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11.1995.209 • TRAC TI 11.1995.209 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Inadequate Specification of Cost Increase in Indemnity Challenge

Numero d'incarto 11.1995.209
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision that awarded an indemnity for costs of 450 Swiss Francs to the claimant following the defendant's withdrawal of a precautionary request for security deposit made during a property claim action concerning a bearer mortgage bond of 200,000 Swiss Francs. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, when challenging the inadequacy of the cost award, the appellant failed to specify the desired increase in the indemnity, which is required under procedural rules for appeals concerning costs and disbursements. Consequently, the appeal was declared inadmissible, the costs of the appeal were imposed on the appellant, and no counter-indemnity was awarded to the appellee as the appeal was not duly served.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 313bis CPC, art. 66 cpv. 1 CPC; Appeal Dismissed for Inadequate Specification of Cost Increase in Indemnity Challenge: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, when challenging the inadequacy of the cost award, the appellant failed to specify the desired increase in the indemnity, which is required under procedural rules for appeals concerning costs and disbursements. Consequently, the appeal was declared inadmissible, the costs of the appeal were imposed on the appellant, and no counter-indemnity was awarded to the appellee as the appeal was not duly served.

Parole chiave

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spese di procedura prestazione di garanzia condanna al pagamento pecuniario anticipo spese tardivo modificazione delle conclusioni legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 309 cpv. 5 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to a formal defect.

art. 313bis CPC

Cited as the procedural basis for deciding the appeal using the simplified procedure due to inadmissibility.

art. 309 cpv. 2 lett. e CPC

Cited as the specific formal requirement missed by the appeal regarding the sum claimed for costs.

art. 66 cpv. 1 CPC

Cited implicitly through the explicit mention of imposing costs (tassa di giustizia and spese) on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00209 · Lugano 23 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani segretaria: · Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione

1 promossa con petizione __________ 1995 da

__________ __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________ __________ __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

e ora *sull’istanza cautelare di deposito di cauzione presentata il __________ 1995 dalla __________ __________ __________;* esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolta l’appellazione __________ 1995 di __________ __________ contro il decreto __________ 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili;

Ritenuto

in fatto:

che __________ __________ ha promosso con petizione 10 aprile 1995 contro __________ __________ __________ un’azione di rivendicazione della proprietà, intesa alla restituzione di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200’000.–;

che contestualmente alla petizione l’attrice ha chiesto, in via supercautelare, il deposito del titolo ipotecario presso la Pretura;

che il Pretore ha accolto l’istanza cautelare con decreto 10 aprile 1995, emanato senza contraddittorio;

che la convenuta ha a sua volta introdotto il 13 aprile 1995 un’istanza cautelare, intesa al deposito di una cauzione dell’importo di fr. 200’000.–;

che all’udienza del 31 maggio 1995, indetta per la discussione dell’istanza cautelare 13 aprile 1995, la __________ __________ __________ ha dichiarato di ritirare l’istanza;

che avendo la parte attrice protestato spese e ripetibili, il Pretore ha stabilito in fr. 450.– l’indennità per ripetibili in suo favore in calce al verbale di udienza 31 maggio 1995;

che __________ __________ è insorta con appello 7 giugno 1995, chiedendo, in riforma della decisione impugnata, un’indennità per ripetibili da determinarsi a cura della Camera;

che tale gravame non è stato notificato alla controparte;

Considerato:

in diritto:

che in calce al verbale di udienza il Pretore ha attribuito alla parte attrice, che aveva esplicitamente protestato spese e ripetibili, un’indennità per ripetibili di fr. 450.–;

che in tale misura la decisione del Pretore equivale, in pratica, a un decreto di stralcio, onde la proponibilità dell’appello (Rep. __________ pag. 145 in fondo);

che secondo l’appellante l’importo stabilito dal primo giudice è manifestamente insufficiente, tenuto conto del presumibile dispendio di tempo e del valore di causa;

che essa postula l’adeguamento verso l’alto dell’indennità per ripetibili senza tuttavia formulare concrete indicazioni sull’importo desiderato, dal momento che ha proposto a giudizio di fissare le ripetibili in “fr. ......” , lasciando alla Camera adita il compito di determinarle sulla base dei principi applicabili in materia;

che siffatto appello è da considerare nullo ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, mancando la formalità enunciata dall'art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, il gravame contro le spese e ripetibili dovendo esprimere la somma dell’aumento postulato (Rep. __________227);

che vista l’irricevibilità dell’appello e la manifesta impossibilità di decidere nel merito, lo stesso può essere evaso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;

che gli oneri processuali rimangono a carico dell’appellante mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla controparte, cui l’appello nemmeno è stato notificato;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. L’appello è irricevibile.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr . 100.–

b) spese fr. 50.–

totale fr. 150.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________

– avv. __________ __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria