Acquittal for Employing Foreign National Without Permit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court acquitted the defendant of the charge of employing a foreign national without the required work permit, an offense under the Foreign Nationals Act, despite the initial accusation proposing a conditional suspended fine and a monetary penalty. The court reached this verdict after reviewing the evidence and considering the defense's request for acquittal, ultimately finding insufficient grounds to uphold the initial charge and therefore assigned the court costs and fees to the state.
Regesto Legislator
UfficialeImpiego di una cittadina straniera non autorizzata ad esercitare un'attività lucrativa in Svizzera poichè priva del necessario permesso di lavoro
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court acquitted the accused of the crime defined in this article.
Cited in the previous order regarding the erasure of the conviction from the criminal record if applicable.
Cited in the previous order regarding the conditional suspension of the penalty.
Cited in the previous order for the calculation of the fine (pena pecuniaria).
Cited in the previous order regarding the substitution of the fine with detention in case of non-payment.
Procedural provision cited before the dispositive section, likely governing the decision-making process at this level.
Procedural provision cited before the dispositive section, likely governing the appeal process.
Procedural provision cited before the dispositive section, likely governing the jurisdiction.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.681 DA 5089/2010 · Bellinzona 14 settembre 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Cancelliera per giudicare
ACCU 1ACCU 1 (difeso da: DI 1 )
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso per avere, a __________, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________, impiegato intenzionalmente la cittadina rumena __________, non autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera poiché priva del necessario permesso di lavoro;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr, richiamati gli artt. 11 LStr, art. 1a OASA;
perseguito con decreto d’accusa del 22 novembre 2010 n. 5089/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'900.-, corrispondente a 10 aliquote da fr. 490.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito e, in via del tutto subordinata, di tenere in considerazione la buona fede dell’imputato nella commisurazione della pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?
2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 117 cpv. 1 LStr.; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dal reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, art. 117 cpv. 1 LStr, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 5089/2010 del 22 novembre 2010;
carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.00 allo Stato.
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
ACCU 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La cancelliera:
ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia senza motivazione
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale