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11.1994.18 • TRAC TI 11.1994.18 Generato dall'IA

Withdrawal of Divorce Appeal After Settlement

Numero d'incarto 11.1994.18
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning a divorce action where one party challenged a precautionary decree regarding modification requests, the appellant subsequently withdrew the appeal after the parties reached a convention on the accessory effects of the divorce. The court accordingly struck the appeal from the rolls due to withdrawal, equating this action to desistance, ordered the appeal costs, including a reduced judicial fee reflecting the parties' goodwill, to be borne by the appellant, and confirmed the compensation of legal fees between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, art. 21 LTG per analogia; Withdrawal of Divorce Appeal After Settlement: The court accordingly struck the appeal from the rolls due to withdrawal, equating this action to desistance, ordered the appeal costs, including a reduced judicial fee reflecting the parties' goodwill, to be borne by the appellant, and confirmed the compensation of legal fees between the parties.

Parole chiave

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ritiro dell'azione di divorzio convenzione di divorzio spese legali modifica del mantenimento post-divorzio procedura a tutela dell'unione coniugale scioglimento del regime dei beni Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general rule that withdrawal of the appeal ends the procedure, which supports the operative order to strike the appeal from the roll.

art. 21 LTG per analogia

Cited to justify the reduction of the court fee due to the parties' good faith.

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Testo completo

Incarto n. 11.94.00018 · Lugano RAPPORTO · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria: · Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del __________ settembre 1992 da

__________ - __________, __________, patrocinata dall’avv. __________, __________, contro

__________, __________, patrocinato dall’avv. __________, __________a,

ed ora sul *decreto cautelare* emanato il 5 dicembre 1994 dal Pretore;

premesso che il __________dicembre 1994 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del __________ dicembre 1994 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari presentata dal marito il __________ottobre 1994;

preso atto che con lettera del __________ maggio 1995 il convenuto ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep.1978 __________) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);

accertato che le parti hanno dichiarato di compensare le ripetibili del procedimento di appello, lasciando le spese processuali a carico di chi le ha anticipate;

considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);

decreta:

1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 70.--

b) spese fr. 30.--

fr. 100.--

sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione a: avv. __________, __________;

avv. __________ i, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Giudice La segretaria