Appeal Struck Due to Withdrawal of Moot Provisional Measures Modification Request
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning the modification of provisional measures in a marital nullity/divorce action, the appellant withdrew the appeal after the parties reached an agreement on the accessory effects of the divorce, which rendered the appeal moot. The court consequently struck the appeal from the roll due to the withdrawal, rejected the appellant's request for legal aid because the requisite probability of a favorable outcome no longer existed following the withdrawal, and ordered the appellant to bear the reduced court fees, while compensating the opposing party for legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 352 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, art. 21 LTG per analogia, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Struck Due to Withdrawal of Moot Provisional Measures Modification Request: The court consequently struck the appeal from the roll due to the withdrawal, rejected the appellant's request for legal aid because the requisite probability of a favorable outcome no longer existed following the withdrawal, and ordered the appellant to bear the reduced court fees, while compensating the opposing party for legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the reasoning as the procedural basis for ending the appeal procedure upon withdrawal, which underpins the first order.
Applied by analogy in the reasoning to justify the reduction of the court fee, though not explicitly cited in the numbered dispositive orders beyond the cost assessment.
This provision governs legal aid, and the request for it was explicitly rejected in order 2.
This provision governs court costs, and the imposition of costs on the appellant is ordered in item 3.
Testo completo
Incarto n. 11.95.00119 · Lugano 3 aprile 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di annullamento del matrimonio, subordinatamente di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 maggio 1993 da
__________ __________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________) contro
__________ (ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
e ora sul decreto cautelare emanato il 10 agosto 1994 dal Pretore;
premesso che il 25 agosto 1994 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 10 agosto 1994 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un’istanza di modifica dell’assetto cautelare vigente fra le parti;
preso atto che con dichiarazione registrata a verbale il 16 marzo 1995 davanti al Pretore l’attore ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo nel frattempo firmato una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);
accertato che le parti hanno convenuto di porre le spese e tasse di giustizia a carico dell’appellante e di compensare le ripetibili;
ritenuto che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, presentata con l’appello, deve essere respinta, non potendosi ammettere, in presenza di una desistenza, il requisito della probabilità di esito favorevole del gravame, neppure in causa di stato;
considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 25 agosto 1994 da __________ __________ è respinta.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________ ;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria