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11.1995.198 • TRAC TI 11.1995.198 Generato dall'IA

Husband's Appeal on Provisional Alimony Decree Inadmissible Due to Lack of Full Contradictory Hearing

Numero d'incarto 11.1995.198
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a marital dispute regarding alimony payments previously established by a judicial transaction, the husband appealed a lower court's refusal to summarily revoke an earlier provisional decree that confirmed those payments. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the challenged provisional decree was issued without a full adversarial hearing ("contraddittorio") in the summary proceeding, as the evidentiary phase had not yet concluded; consequently, the appeal could not be examined on its merits under the applicable procedural rules, leading to the appeal's dismissal with costs assessed against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 145 cpv. 2 CC, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 395 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 313bis CPC; Husband's Appeal on Provisional Alimony Decree Inadmissible Due to Lack of Full Contradictory Hearing: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the challenged provisional decree was issued without a full adversarial hearing ("contraddittorio") in the summary proceeding, as the evidentiary phase had not yet concluded; consequently, the appeal could not be examined on its merits under the applicable procedural rules, leading to the appeal's dismissal with costs assessed against the appellant.

Parole chiave

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udienza probatoria pagamento provvisorio misure cautelari nel divorzio questioni processuali procedura di annullamento caso di rigore coniugale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

Cited in the final orders section to justify the summary procedure used for the judgment.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited to rule that costs follow the event (social costs) imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00198 · Lugano 19 maggio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________/__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza dell’8 marzo 1995 da

__________ __________, nata __________, __________,

(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________), contro

__________ __________I, __________, (patrocinato dall’avv. Nicola __________, __________),

*e ora sul decreto 5 maggio 1995* con cui il Pretore ha respinto un’istanza di modifica supercautelare del decreto 9 marzo 1995 presentata il 2 maggio 1995 dal marito;

letti ed esaminati gli atti,

posti i seguenti:

punti di questione:

1. Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 maggio 1995 di __________ __________ contro il decreto 5 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che __________ __________ e __________ nata __________ si sono uniti in matrimonio il ____________________ 1970 a __________;

che dalla loro unione sono nati i figli __________ (1971), __________ (1973) e __________ (1981);

che il 31 maggio 1994 Eri__________a __________ ha introdotto un’istanza di misure provvisionali, chiedendo di obbligare il marito a versare un contributo alimentare di fr. 1’500.-- per lei stessa e di

fr. 800.-- per la figlia __________;

che all’udienza del 27 giugno 1994 i coniugi hanno sottoscritto una transazione giudiziale con la quale hanno, in particolare, fissato l’obbligo per il marito di versare un contributo alimentare di fr. 560.-- per la moglie e di fr. 600.-- per la figlia __________;

che l’8 marzo 1995 la moglie ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e con istanza di medesima data ha postulato la conferma, già in via supercautelare, dell’accordo sottoscritto il 27 giugno 1994;

che con decreto del 9 marzo 1995 il Pretore ha accolto la richiesta supercautelare della moglie;

che all’udienza del 2 maggio 1995 la moglie ha confermato le proprie pretese, cui si è opposto il marito, il quale ha pure chiesto la revoca in via supercautelare del decreto 9 marzo 1995;

che il 5 maggio 1995 il Pretore ha respinto l’istanza di revoca supercautelare del decreto 9 marzo 1995 presentata dal marito;

che, insorto contro il predetto decreto con appello dell’11 maggio 1995, __________ __________ chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’accoglimento della sua istanza di revoca supercautelare del decreto 9 marzo 1995;

che l’appello non è stato notificato alla controparte;

considerando

in

diritto:

che il provvedimento cautelare deciso dal Pretore giusta l’art. 145 cpv. 2 CC è stato emanato con la procedura sommaria di cui agli art. 376 segg. CPC;

che secondo l’art. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da contraddittorio possono essere appellati;

che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria tra le parti, bensì la discussione finale (art. 395 CPC), indetta dopo l’eventuale istruttoria (Rep, 1983 280 consid. 1, con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 2 ad art. 382; I CCA 1° settembre 1994 in re G./G.; II CCA 30 gennaio 1991 in re P.);

che, nella fattispecie, all’udienza del 2 maggio 1995 le parti hanno entrambe notificato prove, ragion per cui il Pretore ha citato le parti all’udienza del 13 giugno 1995 per l’audizione di due testi;

che in concreto l’istruttoria del procedimento cautelare non è neppure iniziata, di modo che nessuna discussione finale può avere avuto luogo;

che in tali circostanze il decreto impugnato non può ritenersi emesso “previo contraddittorio”, sicchè l’appello sfugge ad un esame di merito e può essere evaso con la procedura sommaria prevista dall’art. 313 bis CPC;

che data l’emanazione del presente giudizio la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell’appello diviene senza oggetto;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante;

che nella commisurazione della tassa di giustizia occorre tener conto del fatto che la decisione odierna non comporta un sindacato di merito, il Pretore dovendo ancora istruire la causa;

che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è stato neppure notificato;

per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

richiamato l’art. 313bis CPC,

pronuncia:

1. L’appello è irricevibile.

2. Gli oneri del presente giudizio consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.--

b) spese fr. 50.--

fr. 200.--

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- avv. __________, __________

- avv. __________, __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna, Locarno

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria