Co-Ownership Dissolution Settlement and Fee Reduction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case, originating from a co-ownership dissolution action, was removed from the court roll following the parties reaching an out-of-court settlement during the appeal phase, where the appellants confirmed the agreement and requested withdrawal. The court acknowledged that the withdrawal constituted a desistment but decided to equitably reduce the judicial fee, applying the parties' agreement to leave procedural costs to those who advanced them and to compensate for legal costs between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Co-Ownership Dissolution Settlement and Fee Reduction: The court acknowledged that the withdrawal constituted a desistment but decided to equitably reduce the judicial fee, applying the parties' agreement to leave procedural costs to those who advanced them and to compensate for legal costs between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the equitable reduction of the court fee due to the withdrawal of the appeal.
Cited as the procedural basis for issuing the final decree (in this context, regarding the withdrawal/striking of the case).
Testo completo
Incarto n. 11.95.00161 · Lugano 29ottobre 1998/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (scioglimento di comproprietà) della Pretura straordinaria del Distretto di Lugano,
sezione 8, promossa con petizione del 20 aprile 1988 da
__________, già in __________ cui sono subentrati gli eredi __________, __________, e __________, __________ (patrocinati dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________, __________) __________ __________, __________, e __________ __________, __________
premesso che il 5 giugno 1991 __________ e __________ __________ hanno introdotto appello contro la sentenza emanata dal Pretore il 21 maggio 1991;
ricordato che la procedura è stata sospesa dal giudice delegato il 1° luglio 1991;
preso atto che con lettera del 2 luglio 1998 gli appellati hanno comunicato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte;
rilevato che il 26 ottobre 1998 gli appellanti hanno confermato l’accordo e hanno chiesto lo stralcio della causa;
accertato che le parti hanno pattuito di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;
ritenuto che il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375), ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta (art. 21 LTG);
considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dagli accordi presi dalle parti;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per transazione.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 70.–
*b)* spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico degli appellanti, compensate le ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. dott. __________, __________;
– __________, __________;
– __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria