Withdrawal of Appeals in Provisional Divorce Measures Regarding Child Support and Visitation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning provisional divorce measures, specifically regarding child support and visitation rights for a minor, both the principal appellant and the cross-appellant withdrew their respective appeals after reaching a settlement during a hearing based on a prior proposal, which the court recognized as a desistance ending the litigation. Consequently, the court struck the appeals from the roll, determined that the appellant would bear their own procedural costs with compensation for counterclaims, and granted the cross-appellant's request for legal aid due to indigence and the favorable prospects of success in matters concerning a minor's support and visitation rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 353 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC, art. 21 LTG per analogia; Withdrawal of Appeals in Provisional Divorce Measures Regarding Child Support and Visitation: Consequently, the court struck the appeals from the roll, determined that the appellant would bear their own procedural costs with compensation for counterclaims, and granted the cross-appellant's request for legal aid due to indigence and the favorable prospects of success in matters concerning a minor's support and visitation rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning regarding the effect of withdrawing the appeal, which implies a discontinuance that ends the litigation.
Applied by analogy to moderate the court fee due to the case ending without a full judgment.
Cited in the final decree section, relating to the procedure following the withdrawal of appeals.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00182 · Lugano 16 aprile 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________/__________ (misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza 23 settembre 1994 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________), contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che __________ ha interposto appello il 4 aprile 1995 contro un decreto cautelare del 24 marzo 1995 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;
constatato che __________ ha a sua volta interposto appello adesivo il 4 maggio 1995 contro il medesimo decreto cautelare;
ricordato che le parti sono state convocate il 28 settembre 1995 dalla Camera per il dibattimento orale, essendo in discussione il contributo alimentare dovuto al figlio minore __________ (1992) e le modalità di esercizio del diritto di visita sullo stesso;
preso atto che il dibattimento finale si è tenuto il 13 dicembre 1995, dopo la chiusura dell’istruttoria complementare;
constatato che entrambe le parti hanno aderito alla proposta transattiva formulata dal Pretore in occasione dell’udienza preliminare tenutasi il 14 marzo 1996 e che perfezionato l’accordo, hanno comunicato l’11 aprile 1996 alla Camera di ritirare i rispettivi gravami;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie le parti hanno concordato che le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate, mentre le ripetibili sono compensate;
stabilito che la fine del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di giustizia (art. 21 LTG per analogia), nella cui fissazione, in concreto, si tiene conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso, ma anche del fatto che la Camera aveva nel frattempo proceduto d’ufficio ad accertamenti;
ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante adesiva può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza, sulla base dei dati accertati dal Pretore, che quello della possibilità di esito favorevole, tanto più che l’oggetto della vertenza era il contributo alimentare e il diritto di visita del figlio minorenne, soggetto alla massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II 229);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
1. L’appello principale e l’appello adesivo sono stralciati dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. __________ è ammessa la beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
4. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 20.–
fr. 120.–
sono a carico dell’appellante adesiva, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Le ripetibili sono compensate.
5. Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria