Appeal Withdrawal and Cost Waiver in Divorce Provisional Measures Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning provisional measures pending divorce, one party withdrew their appeal after the spouses reached an agreement on the accessory effects of the divorce. The court acknowledged that withdrawal of an appeal generally results in the appellant bearing procedural costs and reimbursing the opposing party, but determined that in this instance, given the parties' amicable resolution and the opposing party's prior waiver of reimbursement, it was fair to waive all collection of fees and costs, thus striking the appeal from the rolls due to desistance without imposing costs or granting indemnities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 2 CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Withdrawal and Cost Waiver in Divorce Provisional Measures Case: The court acknowledged that withdrawal of an appeal generally results in the appellant bearing procedural costs and reimbursing the opposing party, but determined that in this instance, given the parties' amicable resolution and the opposing party's prior waiver of reimbursement, it was fair to waive all collection of fees and costs, thus striking the appeal from the rolls due to desistance without imposing costs or granting indemnities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to justify the waiver of collecting fees and awarding costs due to the amicable resolution by the parties.
Cited as the general procedural basis for rendering the decision regarding the withdrawn appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00132 · Lugano 12 giugno 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani segretaria: · Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________/__________ __________ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza per il tentativo di conciliazione del 2 giugno 1993 da
____________________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
____________________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
premesso che __________ ha interposto appello il 1° novembre 1993 contro un decreto cautelare del 22 ottobre 1993 con cui il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha disciplinato in luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;
preso atto che il 7 giugno 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che nella fattispecie l’appellata ha dichiarato previamente, il 2 giugno 1995, di rinunciare alla corresponsione di ripetibili ove il ricorso fosse stato ritirato;
considerato che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere in via amichevole ogni loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria