Appeal Declared Moot Due to Failure to Deposit Judicial Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant appealed a lower court decision related to provisional measures in a status proceeding but failed to comply with the appellate court's order to deposit CHF 500 as an advance for presumed judicial costs after their application for legal aid was rejected. The court reasoned that the appellant's failure to make the deposit by the deadline, despite the service of the order being deemed complete according to postal retention rules, meant the appeal must be declared moot and removed from the roll, though no costs or reimbursement of expenses would be ordered due to the particular circumstances of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 CPC, Art. 66; Appeal Declared Moot Due to Failure to Deposit Judicial Costs: The court reasoned that the appellant's failure to make the deposit by the deadline, despite the service of the order being deemed complete according to postal retention rules, meant the appeal must be declared moot and removed from the roll, though no costs or reimbursement of expenses would be ordered due to the particular circumstances of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to support the deemed notification, which led to the appeal being declared defunct.
This rule governs the assessment of costs, which the court waived in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00163 · Lugano 16 luglio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (provvedimenti cautelari in procedura di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione dell'11 marzo 1986 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________ nata __________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
visto l’appello del 20 novembre 1989 di __________ __________ contro il decreto emanato il 10 novembre 1989 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
osservato che con decreto del 21 giugno 1996 l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è stata respinta;
richiamata la diffida 21 giugno 1996 della presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante è stato fissato un termine scadente il 10 luglio 1996 per effettuare sul c.c.p. __________del Tribunale di appello, introiti __________, Lugano, un deposito di fr. 500.– a titolo di anticipo per le presumibili spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo nel termine fissato, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli;
preso atto che l’interessata non ha dato seguito alla richiesta, né ha postulato una riduzione della somma o una dilazione del termine;
rilevato che non giova all’appellante il fatto di non avere ritirato il decreto del 21 giugno1996, un invio giudiziario essendo reputato notificato in tali casi il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio posta (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 4 e 8 ad art. 124 CPC);
ritenuto che nelle condizioni descritte non rimane che dichiarare il ricorso deserto;
considerato che vista la particolarità della fattispecie si può prescindere dal riscuotere spese e dall’assegnare ripetibili;
decreta:
1. L’appello è dichiarato deserto ed è stralciato dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________, __________;
- avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria