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10.2010.673 • PP TI 10.2010.673 Generato dall'IA

Defamation and Anonymous Threats: Acquittal and Conviction

Numero d'incarto 10.2010.673
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved cross-accusations between two parties: one individual was accused of defamation for falsely claiming the other had harassed his daughter to obtain his name from a transport company, while the second individual was accused of threats, insult, and misuse of telecommunications facilities based on anonymous communications. The court found the first individual guilty of calumny (a more severe form of defamation because the false statement was known to be untrue) and imposed a conditional sentence, reasoning that insinuating a professional driver harassed a young girl constitutes dishonorable conduct damaging to reputation, regardless of the stated motive to find a persistent anonymous caller. Conversely, the court acquitted the second individual of all charges because the evidence linking him to the anonymous threats and messages, though suggestive due to shared personal conflicts and the location of payphones near bus stops, was insufficient to overcome the presumption of innocence.

Regesto Legislator

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Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 369 CP, Art. 106 cpv. 2 CPS, Art. 369 CPS, Art. 173 cpv. 1 CPS, Art. 174 cpv. 1 CPS; Defamation and Anonymous Threats: Acquittal and Conviction: The court found the first individual guilty of calumny (a more severe form of defamation because the false statement was known to be untrue) and imposed a conditional sentence, reasoning that insinuating a professional driver harassed a young girl constitutes dishonorable conduct damaging to reputation, regardless of the stated motive to find a persistent anonymous caller. Conversely, the court acquitted the second individual of all charges because the evidence linking him to the anonymous threats and messages, though suggestive due to shared personal conflicts and the location of payphones near bus stops, was insufficient to overcome the presumption of innocence.

Parole chiave

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diffamazione minaccia presunzione d'innocenza reati contro la sfera personale riservata ingiuria testimone anonimo Calunnia, minaccia, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 106 cpv. 2 CP
300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Art. 369 CP
Determines when the conviction record will be expunged.
Art. 106 cpv. 2 CPS
Alla multa di CHF 960.- (novecentosessanta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
Art. 369 CPS
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Art. 173 cpv. 1 CPS
Ora giusta l’art. 173 cpv. 1 CPS si rende colpevole di diffamazione chiunque comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei.
Art. 174 cpv. 1 CPS
A norma dell’art. 174 cpv. 1 CPS è percontro colpevole di calunnia chiunque comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei.
Art. 6 CPP
Ora occorre rilevare come secondo il principio *in dubio pro reo* l’onere probatorio è a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all’art. 6 CPP.
Art. 32 cpv. 1 Cost
La presunzione d’innocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 CP

ACCU 1 was convicted for slander based on this article.

art. 369 CP

Determines when the conviction record will be expunged.

artt. 180, 177 e 179septies CPS

These articles concern the charges from which ACCU 2 was acquitted.

art. 42 e segg. CPS

Relevant for the conditional suspension of the penalty imposed on ACCU 1.

art. 455, 453 CPP-CH

Procedural provisions referenced by the court, likely relating to appeal/revision procedure.

artt. 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI

Procedural provisions referenced by the court, likely relating to cantonal criminal procedure.

art. 22 LTG

A legal provision referenced, likely relating to jurisdiction or procedure.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.673 81.2012.114 DA 5180/2010 DA 1030/2012 · Bellinzona 6 settembre 2012 · Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1ACCU 1 difeso da: DI 1 e ACCU 2ACCU 2 visti i decreti d’accusa n. 5180/2010 del 22 novembe 2010 e n. 1030/2012 del 5 marzo 2012;

preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato ACCU 1 autore colpevole di diffamazione e propone la condanna:

1. alla pena pecuniaria di fr. 5’600.- (cinquemilaseicento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 560.- (cinquecentosessanta) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369 CP;

preso atto che il AINQ 2, Lugano, ritiene l’imputato ACCU 2 autore colpevole di minaccia, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazioni e propone la condanna:

1. alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da CHF 160.- (centosessanta) cadauna, (art.

34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi CHF 4'000.- (quattromila).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di CHF 960.- (novecentosessanta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369 CPS;

rilevato che i Procuratori pubblici postulano la conferma dei decreti di accusa;

rilevato che il difensore dell’accusato ACCU

1 chiede il proscioglimento dell’imputato;

rilevato che pure l’accusato ACCU 2 chiede il suo proscioglimento;

considerato in fatto ed in diritto

1. In data __________ ACCU 1 (che da tempo era vittima di molestie telefoniche anonime) ha telefonato alla centrale delle __________ per ottenere il nominativo del conducente del bus della linea __________ del __________ alle ore __________ (__________), rispettivamente del pomeriggio del __________ alle ore __________ della linea __________

(__________). Per raggiungere questo scopo ACCU 1 ha riferito all’operatore di centrale che l’autista di questi mezzi aveva dato fastidio a sua

figlia. Si trattava però di una bugia. A ACCU 1 è stato dunque riferito il nome del conducente di quell’autobus: ACCU 2.

In data __________ ACCU 1 ha querelato ACCU 2 per molestie telefoniche, ritenendolo responsabile d’innumerevoli telefonate

anonime minacciose ch’egli sostiene di aver ricevuto per oltre 7 mesi. Tutte le telefonate erano provenienti da cabine telefoniche poste alle fermate dei Bus __________. Per questo motivo si è rivolto a detta azienda, come sopra menzionato, per richiedere appunto il nome del conducente di un determinato mezzo.

Ottenuto il risultato egli ha comunque ammesso che quanto da lui dichiarato alle __________ circa il comportamento di ACCU 2 nei confronti di sua figlia non corrispondeva al vero, ma di averlo unicamente affermato per poter ottenere il suo nominativo. In effetti, da una sua ricerca, sarebbe a suo dire emerso che gli abusi telefonici nei suoi confronti, arrivavano in contemporanea al passaggio di precisi bus delle __________ e da luoghi in cui erano ubicate cabine pubbliche del telefono. Da qui la sua deduzione che solo un conducente __________ poteva essere l’autore del reato. Ipotesi che è stata per finire confermata dal Procuratore pubblico.

2. Infatti, il Procuratore pubblico, AINQ 2 con decreto no. 1030/2012 del 5 marzo 2012 ha di conseguenza condannato ACCU 2 per minaccia, ingiuria e abuso d’impianti di telecomunicazioni.

Contro tale condanna ACCU 2 ha interposto opposizione in data 12 marzo 2012.

3.

Con querela del __________ ACCU 2 ha a sua volta contro-querelato ACCU 1 per diffamazione ed ingiurie avendo egli, come già sopra rilevato,

ingiustificatamente riferito all’__________ __________ (suo datore di lavoro), una falsità, ovvero ch’egli avrebbe infastidito sua figlia mentre era sul posto di lavoro.

4.

Anche per tale accusa il AINQ 1 ha emesso in data 22 novembre 2010 a carico di ACCU 1 un decreto di accusa condannandolo per diffamazione.

Contro tale decreto in data 3 dicembre 2010 ACCU 1 ha interposto opposizione.

5. Giusta l’art 173 cpv. 1 CPS si rende colpevole di diffamazione chiunque comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei ed è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. A norma dell’art. 174 cpv. 1 CPS è percontro colpevole di calunnia chiunque comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei.

Oggetto della protezione di cui alle citate norme, è l’onore di una persona. Il bene tutelato è il sentimento soggettivo che un individuo ha della propria reputazione e dignità, vale a dire di essere persona meritevole di rispetto e di comportarsi come lo impone la convenienza (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.1, Berna 2002, ad art 177, n. 24, pag. 583).

La lesione dell’onore non deve venir analizzata in modo astratto, asettico, ma il termine utilizzato e la sua potenzialità denigratoria devono essere contestualizzate, cioè valutati secondo l’interpretazione data dal cittadino medio al vocabolo o alla frase, rispettivamente secondo le circostanze nelle quali è stato proferito.

Dal profilo soggettivo l’infrazione deve essere commessa intenzionalmente.

L’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi del reato.

6. Per quanto concerne l’imputazione di ACCU 1 dagli atti risulta che, diversamente da quanto sostenuto dal querelante, egli non ha accusato ACCU 2 di molestie sulla propria figlia. Egli ha telefonato all’operatore di centrale delle __________ e per poter ottenere il nominativo dell’autista di un determinato autobus, ha affermato ch’egli avrebbe “dato fastidio” a sua figlia. A suo dire la sua intenzione non era però di nuocere all’onore del diretto interessato, ma unicamente quella di poter, seppur con un sotterfugio, rintracciare la persona che lo stava importunado telefonicamente da tempo. Ottenuto il nominativo, ACCU

1 ha ammesso di fronte a tutti gli addetti delle __________ da lui interpellati, di aver ingiustamente accusato ACCU 2. Secondo lui questo era l’unico metodo per raggiungere l’anonimo persecutore. Egli ha escluso di aver voluto offendere il suo onore.

Circostanza questa confermata sia dal teste __________ che dal teste __________, i quali, sentiti a verbale, hanno rilevato come ACCU 1 si è ripetutamente scusato di aver inventato false accuse.

Le scuse e la successiva rettifica di ACCU 1 non cancellano tuttavia il reato contro l’onore. Ciò in ragione del fatto che ACCU 2 è stato, dal momento in cui la __________ ha scoperto il suo nome e fintanto ACCU 1 ha avuto la possibilità di chiarire il fatto, ingiustamente accusato di fatti infamanti.

Ciò considerato, avendo l’espressione proferita da ACCU 1 (secondo l’interpretazione del cittadino medio un potenziale atto a rendere sospetta una persona di condotta poco corretta) una connotazione infamante, in concreto va considerato come adempiuto il reato di calunnia. Infatti insinuare che qualcuno ha osato importunare, rispettivamente infastidire una ragazzina passeggera di un mezzo pubbico di trasporto integra una connotazione sicuramente disonorevole. Specie per un autista professionista.

Ora giusta l’art. 173 cpv. 1 CPS si rende colpevole di diffamazione chiunque comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei. A norma dell’art. 174 cpv. 1 CPS è percontro colpevole di calunnia chiunque comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei.

In concreto ACCU 1 ha dunque oggettivamente e soggettivamente leso l’onore di ACCU 2. Siccome sapeva di dire cosa non

vera il reato non va qualificato come diffamazione bensì come calunnia, così come prospettato al dibattimento.

7. Per quanto riguarda ACCU 2 il Procuratore pubblico l’ha ritenuto colpevole di minaccia, ingiuria e abuso d’impianti di telecomunicazioni e ciò per avere inviato messaggi indesiderati a ACCU 1.

Detta conclusione difetta tuttavia del necessario sostegno probatorio. Certo, considerato che vittima e autore (chi sentimentalmente e chi per altri motivi) hanno frequentato la medesima donna e che gli sms provenivano nelle immediate vicinanze delle fermate dei Bus delle __________, configura il sospetto che l’autista potrebbe essere il responsabile degli invii. A mente di questo giudice detti indizi non hanno però il sufficiente valore probante per giustificare una condanna.

Ciò soprattutto in ragione del fatto che gli sms sono stati lanciati da cabine telefoniche “publiphone” quindi accessibili a tutti e che dal tenore dei testi non è stato possibile risalire (in base a quanto dichiarato) all’effettivo mittente. A quanto appena

descritto occorre per di più rimarcare il modo in cui ACCU 1 ha dedotto che l’ “iportunatore” doveva essere per forza un autista degli autobus. Egli avrebbe

infatti ispezionato le cabine telefoniche di tutta la città di __________ (che non sono indicate nell’elenco telefonico o sul sito internet della Swisscom) per poi scoprire, a seguito di un’immensa ricerva, che le stesse si trovavano alle fermate degli stessi e da lì concludere che solo un autista sarebbe potuto essere l’autore degli invii.

Ora occorre rilevare come secondo il principio *in dubio pro reo* l’onere probatorio è a carico delle autorità penali, così come espressamente codificato anche all’art. 6 CPP. È infatti compito dell’autorità inquirente provare la colpevolezza dell’imputato, ovvero provare l’esistenza di una condotta punibile e la responsabilità della persona imputata e, con ciò, l’adempimento di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie.

Di riflesso, ne deriva che non incombe alla persona sospettata o imputata dimostrare di non aver commesso il fatto, rispettivamente che non poteva compierlo (STF 1P.57/2005 del 12 agosto 2005 consid. 3.5; DTF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c e d; messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1038; Tophinke, Basler Kommentar, op. cit., ad art. 10, n. 19, pag. 159-160; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 216-217, pag. 83-84; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 93, n. 700, pag. 440-441; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 8, pag. 46).

La presunzione d’innocenza, sancito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e

14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP, disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell'onere probatorio (DTF 120 Ia 31 consid. 2c).

In concreto per quanto attiene alla valutazione delle prove assunte agli atti, questo giudice non può dichiararsi sufficientemente convinto che l’autore dei messaggi e delle telefonate sia stato effettivamente ACCU 2. Chiunque e non solo lui poteva telefonare da queste cabine pubbliche. Neppure le testimonianze permettono di fare maggiore chiarezza al riguardo. Il solo fatto che in quei medesimi luoghi c’erano i capolinea dei bus guidati dall’accusato, è solo un indizio che da solo non può certo costituire prova certa di colpevolezza. In sifatta circostanza, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, si deve concludere che sussistono dubbi sul vero autore di tali abusi e di conseguenza in concreto non è provata una condotta punibile e responsabile dell’imputato. Di riflesso questo giudice non può decidere per una fattispecie più sfavorevole all’imputato. Da qui il suo proscioglimento.

richiamati gli artt. 173, 174 CP art. 180, 177 e 179septies, richiamati gli artt. 42 e segg. CPS; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg.,

273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia ACCU 1ACCU 1

autore colpevole di calunnia, art. 174 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 5180/2010 del 22 novembre 2010.

condanna ACCU 1ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 150.-(centocinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta);

1.1 L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- con motivazione scritta e di fr. 300.- senza motivazione scritta.

3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

proscioglie ACCU 2

dai reati di minaccia, ingiuria,abuso di impianti di telecomunicazioni, artt. 180,177 e 179septies CPS, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1030/2012 del 5 marzo 2012.

non assegna indennità per torto morale;

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- allo Stato.

Intimazione a: AINQ 2, __________ AINQ 1, __________

ACCU 1, __________,

DI 1, __________

ACCU 2, __________,

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1ACCU 1

fr. 750.- pena pecuniaria

fr. 400.- tassa di giustizia

fr. 300.- spese giudiziarie

fr. 1'450.-*totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 300.-*totale

Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.