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11.1995.178 • TRAC TI 11.1995.178 Generato dall'IA

Spousal Support Modification Correction Request Denied for Evidentiary Reassessment

Numero d'incarto 11.1995.178
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party requested the correction of three points in a prior appellate court decision concerning the modification of spousal support, arguing the initial judgment contained errors regarding a son's 1988 income and the husband's 1988 monthly earnings, in addition to citing incorrect statutes. The court rejected the request because the proposed corrections concerned the assessment of evidence, which is impermissible under the statute governing material corrections (which only allows for clerical errors or simple calculation mistakes), and the third point regarding the legal basis was factually unfounded as the correct laws governing support obligations during separation had been applied.

Regesto Legislator

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Art. 339 cpv. 1 CPC, Art. 90 CPC, Art. 339 cpv. 2 CPC, art. 150, 151 e 153 CC, art. 1. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili; Spousal Support Modification Correction Request Denied for Evidentiary Reassessment: The court rejected the request because the proposed corrections concerned the assessment of evidence, which is impermissible under the statute governing material corrections (which only allows for clerical errors or simple calculation mistakes), and the third point regarding the legal basis was factually unfounded as the correct laws governing support obligations during separation had been applied.

Parole chiave

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variazione del reddito modifica della sentenza di divorzio proposta di giudizio base probatoria ricalcolo del mantenimento postmatrimoniale consenso del coniuge Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 339 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the nature of the requested correction, though the petition was rejected.

art. 90 CPC

Cited in the reasoning to define material errors, which were not the subject of the requested correction.

art. 339 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the interpretation of ambiguous or obscure provisions, which was not the basis for the ruling.

art. 150, 151 e 153 CC

Cited in the reasoning as the articles the petitioner incorrectly believed governed the alimony obligation.

art. 1. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

This part of the dispositive (Order 2) establishes the ruling on costs and fees, implying the application of procedural rules regarding costs, which were waived for the applicant.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00178 · Lugano 5 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della Presidente Epiney-Colombo, astenutasi)

segretaria: · Petralli, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza di correzione del 3 aprile 1995 presentata da

__________ __________ __________, __________ relativa alla sentenza emessa il

28 febbraio 1995 dalla I Camera civile del Tribunale di appello nella causa n. __________ (modifica di pensione alimentare) che opponeva l’istan-te a

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se dev’essere accolta l’istanza di correzione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 3 aprile 1995 __________ __________ __________ ha chiesto di correggere su tre punti la motivazione di una sentenza emessa il 28 febbraio 1995 dalla I Camera civile di appello nell’ambito di una causa vertente tra lei medesima e il marito __________ __________ __________ (modifica di pensione alimentare);

che l’art. 339 cpv. 1 CPC prevede la correzione di “errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi”;

che gli errori *materiali* devono ricondursi a inavvertenze o a sviste meramente redazionali, non all’esito – foss’anche discutibile – dell’apprezzamento delle prove (art. 90 CPC);

che l’istanza di correzione è destinata in altri termini a far apportare semplici rettifiche (art. 339 cpv. 1 CPC), eventualmente a far interpretare dispositivi ambigui o oscuri (art. 339 cpv. 2 CPC), ma non può rimettere in causa la valutazione delle risultanze istruttorie;

che le prime due correzioni chieste dall’istante riguardano accertamenti legati alla valutazione delle prove (reddito conseguito dal figlio __________ nel 1988, guadagno mensile del marito nello stesso anno) e non semplici sviste o inavvertenze redazionali;

che a tale proposito una modifica della sentenza non può quindi entrare in linea di conto, a prescindere dalla circostanza che le pretese correzioni nulla influirebbero sui dispositivi, unici suscettibili di passare in giudicato (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 365; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozessund Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, pag. 225 n. 621; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 283; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 146);

che la terza correzione postulata concerne infine articoli di legge, ma al riguardo l’istanza è palesemente infondata, l’obbligo di fornire un contributo alimentare al coniuge in pendenza di separazione essendo retto appunto dalle norme citate nella sentenza e non – come crede l’istante – dagli art. 150, 151 e 153 CC;

che, ciò posto, l’istanza di correzione appare già a un primo esame votata all’insuccesso, ciò che ne rende superflua la notifica alla controparte;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, ma avendo l’istante agito senza l’ausilio di un legale si può rinunciare – per questa volta – al prelievo di tasse e spese;

che non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’istanza non è nemmeno stata notificata;

pronuncia:

1. L’istanza è respinta.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria