del Pretore, competente giusta l’art. 66 LDIP, reggerebbe anche se dovesse essere applicabile il diritto estero;

che il gravame deve quindi essere respinto siccome manifestamente infondato;

che viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di tasse e spese di giustizia, mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alle altri parti in causa, cui l’appello non è stato notificato;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata:

2. Non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

–____________________–__________, __________

– avv. __________ __________, __________

– __________ __________ __________, c/ __________ __________, __________ in via rogatoriale

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria