Condominium Appeal Withdrawn After Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal challenging a prior decision regarding a condominium matter was withdrawn by the appellant following a settlement agreement between the parties, leading the court to strike the case from the record due to desistment. The court reasoned that the withdrawal necessitates the appellant bear the procedural costs, reduced because the matter did not proceed to a judgment on the merits, and noted that the parties agreed to compensate their respective legal fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Condominium Appeal Withdrawn After Settlement: The court reasoned that the withdrawal necessitates the appellant bear the procedural costs, reduced because the matter did not proceed to a judgment on the merits, and noted that the parties agreed to compensate their respective legal fees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for striking the case from the rolls due to withdrawal (desistenza).
Cited as the basis for the equitable reduction of the court fee because the procedure did not end with a judgment on the merits.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00162 · Lugano 12 maggio 1997/cs · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario: · Romanzini, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. ________ (annullamento di decisione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 4 giugno 1991 da
__________, __________ (__________, __________) __________ __________ __________, __________ (__________) __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________ formanti la comunione ereditaria fu __________ __________ __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
Comunione dei comproprietari del Condominio __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 20 settembre 1993 la Comunione dei comproprietari del “Condominio __________ ” ha presentato appello contro la sentenza emanata il 23 luglio 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
osservato che con ordinanza del 7 ottobre 1993 la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra le parti;
preso atto che con lettera del 24 aprile 1997 gli appellanti hanno comunicato che la causa può essere stralciata dai ruoli per intervenuta transazione;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta
– per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, così come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore degli appellati il 24 aprile 1997;
ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario