Public Transport Law Violation Dismissed Due to Timely Compensation Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual was prosecuted for a violation of public transport law occurring on September 20, 2009, with the public prosecutor proposing a fine, compensation to the civil party, and payment of judicial costs, which the accused opposed. The court annulled the accusation and dismissed the criminal proceedings because documentation confirmed the accused had timely paid the required CHF 180 to the civil party, a payment that had not been communicated to the public prosecutor, leading the prosecutor to withdraw the charges based on the subsequent evidence submission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 LTP, DA 666/2010; Public Transport Law Violation Dismissed Due to Timely Compensation Payment: The court annulled the accusation and dismissed the criminal proceedings because documentation confirmed the accused had timely paid the required CHF 180 to the civil party, a payment that had not been communicated to the public prosecutor, leading the prosecutor to withdraw the charges based on the subsequent evidence submission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal decree (DA 666/2010) is explicitly annulled in the final order number 1.
Although the proceedings were dropped, the context implies this was the substantive provision leading to the initial charges, but it is not explicitly cited in the final operative parts (orders 1, 2, 3).
Testo completo
Incarto n. 10.2010.74 DA 666/2010 · Bellinzona 26 febbraio 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;
fatti avvenuti il 20 settembre 2009 a __________;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 666/2010 di data 15 febbraio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1.
2. Al versamento alla parte civile Autopostale SA (in rappr. di TPL) dell'importo di fr. 180.- a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 16 febbraio 2010 dall'accusato;
considerato che
dai documenti ora agli atti risulta che ACCU 1 ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 180.- di cui all'invito 8
gennaio 2010 del Procuratore pubblico;
che visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente ACCU 1, come avrebbe fatto se egli non avesse negligentemente omesso di comunicargli il citato pagamento (avrebbe dovuto produrre al Ministero pubblico una copia della ricevuta di pagamento come richiesto in grassetto nella notifica di procedimento penale);
pronuncia: 1. Il DA 666/2010 è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di ACCU 1 per i fatti del 20 settembre 2009 a __________.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria: