Appeal Withdrawal Due to Spousal Reconciliation and Cost Waiver
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal against a provisional custody and spousal arrangement decree issued during separation proceedings, the appealing party withdrew the appeal because the spouses reconciled. The court noted that withdrawing an appeal generally leads to the appellant bearing the procedural costs and reimbursing the counterparty's fees, but since the opposing party did not file any observations and considering the parties' goodwill in resolving their dispute, the court decided to waive the collection of court fees and not award any legal costs or indemnities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 2 CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Withdrawal Due to Spousal Reconciliation and Cost Waiver: The court noted that withdrawing an appeal generally leads to the appellant bearing the procedural costs and reimbursing the counterparty's fees, but since the opposing party did not file any observations and considering the parties' goodwill in resolving their dispute, the court decided to waive the collection of court fees and not award any legal costs or indemnities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the general legal basis for the decision regarding the removal of the appeal from the roll due to withdrawal.
Cited as the basis for the decision not to collect fees or award costs due to the parties' willingness to resolve the dispute.
Testo completo
Incarto n. 11.94.00002 · Lugano 25 luglio 1995 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria: · Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 129/94 (misure cautelari in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promossa con istanza 29 agosto 1994 da
__________, (patrocinata dall’avv. __________), contro
__________, (patrocinato dall’avv. __________);
premesso che __________ ha interposto appello il 7 novembre 1994 contro un decreto cautelare del 26 ottobre 1994 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;
preso atto che il 21 luglio 1995 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti essendosi riconciliate;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375, e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, per cui non vi sono ripetibili da attribuire;
ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________
– avv. __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria