Condominium Co-Owner Standing in Resolution Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner appealed a lower court decision that annulled a condominium assembly resolution concerning the restructuring of a shared pool, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, an individual co-owner, lacked standing; the court reasoned that in disputes over condominium resolutions, only the co-owners' association has passive legitimacy, and since the annulment of the resolution did not legally prejudice the appellant's future position, as the association would simply re-vote, the appellant was deemed a third party without a direct legal interest to challenge the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 712m ZGB, Art. 51 cpv. 2 CPC, Art. 647 CC, Art. 712g cpv. 1 CC, Art. 313bis CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Condominium Co-Owner Standing in Resolution Dispute: che la legittimazione passiva in una causa di contestazione delle risoluzioni condominiali compete esclusivamente alla Comunione dei comproprietari e non ai singoli condomini (DTF 119 II 404 consid. 5; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Bern, Band I, 1991, pag. 200 n. 903; Meyer–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible and decided using the simplified procedure provided for by this article.
This article was cited in reasoning to establish that procedural costs follow the losing party, which is reflected in the final order concerning the costs borne by the appellant.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00189 · Lugano 17 maggio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________), contro
COMUNIONE DEI COMPROPRIETARI DEI CONDOMINI “__________ ”, “__________ ”, “__________ ” e “__________ ”, __________ (rappresentata dall’amministratrice __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 17 aprile 1995 da __________ contro la sentenza emanata il 3 aprile 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con petizione 13 dicembre 1989 __________, comproprietario della particella n. __________RFD __________ denominata Condominio __________, ha chiesto l’annullamento della deliberazione condominiale 14 ottobre 1989 relativa alla ristrutturazione della piscina;
che in causa sono state convenute le quattro Comunioni dei comproprietari dei condominii __________, __________, __________ e __________, che compongono il Supercondominio __________ __________, la piscina trovandosi nella superficie gravata da reciproche servitù di uso;
che il Pretore con sentenza 3 aprile 1994 ha accolto la petizione e ha annullato la decisione presa dall’assemblea dei quattro Condominii il 14 ottobre 1989 sulla ristrutturazione della piscina (oggetto n. 5), ponendo la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte l’importo di fr. 1500.– a titolo di ripetibili;
che __________, comproprietario di uno dei citati condominii della __________, ha interposto appello il 17 aprile 1995, chiedendo in riforma dell’impugnata sentenza la reiezione della petizione, con carico di spese e ripetibili all’attore __________ __________;
che tale ricorso non è stato intimato alle parti;
Considerato
in diritto:
che la sentenza impugnata è stata emanata nell’ambito di una contestazione di una delibera dell’assemblea dei comproprietari ai sensi dei combinati articoli 75 e 712m CC;
che la legittimazione passiva in una causa di contestazione delle risoluzioni condominiali compete esclusivamente alla Comunione dei comproprietari e non ai singoli condomini (DTF 119 II 404 consid. 5; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Bern, Band I, 1991, pag. 200 n. 903; Meyer–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n.
139 ad art. 712m ZGB);
che in concreto la causa è stata promossa contro le quattro Comunioni condominiali interessate alla ristrutturazione della piscina, mentre l’appello è stato introdotto da un singolo comproprietario di uno dei Condominii convenuti, che non è parte in causa e non ha di conseguenza la legittimazione a ricorrere;
che ci si potrebbe chiedere se l’appello non sia da considerare come un intervento in lite a sostegno della parte convenuta, di per sé possibile anche in sede di ricorso (art. 51 cpv. 2 CPC Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 11 ad art. 307; Rep 1990 pag. 268 consid. 7);
che tuttavia, in concreto, l’appellante non ha un interesse giuridico nella vertenza, la sua posizione giuridica di comproprietario non trovandosi modificata dalla sentenza impugnata;
che infatti, annullata la deliberazione 14 ottobre 1989, le Comunioni dei comproprietari dovranno nuovamente pronunciarsi sulla ristrutturazione della piscina;
che l’annullamento della decisione assembleare 14 ottobre 1989 non pregiudica inoltre il diritto di ogni proprietario di chiedere o di far ordinare dal giudice l’esecuzione degli atti di amministrazione necessari a conservare il valore della cosa o di attuare le misure urgenti necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore (art. 647 CC, cui rinvia l’art. 712g cpv. 1 CC);
che pertanto il giudicato 3 aprile 1995 non può essere impugnato da un terzo estraneo alla vertenza, che non adempie le condizioni per intervenire in lite, e l’appello, irricevibile, può essere evaso con la procedura sommaria prevista dall'art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica accordare ripetibili all’attore, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________, __________
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria