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11.1995.189 • TRAC TI 11.1995.189 Generato dall'IA

Condominium Co-Owner Standing in Resolution Dispute

Numero d'incarto 11.1995.189
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner appealed a lower court decision that annulled a condominium assembly resolution concerning the restructuring of a shared pool, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, an individual co-owner, lacked standing; the court reasoned that in disputes over condominium resolutions, only the co-owners' association has passive legitimacy, and since the annulment of the resolution did not legally prejudice the appellant's future position, as the association would simply re-vote, the appellant was deemed a third party without a direct legal interest to challenge the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 712m ZGB, Art. 51 cpv. 2 CPC, Art. 647 CC, Art. 712g cpv. 1 CC, Art. 313bis CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Condominium Co-Owner Standing in Resolution Dispute: che la legittimazione passiva in una causa di contestazione delle risoluzioni condominiali compete esclusivamente alla Comunione dei comproprietari e non ai singoli condomini (DTF 119 II 404 consid. 5; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Bern, Band I, 1991, pag. 200 n. 903; Meyer–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n.

Parole chiave

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difetto di legittimazione dell'associazione proprietà per piani legittimazione passiva associazione degli inquilini azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari possesso comune Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

The appeal was declared inadmissible and decided using the simplified procedure provided for by this article.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited in reasoning to establish that procedural costs follow the losing party, which is reflected in the final order concerning the costs borne by the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00189 · Lugano 17 maggio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________), contro

COMUNIONE DEI COMPROPRIETARI DEI CONDOMINI “__________ ”, “__________ ”, “__________ ” e “__________ ”, __________ (rappresentata dall’amministratrice __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 17 aprile 1995 da __________ contro la sentenza emanata il 3 aprile 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

che con petizione 13 dicembre 1989 __________, comproprietario della particella n. __________RFD __________ denominata Condominio __________, ha chiesto l’annullamento della deliberazione condominiale 14 ottobre 1989 relativa alla ristrutturazione della piscina;

che in causa sono state convenute le quattro Comunioni dei comproprietari dei condominii __________, __________, __________ e __________, che compongono il Supercondominio __________ __________, la piscina trovandosi nella superficie gravata da reciproche servitù di uso;

che il Pretore con sentenza 3 aprile 1994 ha accolto la petizione e ha annullato la decisione presa dall’assemblea dei quattro Condominii il 14 ottobre 1989 sulla ristrutturazione della piscina (oggetto n. 5), ponendo la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte l’importo di fr. 1500.– a titolo di ripetibili;

che __________, comproprietario di uno dei citati condominii della __________, ha interposto appello il 17 aprile 1995, chiedendo in riforma dell’impugnata sentenza la reiezione della petizione, con carico di spese e ripetibili all’attore __________ __________;

che tale ricorso non è stato intimato alle parti;

Considerato

in diritto:

che la sentenza impugnata è stata emanata nell’ambito di una contestazione di una delibera dell’assemblea dei comproprietari ai sensi dei combinati articoli 75 e 712m CC;

che la legittimazione passiva in una causa di contestazione delle risoluzioni condominiali compete esclusivamente alla Comunione dei comproprietari e non ai singoli condomini (DTF 119 II 404 consid. 5; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Bern, Band I, 1991, pag. 200 n. 903; Meyer–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n.

139 ad art. 712m ZGB);

che in concreto la causa è stata promossa contro le quattro Comunioni condominiali interessate alla ristrutturazione della piscina, mentre l’appello è stato introdotto da un singolo comproprietario di uno dei Condominii convenuti, che non è parte in causa e non ha di conseguenza la legittimazione a ricorrere;

che ci si potrebbe chiedere se l’appello non sia da considerare come un intervento in lite a sostegno della parte convenuta, di per sé possibile anche in sede di ricorso (art. 51 cpv. 2 CPC Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 11 ad art. 307; Rep 1990 pag. 268 consid. 7);

che tuttavia, in concreto, l’appellante non ha un interesse giuridico nella vertenza, la sua posizione giuridica di comproprietario non trovandosi modificata dalla sentenza impugnata;

che infatti, annullata la deliberazione 14 ottobre 1989, le Comunioni dei comproprietari dovranno nuovamente pronunciarsi sulla ristrutturazione della piscina;

che l’annullamento della decisione assembleare 14 ottobre 1989 non pregiudica inoltre il diritto di ogni proprietario di chiedere o di far ordinare dal giudice l’esecuzione degli atti di amministrazione necessari a conservare il valore della cosa o di attuare le misure urgenti necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore (art. 647 CC, cui rinvia l’art. 712g cpv. 1 CC);

che pertanto il giudicato 3 aprile 1995 non può essere impugnato da un terzo estraneo alla vertenza, che non adempie le condizioni per intervenire in lite, e l’appello, irricevibile, può essere evaso con la procedura sommaria prevista dall'art. 313bis CPC;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica accordare ripetibili all’attore, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. L’appello è irricevibile.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________, __________

– avv. __________, __________

– avv. __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria