Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.1995.216 • TRAC TI 11.1995.216 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Due to Settlement of Underlying Dispute

Numero d'incarto 11.1995.216
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appellant filed an appeal in a personal rights matter after the lower court proceedings were suspended pending settlement negotiations; subsequently, the parties reached a transaction which resolved the underlying dispute and led to the dismissal of the case in the lower court, thus removing the basis for the appeal. The appellate court, recognizing that a transaction concludes the litigation, consequently dismissed the appeal because the object of the dispute had ceased to exist, and further waived the collection of court fees and the awarding of legal costs, considering the parties' cooperative effort in settling the matter.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC, Art. 351 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed Due to Settlement of Underlying Dispute: The appellate court, recognizing that a transaction concludes the litigation, consequently dismissed the appeal because the object of the dispute had ceased to exist, and further waived the collection of court fees and the awarding of legal costs, considering the parties' cooperative effort in settling the matter.

Parole chiave

Generato dall'IA
fine del processo spese legali procedura pendente decisione incidentale impugnabile ritiro dell'istanza giudiziaria titolo di rigetto dell'opposizione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 351 cpv. 1 CPC

This provision is explicitly cited in the preamble to the decision, framing the procedural action taken.

art. 148 cpv. 2 CPC

This article provided the basis for the decision not to charge costs or award legal fees, based on the parties' willingness to settle.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.95.00216 · Lugano 31 gennaio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

promossa con petizione __________ 1994 da

__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________ -__________ __________, __________ __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

e

__________ __________. __________, __________

premesso che __________ __________ ha interposto appello il 13 giugno 1995 contro un decreto emanato l’11 maggio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

ricordato che la procedura giudiziaria è stata sospesa, in vista di trattative fra le parti, con ordinanza 21 luglio 1995 dello stesso Pretore;

preso atto della comunicazione 15 gennaio 1996, con la quale l’appellante ha riferito che le parti hanno raggiunto una transazione e che la causa pendente presso la Pretura è stata stralciata dai ruoli, di modo che anche la procedura d’appello poteva essere stralciata, essendo venuto meno l’oggetto del contendere;

visto il decreto di stralcio emanato il 4 gennaio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord in seguito all’avvenuto accordo fra le parti;

ricordato che la transazione conclusa fra le parti pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC);

considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire;

ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l’art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:

1. L’appello è stralciato dai ruoli per transazione.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________

– avv. __________ __________, __________

- – __________. __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria