Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.1994.6 • TRAC TI 11.1994.6 Generato dall'IA

Guardianship Appeal Standing and Service Requirements

Numero d'incarto 11.1994.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual petitioned for reinstatement to appeal a guardianship decision that declared their sister incompetent, arguing the thirty-day appeal deadline was missed because the declaration was not properly served, which they claimed violated cantonal regulations requiring notification to family members. The court rejected the petition because the sister, as a family member and not the original petitioner in the incapacity proceedings initiated by the guardianship authority, did not possess the legal standing ("qualità di parte") under federal law to appeal the declaration of incapacity, meaning the authority had no obligation to serve the decision upon her, thus defeating the basis for claiming excusable default.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 386 cpv. 2 CC, Art. 308 CC, Art. 369 CC, Art. 386 CC, Art. 307 CC, Art. 12 LPAmm; Guardianship Appeal Standing and Service Requirements: The court rejected the petition because the sister, as a family member and not the original petitioner in the incapacity proceedings initiated by the guardianship authority, did not possess the legal standing ("qualità di parte") under federal law to appeal the declaration of incapacity, meaning the authority had no obligation to serve the decision upon her, thus defeating the basis for claiming excusable default.

Parole chiave

Generato dall'IA
tutela di famiglia legittimazione a ricorrere restitutio in integrum causa dell'obbligazione notificazione della decisione inosservanza del termine Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 386 cpv. 2 CC
Il 27 maggio 1993 la Delegazione tutoria di __________ l’ha provvisoriamente sospesa dall’esercizio dei diritti civili, nominandole un rappresentante ai sensi dell’art. 386 cpv. 2 CC (risoluzione n.
Art. 308 CC
Con giudizio separato di stessa data, la citata autorità le ha inoltre tolto la custodia del figlio, istituendo a favore di quest’ultimo una curatela secondo l’art. 308 CC e procedendo alla nomina del curatore (risoluzione n.
Art. 369 CC
In accoglimento della richiesta, il 9 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha dichiarato interdetta la persona in causa in virtù dell’art. 369 CC, facendo inoltre obbligo all’istante di procedere alla nomina di un tutore e di revocare la rappresentanza ordinata il 27 maggio 1993.
Art. 386 CC
Oltre a ciò ha revocato la rappresentanza ai sensi dell’art. 386 CC, ha adottato disposizioni sul patrimonio della pupilla e ha notificato la decisione ai parenti di quest’ultima in Portogallo per il tramite del Consolato generale a Zurigo.
Art. 307 CC
__________) la citata autorità ha inoltre trasferito l’autorità parentale su Francesco al padre, e ha istituito a favore del figlio una curatela ai sensi dell’art. 307 CC.
Art. 12 LPAmm
This article governs the admissibility and procedure for the application for restitutio in integrum against missed deadlines.
Art. 76 RTC
b) Nel caso qui in esame, l’interdizione è stata chiesta dalla Delegazione tutoria di __________, e di conseguenza l’istante non è *parte* ai sensi di legge (art. 76 RTC), per cui a ragione il Consiglio di Stato non le ha notificato copia della decisione.
Art. 137 lett. a CPC
Cited as the substantive legal basis for granting restitutio in integrum if the party was prevented from acting without fault.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 112 II 484
373 CC; DTF 112 II 484) e gli conferisce la legittimazione a inoltrare ricorso per riforma al Tribunale federale (Schnyder/Murer, op.
DTF 64 II 181
373 CC; DTF 64 II 181 seg.), e ciò quand’anche potesse prevalersi di un “interesse” ai sensi degli art.
DTF 87 II 130
Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, agendo diversamente si lederebbero gli interessi dell’interdicendo stesso e si creerebbero difficoltà di ordine pratico (DTF 87 II 130; 64 II 181).
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 12 LPAmm

This article governs the admissibility and procedure for the application for restitutio in integrum against missed deadlines.

art. 137 lett. a CPC

Cited as the substantive legal basis for granting restitutio in integrum if the party was prevented from acting without fault.

art. 139 CPC

Cited as the procedural deadline for submitting the application for restitutio in integrum after the impediment ceases.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to rule that procedural costs follow the outcome of the case (i.e., being imposed on the unsuccessful applicant).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.94.00006 · Lugano 11 agosto 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini del 18 novembre 1994 promossa da

__________(__________) (patrocinata dall’avv. __________), con cui chiede di essere reintegrata nel termine per ricorrere contro la decisione di interdizione di __________ (n. __________), emessa il 9 marzo 1994 dal Consiglio di Stato;

viste le osservazioni presentate il 23 dicembre 1994 dalla Divisione degli interni,

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1. Se deve essere accolta l’istanza 18 novembre 1994 di __________ con cui chiede la restituzione in intero del termine per ricorrere contro la decisione di interdizione di __________, __________a, emessa il 9 marzo 1994 dal Consiglio di Stato;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

ritenuto

in fatto:

A. __________, cittadina portoghese, risiede in Svizzera dal 1985. Il 5 maggio 1990 ha dato alla luce il figlio __________, che è stato riconosciuto dal padre __________.

B. Nel 1991 __________ a ha cominciato a manifestare i sintomi di una grave malattia psichica (cfr. rapporto 10 febbraio 1994 dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale) che ha condotto a un rapido deterioramento delle sue condizioni di salute e che dal 1993 richiede la sua durevole ospedalizzazione. Il 27 maggio 1993 la Delegazione tutoria di __________ l’ha provvisoriamente sospesa dall’esercizio dei diritti civili, nominandole un rappresentante ai sensi dell’art. 386 cpv. 2 CC (risoluzione n. 9536). Con giudizio separato di stessa data, la citata autorità le ha inoltre tolto la custodia del figlio, istituendo a favore di quest’ultimo una curatela secondo l’art. 308 CC e procedendo alla nomina del curatore (risoluzione n. __________).

Il 28 maggio successivo la medesima Delegazione tutoria ha inoltrato al Consiglio di Stato un’istanza di interdizione di __________ per causa di infermità e debolezza mentale (art.

369 CC). La richiesta è stata respinta il 26 ottobre 1993. Con istanza di revisione del 7 dicembre 1993 la Delegazione tutoria ha riproposto il provvedimento di interdizione. In accoglimento della richiesta, il 9 marzo 1994 il Consiglio di Stato ha dichiarato interdetta la persona in causa in virtù dell’art. 369 CC, facendo inoltre obbligo all’istante di procedere alla nomina di un tutore e di revocare la rappresentanza ordinata il 27 maggio 1993.

C. Con risoluzione del 28 ottobre 1994 (n. __________ ) la Delegazione tutoria di __________ ha nominato un tutore a __________ a nella persona di __________, tutore ufficiale. Oltre a ciò ha revocato la rappresentanza ai sensi dell’art. 386 CC, ha adottato disposizioni sul patrimonio della pupilla e ha notificato la decisione ai parenti di quest’ultima in Portogallo per il tramite del Consolato generale a Zurigo. Con risoluzione separata di stessa data (n. __________) la citata autorità ha inoltre trasferito l’autorità parentale su Francesco al padre, e ha istituito a favore del figlio una curatela ai sensi dell’art. 307 CC.

Nel corso dell’estate/autunno 1993 (non è nota la data precisa), __________ – sorella di __________ – ha manifestato alla Delegazione tutoria il desiderio di occuparsi della congiunta e del nipote, in Portogallo. Sulla proposta si è espresso in termini positivi anche il Centro regionale di sicurezza sociale del Portogallo, in un rapporto del 10 settembre 1993.

D. Con istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini del 18 novembre 1994, inoltrata alla I Camera civile del Tribunale d’appello, __________ chiede di essere reintegrata nel termine per ricorrere contro la decisione di interdizione. Essa sostiene di non avere ricevuto copia di tale decisione e di avere appreso della sua esistenza dalla decisione 28 ottobre 1994 di nomina del tutore, regolarmente intimatale. La mancata notifica lederebbe l’art. 76 del Regolamento sulle tutele e curatele (di seguito RTC), giusta il quale la decisione di interdizione deve essere trasmessa alle parti, a giudizio dell’istante dovendosi intendere per *parti* anche i familiari dell’interdicendo. L’inosservanza del termine di ricorso di 30 giorni non essendole imputabile, l’istanza – tempestiva – sarebbe fondata.

E. Nelle osservazioni del 23 dicembre 1994 la Divisione degli interni propone di respingere l’istanza di restituzione in intero, sostenendo che all’istante difetta la qualità di parte nel procedimento di interdizione.

Considerato

in diritto:

1. Giusta l’art. 12 LPAmm – applicabile alle procedure di interdizione – la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nel termine previsti dal Codice di procedura civile ed è decisa senza contraddittorio. L’istanza è da proporre al giudice competente a trattare l’atto omesso (Rep 1979 __________): trattandosi della reintegrazione nel termine per presentare ricorso contro una decisione di interdizione, la domanda deve essere presentata alla I Camera civile del Tribunale d’appello, competente per esaminare il gravame (art. 76 RTC).

La restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio, segnatamente perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine (art. 137 lett. a CPC); la domanda deve essere formulata entro 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento (art. 139 CPC).

2. Secondo l’art.

373 cpv. 1 CC i Cantoni stabiliscono la procedura di interdizione nei limiti fissati dal diritto federale. Entro tali limiti essi sono liberi di emanare norme legali, in particolare per quel che concerne le autorità e le istanze

competenti o la legittimazione attiva delle parti (Schnyder/Murer, Commentario bernese, 3a ed., Berna 1982, n. 8, 12, 40 segg., n.

168 ad art. 373 CC).

Il diritto federale prevede in particolare che possono postulare la citata misura l’interdicendo stesso (art. 372 CC), l’autorità tutoria del luogo di attinenza (art. 378 cpv.

1 CC) e, per loro protezione, i beneficiari rispettivamente i debitori di prestazioni di assistenza tra parenti (art. 328 CC), riservata ai Cantoni la facoltà di estendere la cerchia dei richiedenti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 85 a 94 ad art. 373 CC). Il diritto federale garantisce all’istante (secondo il diritto federale e cantonale) la qualità di parte nella procedura di interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 14, 84, 97 ad art. 373 CC; DTF 112 II 484) e gli conferisce la legittimazione a inoltrare ricorso per riforma al Tribunale federale (Schnyder/Murer, op. cit., n. 116, 170 ad art. 373 CC). Nei limiti e secondo le forme sancite dal diritto cantonale, l’istante può inoltre impugnare il giudizio davanti alle autorità cantonali, sempreché il gravame sia rivolto contro una decisione che ha respinto la sua istanza di interdizione (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100, 116 ad art. 373 CC). Per contro, secondo il diritto federale – contrariamente a quanto vale per l’interdicendo – all’istante non è dato ricorso contro la decisione di interdizione (Schnyder/Murer op. cit., n. 22, 27, 177 ad art. 373 CC; DTF 64 II 181 seg.), e ciò quand’anche potesse prevalersi di un “interesse” ai sensi degli art. 420 e 433 cpv. 3 CC. Come il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare, agendo diversamente si lederebbero gli interessi dell’interdicendo stesso e si creerebbero difficoltà di ordine pratico (DTF 87 II 130; 64 II 181). Infine, il diritto federale prevede che la decisione di interdizione deve essere notificata alle parti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 19, 150 ad art. 373 CC).

3. L’istante ascrive al Consiglio di Stato una violazione dell’art. 76 (RTC), per non averle questi notificato la decisione di interdizione. L’art. 76 cpv. 1 RTC, nel testo in vigore il 9 marzo 1994, data alla quale è stata emanata la contestata decisione, prevedeva che la decisione del Consiglio di Stato, motivata in fatto e in diritto, è (“sarà”) intimata alle parti. In concreto si tratta quindi di determinare se l’istante aveva la qualità di parte nella procedura d’interdizione relativa alla sorella, ciò che avrebbe comportato per l’autorità tutoria l’obbligo di notificarle le sue decisioni.

a) Facendo uso della delega contenuta all’art. 373 CC il legislatore ticinese ha esteso la categoria dei possibili richiedenti l’interdizione ai coniugi, zii, nipoti, fratelli senza limitazioni, alla delegazione tutoria del luogo di domicilio, al procuratore pubblico e al magistrato dei minorenni (art. 66 RTC.). Il diritto cantonale non precisa tuttavia il concetto di *parti* e se ne può dedurre che non ha inteso scostarsi dalla nozione stabilita dal diritto federale, giusta la quale

– come visto in precedenza (consid. 2) – per *parti* devono essere intesi unicamente l’istante e l’interdicendo. Le persone legittimate a presentare istanza di interdizione non possono quindi interporre ricorso contro la decisione sull’interdizione se non hanno inoltrato esse medesime l’istanza, partecipando alla procedura di prima sede in qualità di istanti (Schnyder/Murer, op. cit., n. 100 e 171 ad art. 373 CC). Ne discende che la tesi dell’istante, secondo cui la notifica deve essere effettuata anche ai familiari, non trova appoggio nei materiali legislativi e non può essere seguita.

b) Nel caso qui in esame, l’interdizione è stata chiesta dalla Delegazione tutoria di __________, e di conseguenza l’istante non è *parte* ai sensi di legge (art. 76 RTC), per cui a ragione il Consiglio di Stato non le ha notificato copia della decisione. Infatti __________, che non era istante, non poteva ricorrere contro la decisione di interdizione. La sua istanza di restituzione in intero deve dunque essere respinta.

La questione di sapere, infine, se al momento dell’adozione della contestata decisione il Consiglio di Stato fosse effettivamente a conoscenza del rapporto del Centro regionale di sicurezza sociale – come sostiene l’istante e nega la convenuta –nulla cambia ai fini del presente giudizio. In entrambi i casi, infatti, a __________ mancherebbe comunque la legittimazione attiva per ricorrere.

4. L’istanza in esame deve pertanto essere respinta senza ulteriore disamina, vista la carenza di legittimazione attiva dell’istante per presentare l’atto omesso. All’interessata resta comunque garantito il diritto di chiedere la revoca del provvedimento di interdizione secondo l’art. 433 cpv. 3 CC.

5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi posti a carico dell’istante. Data la particolarità della fattispecie, si giustifica di contenere la tassa di giustizia e di prescindere dall’assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia:

1. L’istanza è respinta.

2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 70.–

b) spese fr. 30.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell’istante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

- avv. __________

- Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni, __________

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria