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11.1995.154 • TRAC TI 11.1995.154 Generato dall'IA

Inheritance Fee Appeal Withdrawal and Waiver of Judicial Costs

Numero d'incarto 11.1995.154
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In an inheritance division case, two parties appealed a lower court's decree setting the notary's fee at a specified amount, requesting a reduction, but subsequently informed the appellate court that the dispute had been settled through arbitration and requested the case be struck from the roll. The appellate court recognized that withdrawing the appeal constitutes desistance, which terminates the litigation, and although typically judicial costs are charged and costs for representation awarded to the opposing party, since the appeal was not formally served on the opposing party, no representation costs were due; therefore, considering the parties' good faith in resolving the dispute extrajudicially, the court decided to waive the collection of any judicial taxes and expenses.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 2 CPC; Inheritance Fee Appeal Withdrawal and Waiver of Judicial Costs: The appellate court recognized that withdrawing the appeal constitutes desistance, which terminates the litigation, and although typically judicial costs are charged and costs for representation awarded to the opposing party, since the appeal was not formally served on the opposing party, no representation costs were due; therefore, considering the parties' good faith in resolving the dispute extrajudicially, the court decided to waive the collection of any judicial taxes and expenses.

Parole chiave

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buona fede divisione della massa ereditaria arbitrato riscossione di tasse riduzione delle spese giudiziarie contratto successorio di rinuncia Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for striking the appeals from the roll due to withdrawal (desistenza).

art. 148 cpv. 2 CPC

Cited to justify the decision not to collect fees or award costs/indemnities due to the parties' goodwill in settling out of court.

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Testo completo

Incarto n. 11.95.00154 · Lugano 31 gennaio 1996 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente

per statuire nella causa n. __________/__________ (divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

promossa con istanza 18 settembre 1985 da

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

e

__________ __________ nata __________, già in __________;

premesso che il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, a chiusura delle operazioni di divisione relative alla successione del defunto __________ __________, con decreto 22 agosto 1990 ha tassato la nota del notaio divisore avv. __________ __________ in fr. 175’231,40;

ricordato che il 3 settembre 1990 __________ e __________ hanno ciascuno interposto un appello contro il citato decreto 22 agosto 1990, chiedendo la riduzione dell’onorario notarile a fr. 50’000.–;

richiamata l’ordinanza 18 settembre 1990 con la quale la procedura è stata sospesa in vista di trattative fra gli appellanti e il notaio divisore;

preso atto che entrambi gli appellanti, interpellati il 12 gennaio 1996 dalla presidente della Camera sull’esito delle trattative, hanno comunicato il 16, rispettivamente il

22 gennaio 1996 che la controversia è stata risolta con un arbitrato e che la causa può essere stralciata dai ruoli;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che nella fattispecie gli appelli non sono stati intimati alla controparte, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire;

ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via stragiudiziale il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:

1. Gli appelli sono stralciati dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________, __________

– avv. __________, __________

– avv. __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria