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11.1995.155 • TRAC TI 11.1995.155 Generato dall'IA

Separation Action Withdrawal and Accessory Cross-Appeal Voidance

Numero d'incarto 11.1995.155
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an appeal proceeding stemming from a separation action, the main appeal was withdrawn by the appellant after the initiating party communicated their withdrawal of the underlying separation petition, which legally equates to a desistment from the action. The court ruled that the accessory cross-appeal consequently became void, but considering the parties' agreement to bear their own incurred costs and offset the reimbursement of legal fees, no court costs or legal fees were to be imposed or awarded in the final disposition.

Regesto Legislator

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Art. 77 cpv. 2 CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC; Separation Action Withdrawal and Accessory Cross-Appeal Voidance: The court ruled that the accessory cross-appeal consequently became void, but considering the parties' agreement to bear their own incurred costs and offset the reimbursement of legal fees, no court costs or legal fees were to be imposed or awarded in the final disposition.

Parole chiave

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spese legali separazione dei coniugi ritiro della domanda rimborso delle spese utile rinvio ad separatum Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 III 496
59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Cited in the final order (point 1) as the basis for straddling the appeal due to withdrawal of the petition.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00155 · Lugano 7 aprile 1998/lg · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa n. ________ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa

con petizione del 25 maggio 1992 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

premesso che il 2 agosto 1993 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare emanato il 19 luglio 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

constatato che il 26 agosto 1993 __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro il medesimo decreto;

ricordato che il 23 novembre 1993 tale procedura è stata sospesa dal giudice delegato su richiesta delle parti, essendo in corso trattative;

preso atto che il 30 marzo 1998 l’attore ha comunicato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, di ritirare la petizione di separazione, ciò che equivale a desistenza (art.

77 cpv. 2 CPC);

rilevato che il 3 aprile 1998 l’appellante principale ha comunicato di acconsentire allo stralcio dell’appello, ciò che pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC);

osservato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l’OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l’appello principale deve, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);

accertato tuttavia che in concreto le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;

considerato che la particolarità della fattispecie induce a non riscuotere spese né tassa di giustizia;

ritenuto che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dagli accordi presi dalle parti;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. L’appello adesivo è dichiarato caduco.

3. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

4. Intimazione a:

– avv. dott. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria