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10.2010.637 • PP TI 10.2010.637 Generato dall'IA

Educator DWI Conviction and Sentencing

Numero d'incarto 10.2010.637
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The defendant, an educator, was charged with repeated driving while intoxicated following two separate incidents in 2010 where blood alcohol levels significantly exceeded the legal limit. Upon appeal against the initial accusation, the court found the defendant guilty only of the later incident (1.21-1.56 g/per mille) while acquitting on the earlier charge, sentencing the defendant to 50 daily rates of 90 francs each (suspended conditionally for three years) and a 1,000 franc fine, while electing not to revoke a prior conditional suspension of a penalty due to the reduced scope of the current finding of guilt.

Regesto Legislator

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Art. 91 cpv. 1 LCStr, Art. 106 cpv. 2 CP, Art. 46 cpv. 1 CPS, Art. 36 CP, Art. 369 CP; Educator DWI Conviction and Sentencing: Upon appeal against the initial accusation, the court found the defendant guilty only of the later incident (1.21-1.56 g/per mille) while acquitting on the earlier charge, sentencing the defendant to 50 daily rates of 90 francs each (suspended conditionally for three years) and a 1,000 franc fine, while electing not to revoke a prior conditional suspension of a penalty due to the reduced scope of the current finding of guilt.

Parole chiave

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commisurazione della pena guida recidiva in stato di ebbrezza sanzione per violazione stradale fissazione della multa violazione della legge sugli stupefacenti infrazione privilegiata Ripetuta guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 91 cpv. 1 LCStr

This article defines the crime for which the defendant was ultimately convicted for the act of October 8, 2010.

art. 106 cpv. 2 CP

This article governs the substitution of the fine with a custodial sentence in case of non-payment, as explicitly cited in the order imposing the fine.

art. 46 cpv. 1 CPS

This article, cited in the reasoning section regarding the previous suspended sentence, is *not* explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3, etc.) concerning the decision to not revoke the benefit. Therefore, it is excluded based on the strict rule.

art. 36 CP

This article, concerning the substitution of the fine component for the revoked suspended sentence, is *not* explicitly cited in the operative section (Dispositive) where the court decided *not* to revoke the benefit. Therefore, it is excluded.

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Testo completo

Incarto n. 10.2010.637 DA 5323/2010 · Bellinzona 31 maggio 2012 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 educatore difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di ripetuta guida in stato di inattitudine;

per aver condotto veicoli a motore essendo in stato di ubriachezza, e meglio:

1.1 il 6.02.2010 a __________, l’autovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min. 1.39 – max 2.72 grammi per mille);

1.2 l’8.10.2010 ad __________, l’autovettura __________ targata TI __________ (alcolemia: min.

1.21 - max 1.56 grammi per mille);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 29 novembre 2010 n. 5323/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- ciascuna, corrispondente a complessivi fr. 13'500.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 2'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Alla revoca del beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da Fr. 50.- ciascuna per complessivi Fr. 1'000.-, decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9.10.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita

con una pena detentiva di giorni 20 (art. 36 CP).

4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 novembre 2010;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dall’imputazione di cui al punto 1.1 del decreto d'accusa e di conseguenza la riduzione della pena a 40 aliquote giornaliere al massimo, con adeguamento dell’ammontare che deve tenere conto del fatto che l’imputato deve mantenere due figli, postula pure la riduzione della multa a un massimo di fr. 700.- e chiede la non revoca della precedente condanna;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti al punto 1.1. del decreto di accusa a suo carico.

2. Sulla pena e sulle spese.

3. Se deve essere ordinata la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9 ottobre 2008.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 34, 42, 47, 106 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dà atto che ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere condotto l’8 ottobre 2010 ad __________ l’autovettura __________ targata TI 107332 essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.21 – max 1.56 grammi per mille).

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti del 6 febbraio 2010 di cui al punto 1.1 del decreto di accusa n. 5323/2010 del 29 novembre 2010.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento);

1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);

2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

carica la tassa di giustizia e le spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) allo Stato.

comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 20 aliquote di fr. 50.- decretata nei suoi confronti dalla Préfecture de Lausanne il 9 ottobre 2008.

avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a: - seduta stante

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino,

terzi implicati · P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia senza motivazione

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 1300.- totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 350.- totale