Divorce Appeal Withdrawal and Cross-Appeal Dismissal with Legal Aid Granted
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning divorce and child support amounts set by a lower court, the appellant withdrew their primary appeal; consequently, the court dismissed the main appeal as withdrawn, deeming the cross-appeal accessory and therefore lapsed, while granting the cross-appellant's request for legal aid based on modest income and precarious financial status due to unfavorable currency exchange, further moderating the court fees due to the parties' cooperative resolution of the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 CPC, art. 21 LTG, art. 64 LTF; Divorce Appeal Withdrawal and Cross-Appeal Dismissal with Legal Aid Granted: __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria a decorrere dall’11 agosto 1993, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the moderation of the court fee due to the parties' willingness to resolve the dispute.
Cited as the legal basis for the decision (which primarily concerns the withdrawal of the appeal).
Used in the reasoning to justify granting legal aid to the counterparty, and implied by order 3 concerning the admission to legal aid.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00193 · Lugano 11 dicembre 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire, su rinvio del Tribunale federale, nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 31 giugno 1988 da
__________ __________ nata __________ , __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ nata __________ ha interposto appello il 4 novembre 1992 contro la sentenza 19 ottobre 1992 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona, dopo aver pronunciato il divorzio fra i coniugi, ha stabilito un contributo alimentare per la figlia __________ di fr. 513.– fino ai 12 anni di età, di fr. 560.– fino ai 16 anni e di fr. 650.– fino alla maggiore età, da adeguarsi all’indice dei prezzi al consumo, oltre agli assegni familiari;
visto l’appello adesivo introdotto da __________ __________ il 4 dicembre 1992;
richiamata la sentenza
5 luglio 1994 di questa Camera, annullata il 9 dicembre 1994 dalla II Corte civile del Tribunale federale, che ha rinviato la causa all’autorità cantonale per completare gli accertamenti e emanare un nuovo giudizio;
preso atto che l’appellante ha dichiarato all’udienza 5 dicembre 1995 di ritirare il gravame e che l’appellante adesivo ha rinunciato a rivendicare ripetibili, confermando la propria domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata l’11 agosto 1993;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151);
ritenuto che la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo può essere accolta, alla luce del modesto reddito risultante dagli atti e dalla precaria situazione finanziaria provocata al convenuto dallo sfavorevole cambio __________ /franco svizzero;
considerato che appare inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art, 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria a decorrere dall’11 agosto 1993, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
4. L’appello adesivo è dichiarato caduco.
5. Non si prelevano né tasse né spese per l’appello adesivo.
6. Intimazione a:
- avv. __________ __________, __________
- avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria