Speeding Violation Conviction and Sentencing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe accused was found guilty of a serious traffic violation for driving a motorized two-wheeler 25 km/h over the posted 50 km/h speed limit, resulting in a conviction under the relevant traffic law provisions. The court reasoned that exceeding the speed limit in an urban area by 25 km/h or more automatically constitutes a serious violation according to established jurisprudence, despite the defendant's arguments regarding sign placement or the lack of concrete danger, and sentenced the individual to a fine of 10 daily installments of CHF 210, a CHF 500 fine, with the execution of the main penalty suspended conditionally for a two-year probationary period.
Regesto Legislator
UfficialeCircolare con un motoveicolo targato alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision defines the crime of serious violation of traffic rules, for which the defendant was ultimately declared guilty.
This provision, cited in the charge and subsequent ruling on the verdict, relates to adapting speed to circumstances, which was violated.
This provision, cited in the charge and subsequent ruling on the verdict, requires observing traffic signs, which was violated by exceeding the speed limit sign.
This provision, cited in the charge and subsequent ruling on the verdict, establishes the general speed limit of 50 km/h in built-up areas, which was exceeded.
This provision, cited in the charge and subsequent ruling on the verdict, concerns speed limit signs, confirming the validity of the 50 km/h limit.
This article was used in the dispositive to justify suspending the execution of the main sentence conditionally.
This provision was cited in the dispositive to set the substitute detention penalty in case of non-payment of the fine.
Testo completo
Incarto n. 10.2010.65/STD DA 391/2010 · Bellinzona 2 marzo 2011 · Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale Damiano Stefani
sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione,
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo targato TI __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC e 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 391/2010 di data 1 febbraio 2010 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 210.- (duecentodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'100.- (duemilacento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 febbraio 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede, in via principale il proscioglimento dell’accusato, in via subordinata, la derubricazione in infrazione medio grave;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. E’ il signor ACCU 1autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione,
in via subordinata, di infrazione medio grave,
per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 391/2010 del 1 febbraio 2010?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1, nato il __________ a __________, è coniugato e padre di un figlio ancora minorenne.
Egli è titolare dell’azienda forestale ACCU 1 di __________.
Il prevenuto è in possesso della licenza di condurre cat. __________.
Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta una condanna ad una multa di 2'500.-- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno, inflittagli dal Presidente del circolo di __________ in data __________ 2005 per coazione, infrazione grave alle norme della circolazione ed abuso di impianti di telecomunicazione (AI 2).
2. In data __________ 2009, alle ore 09:31, il prevenuto, alla guida del motoveicolo Vespa Piaggio, targato TI __________, è incappato in un controllo radar in territorio del Comune di __________, sulla strada secondaria che costeggia il lago, mentre procedeva in direzione di __________. Egli ha in effetti dichiarato che stava provenendo da __________ ed era intenzionato a recarsi a __________.
La velocità rilevata dall’apparecchio elettronico Multanova Robot Multa Radar C in quell’occasione è
stata di 80 km/h che, dedotto il margine di tolleranza di 5 km/h, corrisponde ad una velocità imputabile di 75 km/h.
Nel tratto di strada in
questione la velocità massima consentita è di 50 km/h, segnalato a più riprese ed in maniera corretta con dei cartelli di limite generale 50 km/h (cfr. documentazione fotografica richiamata dalla Polizia cantonale).
Il superamento del limite è stato quindi di 25 km/h.
In data __________ 2010, ritenendo adempiuti i presupposti di grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr, il Procuratore Pubblico ha emanato un decreto d’accusa nei confronti del signor ACCU 1 con il quale ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 2’100.--, corrispondente a 10 aliquote giornaliere da fr. 210.-- l’una, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, oltre ad una multa di fr. 500.--.
Contro tale atto giudiziario il prevenuto ha interposto tempestiva opposizione. Di qui la presente procedura.
3. L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo. Anche la negligenza è sanzionabile, salvo disposizione espressa e contraria (art. 100 cifra 1 LCStr). Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie è realizzata quando l’autore commette, oggettivamente, una violazione grave di una regola fondamentale della circolazione stradale e mette seriamente in pericolo la sicurezza del traffico. Dal profilo soggettivo, l'autore deve aver adottato un comportamento senza riguardi o gravemente contrario alle regole della circolazione oppure, in caso di infrazione commessa per negligenza, una crassa negligenza (DTF 131 IV 133 consid. 3.2 e rinvii).
L'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali (art. 27 cpv. 1 LCStr).
La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità, art. 32 cpv. 1 LCStr. Il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade; la velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinati tratti di strada, dall’autorità competente soltanto in virtù di una perizia. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, art. 32 cpv. 2 e 3 LCStr.
Giusta l’art. 4a ONC, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono
favorevoli: 50 km/h nelle località, 80 km/h fuori delle località, eccettuato sulle semiautostrade, 100 km/h sulle semiautostrade e 120 km/h sulle autostrade.
La
limitazione generale della velocità a 50 km/h (cpv. 1 lett. a) si applica in tutta la zona molto fabbricata, all’interno della località; questa limitazione
incomincia al segnale «Velocità massima 50, Limite generale» (2.30.1) e termina al segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1). Per i conducenti che entrano in una località da strade secondarie poco importanti (come strade che non collegano direttamente tra loro località o quartieri, strade agricole di accesso, strade forestali, ecc.), la limitazione è valevole, anche se manca la segnaletica, appena esiste una zona molto fabbricata.
I segnali “velocità massima“ (2.30) e “velocità massima 50, limite generale“ (2.30.1) indicano in km/h la velocità che i veicoli non devono superare anche se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone, art. 22 cpv. 1 OSStr.
L’inizio
della limitazione generale di velocità a 50 km/h (art. 4a cpv. 1 lett. a ONC) è indicato dal segnale «Velocità massima 50, Limite generale»
(2.30.1) appena esiste una zona molto fabbricata da una delle parti della
strada. La fine della limitazione generale di velocità a 50 km/h è indicata dal segnale «Fine della velocità massima 50, Limite generale» (2.53.1); questo
segnale è collocato nel punto a partire dal quale né l’uno né l’altro dei lati della strada è molto fabbricato (art. 22 cpv. 3 OSStr).
4. Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale il superamento nell’abitato di 25 km/h e oltre della velocità massima consentita costituisce, indipendentemente dalle circostanze
concrete, un’infrazione grave alle norme della circolazione (DTF 123 II 37).
Nella fattispecie il
superamento, già dedotto il margine di tolleranza, proprio di ben 25 km/h del limite di 50 km/h adempie indubbiamente la fattispecie.
5. Al dibattimento il prevenuto ha eccepito di essere incappato in un errore credendo che il limite di velocità fosse di 80 km/h, rilevando come il cartello fosse stato posizionato molto prima ed in un posto infelice. In secondo luogo ha contestato il fatto che la sua infrazione rappresenti un caso grave, poiché supera di un solo chilometro orario la barriera fissata dalla giurisprudenza. A suo avviso non è corretto applicare in maniera fiscale i criteri indicati dal Tribunale federale. A maggior ragione se si considera il fatto che nessuno è stato concretamente messo in pericolo.
Queste osservazioni sono ininfluenti per il giudizio e non permettono di discostarsi dai principi ormai da tempo consolidati applicabili in materia ed esposti qui sopra.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il signor ACCU 1 deve essere condannato per grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto d’accusa in esame.
L’art. 90 cifra 2 LCStr prevede che il reato debba essere sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
7. Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico dell’accusato pesa in maniera importante l’entità dell’eccesso di velocità.
Il precedente penale per grave infrazione alle norme della circolazione, coazione e abuso di impianti di telecomunicazioni, è rilevante; ciononostante non può essere dimenticato che si è trattato di un caso isolato, avvenuto in un particolare momento famigliare, che non denota alcuna particolare tendenza del prevenuto a sottovalutare l’importanza delle norme giuridiche in ambito di circolazione stradale oppure ad eccedere con la velocità.
A favore del prevenuto gioca
il fatto che, comunque sia, il superamento di 25 km/h rappresenta il limite minimo per il perseguimento penale e che egli ha collaborato pienamente
con le autorità penali, senza cercare di sminuire quanto avvenuto.
La pena proposta dal Procuratore Pubblico, essendo equamente mite, può essere dunque confermata sia nel numero di aliquote giornaliere, sia nel loro singolo ammontare.
Nulla si oppone alla sospensione condizionale della pena, art. 42 CPS, ritenuto che, viste le circostanze di specie, il periodo di prova può essere portato dai tre anni proposti dal Procuratore Pubblico a due anni.
Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall’art. 42 cpv. 4 CPS, una multa che, preso atto dell’ammontare della pena principale e tenuto conto della sua natura accessoria rispetto a quest’utlima, appare equo confermare in fr. 500.--.
8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico del condannato.
visti gli art. 34 segg., 42 segg. CPS;
27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 segg., 273 segg. CPP-TI, 455, 453 CPP; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara
autore colpevole di:
infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS
per avere, a __________ il __________ 2009, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo targato TI __________ alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 210.- (duecentodieci), per un totale di fr. 2’100.- (duemilacento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: · .
terzi implicati · P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 800.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 1500.- totale
Avvertenza: la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.