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11.1995.203 • TRAC TI 11.1995.203 Generato dall'IA

Divorce Decree Appeal Over Reconciliation Claim Deemed Inadmissible

Numero d'incarto 11.1995.203
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a divorce decree and the accompanying accessory agreement, alleging an unexpected reconciliation occurred immediately after the initial judgment, which the lower court had approved along with granting legal aid to both parties. The appellate court found the appeal inadmissible because the asserted reconciliation was a new fact not permitted on appeal, and while the appellant could withdraw the original divorce action before finalization, their appeal—seeking rejection of the petition based on the new fact—did not constitute such a withdrawal, especially since the opposing party denied any reconciliation and the appellant failed to respond to an inquiry about pursuing the appeal, further indicating the alleged reconciliation was not credible.

Regesto Legislator

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Art. 351 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 352 CPC, Art. 146 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Divorce Decree Appeal Over Reconciliation Claim Deemed Inadmissible: The appellate court found the appeal inadmissible because the asserted reconciliation was a new fact not permitted on appeal, and while the appellant could withdraw the original divorce action before finalization, their appeal—seeking rejection of the petition based on the new fact—did not constitute such a withdrawal, especially since the opposing party denied any reconciliation and the appellant failed to respond to an inquiry about pursuing the appeal, further indicating the alleged reconciliation was not credible.

Parole chiave

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sentenza di divorzio ritiro dell'istanza giudiziaria ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione favoreggiamento opposizione al divorzio caso di rigore coniugale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

The appeal was deemed inadmissible because it relied on a new fact (post-judgment reconciliation) which is generally excluded in appeal proceedings.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for awarding court costs based on the outcome of the decision, although the court ultimately waived fees.

art. 351 CPC

Mentioned as a potential basis for striking the procedure from the rolls due to lack of legal interest, but the court proceeded to rule on admissibility.

art. 352 CPC

Cited in the reasoning regarding the proper procedural step the appellant should have taken (withdrawing the action) instead of appealing.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00203 · Lugano, 29 novembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 3 gennaio 1995 da

__________ __________, ora in __________ contro

__________ __________, nata __________, ora in __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se dev’essere accolto l’appello del

26 maggio 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il

4 maggio 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A. Il 3 gennaio 1995 __________ __________ ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona chiedendo che, sciolto il matrimonio, fosse omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie firmata insieme con la moglie __________ (nata __________) il 19 dicembre 1994. La moglie ha aderito alla petizione.

B. Con sentenza del 4 maggio 1995 il Pretore ha pronunciato il divorzio e approvato la convenzione sottoscritta dai coniugi. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dei rispettivi avvocati.

C. Insorto il 26 maggio 1995 con un appello contro la sentenza di divorzio, __________ __________ propone che quest’ultima sia riformata nel senso di respingere la sua petizione e di non omologare la convenzione del 19 dicembre 1994. Egli fa valere che, “in modo del tutto inatteso”, la moglie si sarebbe riconciliata con lui “proprio durante il periodo immediatamente successivo alla notifica della sentenza”.

D. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 1995 __________ __________ po-stula il rigetto dell’appello. Essa sostiene che, nonostante una sua apparente disponibilità iniziale, non è avvenuta alcuna riconciliazione e che la separazione di fatto perdura ormai da oltre un anno.

E. Il giudice delegato ha invitato __________ __________, il 13 novembre 1995, a esprimersi sull’effettiva riconciliazione e a confermare –sotto comminatoria di stralcio – il mantenimento del ricorso. L’attore non ha ritirato il plico raccomandato, che la posta ha ritornato alla Camera civile di appello il 23 novembre 1995.

Considerando

in

diritto:

1. L’appellante, invitato a riscontrare le osservazioni della moglie e a confermare il mantenimento dell’appello (con la comminatoria che in caso di silenzio il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli), non ha avuto reazione alcuna. Ora, un atto non ritirato alla posta si ritiene notificato allo scadere del termine di giacenza: Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 4 ad art. 124). Questa Camera potrebbe quindi, senza ulteriore motivazione, togliere la procedura dai ruoli per carenza di interesse giuridico (art. 351 CPC). Dato che l’appellante non ha nemmeno preso conoscenza della comminatoria di stralcio (intesa unicamente a evitare una formale dichiarazione di irricevibilità), appare nondimeno opportuno vagliare – abbondanzialmente – la proponibilità del gravame.

2. In sede di appello è esclusa la facoltà di addurre fatti, prove ed eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). La riconciliazione pretesa dall’appellante, avvenuta dopo il giudizio del Pretore, è manifestamente un fatto nuovo. Già di primo acchito l’appello in esame, fondato su una circostanza di cui questa Camera non può prendere cognizione, si rivela quindi irricevibile. Rimane da esaminare se nel caso specifico si giustifichi una deroga a tale principio.

3. Un coniuge, ottenuto il divorzio, può ancora recedere dalle sue intenzioni finché lo scioglimento del matrimonio non è passato in giudicato; egli può ritirare infatti l’azione, facendo decadere la sentenza di primo grado (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 566 in alto). In concreto l’appello non può essere equiparato a una dichiarazione di ritiro già per la circostanza che l’attore non manifesta alcuna volontà in tal senso: egli crede anzi – a torto – che non gli sia più possibile desistere dall’azione (memoriale, pag. 3) e chiede che la sua petizione sia respinta nel merito, per intervenuta riconciliazione delle parti. Tale punto di vista, ancorché erroneo, non consente di stralciare la procedura dai ruoli.

4. L’appellante sostiene che l’accoglimento del ricorso, oltre a “evi-tare la celebrazione di un inutile secondo matrimonio”, sarebbe nell’interesse della figlia __________ (1990), poiché permetterebbe “il ristabilimento della situazione quo ante”. Tale argomentazione potrebbe fors’anche giustificare – a titolo eccezionale – la ricevibilità di un appello fondato su un fatto nuovo (la riconciliazione dei coniugi), a tutto favore del matrimonio. Se non che, l’attore può conseguire lo stesso effetto dichiarando semplicemente al primo giudice di ritirare l’azione (art. 352 CPC). Non vi è dunque alcuna necessità di derogare al divieto dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (per quanto riguarda altri Cantoni cfr. Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 48 segg. ad art.

146 CC).

5. Si aggiunga infine, a ogni buon conto, che nella fattispecie la riconciliazione invocata dall’appellante non apparrebbe lontanamente verosimile. Intanto la convenuta nega, nelle proprie osservazioni del 16 ottobre 1995, di voler rimanere sposata. Anzi, in una successiva lettera dell’8 novembre 1995 essa chiede a questa Camera di accelerare la procedura di divorzio “avendo una nuova situazione di un eventuale matrimonio”. Quanto all’ appellante, egli non ha neppure ritirato l’atto che lo invitava a esprimersi sulle affermazioni della controparte. Scorgere indizi di riconciliazione in circostanze del genere non sarebbe serio.

6. Gli oneri processuali odierni seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La particolarità della causa, e segnatamente il fatto che all’appellante sia stato prospettato un eventuale stralcio della procedura senza spese, giustificano tuttavia di rinunciare a prelievi. La convenuta, che ha presentato osservazioni all’appello, ha diritto in ogni modo a un’equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi

pronuncia:

1. Nella misura in cui non è divenuto privo di interesse giuridico, l’appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse né spese. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione:

– __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La Segretaria