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10.2010.68 • PP TI 10.2010.68 Generato dall'IA

Negligent Arms Violation and Unrecorded Conviction

Numero d'incarto 10.2010.68
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involves an individual charged with negligently violating the federal law on arms by illegally carrying a metal brass knuckles on their person in a public place. Following an opposition to an initial accusation, the court found the defendant guilty of the offense under Article 33 para. 2 of the Arms Act for negligent conduct. The court sentenced the defendant to a fine, ordered the confiscation and destruction of the weapon, and imposed judicial costs, but notably ruled that the conviction would not be entered into the criminal record, declaring the sentence final as no party requested written grounds or filed an appeal.

Regesto Legislator

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Art. 33 cpv. 1 LArm, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 69 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 52 CP, Art. 33 cpv. 2 LArm; Negligent Arms Violation and Unrecorded Conviction: Following an opposition to an initial accusation, the court found the defendant guilty of the offense under Article 33 para. 2 of the Arms Act for negligent conduct. The court sentenced the defendant to a fine, ordered the confiscation and destruction of the weapon, and imposed judicial costs, but notably ruled that the conviction would not be entered into the criminal record, declaring the sentence final as no party requested written grounds or filed an appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione alla legge sulle armi attività criminosa confisca penale diritto processuale lesioni colpose arma personale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 33 cpv. 2 LArm

Applied to find the accused guilty of the infraction concerning the weapon, based on negligence.

art. 106 cp. 2 CP

Cited in the dispositive for setting the amount of the fine and the duration of the substitute custodial penalty.

art. 69 cpv. 2 CP

Cited for ordering the confiscation and destruction of the metal knuckleduster.

art. 276 cpv. 2 CPP

Cited regarding the parties' rights concerning recourse and requesting the written grounds for the decision.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.68/ds DA 371/2010 · Bellinzona 15 novembre 2010 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni

per avere, a __________, il __________2009, tenendolo sulla persona, portato senza diritto in luogo pubblico un tirapugni di metallo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 33 cpv. 1 LArm;

perseguito con decreto d’accusa del 1. febbraio 2010 n. 371/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 150.- (centocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

4. Ordina la confisca e la distruzione di 1 tirapugni di metallo. (rep. 13158) (art. 69 cpv. 2 CP).

5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369 CP.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2010 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 novembre 2010, al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto che il proprio assistito fosse mandato esente da pena, siccome il reato commesso dev’essere ritenuto di lieve entità;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.ACCU 1 deve essere ritenuto colpevole d’infrazione alla Legge federale sulle armi?

2.In caso affermativo per negligenza, per intenzionalità?

3.In caso affermativo quale deve essere la pena?

4.Può essere mandato esente da pena, in applicazione dell’art. 52 CP o dell’art. 33 cpv. 2 LArm?

5.Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del tira pugni in metallo?

6.Chi paga le tasse e spese di giustizia?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 33 cpv. 2 LArm ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole infrazione contro la LF sulle armi, art. 33 cpv. 2 LArm per negligenza per avere, a __________, il __________2009, tenendolo sulla persona, portato in luogo pubblico senza

diritto e per negligenza un tirapugni di metallo;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 100.- (cento);

in caso di mancato pagamento di una pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cp. 2 CP);

2. alla confisca e la distruzione del tira pugni in metallo (rep. 13158) - (art. 69 cpv. 2 CP);

3.al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-;

comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Lugano,

Ufficio reperti, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 300.- totale